IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di Polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige  in  materia  di  proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in  materia  di  riserva  di
posti per i candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare  preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'articolo 8 concernente  l'invio,  esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  per   la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite  di  eta'
di un periodo pari  all'effettivo  servizio  prestato,  comunque  non
superiore a tre anni, per i cittadini  che  hanno  prestato  servizio
militare; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  Centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 703 che prevede,
al comma 1, lettera d), che per l'accesso alla carriera iniziale  del
Corpo di polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili
e' riservato ai volontari  in  ferma  prefissata,  ad  esclusione  di
coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei  ministeri  istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'articolo  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2   recante   «Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni  in  materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di  riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare, l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove  di
efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli
del personale del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale  sono  state  definite  le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle   prove   per   l'accertamento
dell'efficienza fisica,  ai  sensi  dell'art.  86,  comma  1bis,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come  modificato  dal
citato decreto legislativo n. 172/2019; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della Pubblica Amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 179 del 17 luglio  2020,
adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto  decreto-legge
n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, al fine di prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett.
a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e
delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire due  distinti  concorsi  pubblici
per il reclutamento, complessivamente, di  1479  allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28   febbraio   2020,   n.   8   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di
millequattrocentosettantanove allievi agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici: 
      a) Concorso pubblico, per esame e  titoli,  a  887  posti  (665
uomini; 222 donne), riservato: 
        - ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al  concorso  ovvero  VFP1  collocati  in  congedo  al
termine della ferma annuale; 
        - ai volontari in ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o in congedo; 
      b) Concorso pubblico, per esame, a 592 posti (444  uomini;  148
donne), aperto ai cittadini italiani. 
    Numero  due  posti  (un  uomo;   una   donna)   sono   riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
previsto dall'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modifiche,  per  l'assegnazione  agli  istituti  penitenziari   della
provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno
devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    2.  I  posti  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
eventualmente non coperti  per  insufficienza  di  candidati  idonei,
saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui  alla
lettera b), secondo l'ordine della  relativa  graduatoria  finale  di
merito, maschile e femminile. 
    3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2021 - 2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».