IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  n.  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino  dei
ruoli e delle carriere del personale delle  Forze  armate,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre  2012,
n. 244»; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018,  concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (Legge di bilancio 2021); 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17  maggio  2021
dello  Stato  maggiore  della  difesa  concernente   il   piano   dei
reclutamenti per l'anno 2022; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT0064620 del 30 luglio 2021,  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina militare ha  chiesto  di  indire
per l'anno 2022 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina
di complessivi diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina militare, di cui sei nel Corpo del  genio  della
Marina   - uno   specialita'   genio   navale    sommergibilista, tre
specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture  -, tre  nel
Corpo sanitario militare marittimo, tre nel  Corpo  di  commissariato
militare marittimo e  cinque nel Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio  ispettore  Nicola
Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina militare: 
      a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di  vascello  del
Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi: 
        1) uno per la specialita' genio navale sommergibilista; 
        2)  tre  per  la  specialita'  armi  navali   (di   cui   uno
sommergibilista); 
        3) due per la specialita' infrastrutturali; 
      b) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo  sanitario
militare marittimo - medici, cosi' suddivisi: 
        1)  due  tenenti  di  vascello,   specialisti   in   malattie
dell'apparato respiratorio, chirurgia generale,  chirurgia  toracica,
chirurgia  vascolare,  dermatologia  e  venereologia,  ginecologia  e
ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna,  medicina
del   lavoro,   neurologia,    oftalmologia,    otorinolaringoiatria,
psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e  ortopedia,  urologia,
chirurgia maxillo-facciale, medicina  d'emergenza-urgenza,  anestesia
rianimazione  terapia  intensiva  e  del  dolore,  malattie  apparato
cardiovascolare, medicina  legale  e  delle  assicurazioni,  medicina
dello sport e dell'esercizio fisico; 
        2) un sottotenente di vascello, medico generico; 
      c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di  vascello  del
Corpo di commissariato militare marittimo; 
      d) concorso per la nomina di cinque  sottotenenti  di  vascello
del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi: 
        1) due per laureati in giurisprudenza; 
        2)  tre  per  laureati  nelle  seguenti  classi  di   laurea:
ingegneria   informatica,   ingegneria   elettronica,    informatica,
sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. 
    2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  ufficiali
ausiliari che abbiano  prestato  per  almeno diciotto  mesi  servizio
senza   demerito   nell'Esercito,    nella    Marina    militare    e
nell'Aeronautica militare,  ai  sensi  dell'art.  678,  comma  4  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) un posto per il concorso di cui  al  comma  1,  lettera  a),
numero 1), due posti per il concorso di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera  a),
numero 3); 
      b) un posto per il concorso di cui  al  comma  1,  lettera  b),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1,  lettera  b),
numero 2); 
      c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c); 
      d) due posti per il concorso di cui al  comma  1,  lettera  d),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera  d),
numero 2). 
    Inoltre nel concorso di cui  al  precedente  comma  1,  ai  sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, un  posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  per  mancanza  di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il  personale  militare
si riserva la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze  della  Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in  aumento  a  uno  o  agli
altri due rimanenti  concorsi  secondo  la  relativa  graduatoria  di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettera d), numeri 1) e 2),  per  mancanza
di  concorrenti  idonei,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare si riserva la facolta', in  relazione  alle  esigenze  della
Forza armata, di portare i posti non ricoperti in  aumento  all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il  posto
non ricoperto  sia  un  posto  riservato,  esso  sara'  a  sua  volta
destinato prioritariamente  ai  concorrenti  riservatari,  sempreche'
nella graduatoria del concorso oggetto  della  devoluzione  vi  siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato  il  limite  dell'80%
previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara'  dato  avviso  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa definendone le modalita'  e  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.