IL PRESIDENTE 
             della Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, con legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,   e   in
particolare l'art. 24, comma 5 e seguenti, per il quale «Al  fine  di
reclutare personale dotato di  specifiche  professionalita'  tecniche
nei settori  della  tutela  e  della  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e del  paesaggio,  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale
tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo avviene anche  per  corso-concorso  selettivo  di  formazione
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che  si  avvale,
mediante  apposita  convenzione,  della  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali,  per  gli   aspetti   relativi   alle   materie
specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e  logistici  del
concorso e del corso-concorso»; 
    Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,  recante:
«Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e
in particolare l'art. 5, ai sensi del quale la  «Scuola  dei  beni  e
delle attivita' culturali» subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
alla Fondazione per gli studi universitari e di  perfezionamento  sul
turismo di cui all'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    Visto lo  statuto  della  Fondazione  scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi  del
quale la Scuola opera, tra l'altro, come istituto di alta formazione,
attraverso un  corso  di  perfezionamento  internazionale  denominato
«Scuola  del  patrimonio»,  al  fine  di  sviluppare  le   competenze
necessarie  alla  direzione  di  strutture  operanti  nella   tutela,
gestione, valorizzazione e promozione  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,  recante
«Riorganizzazione   della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24  della  legge  18  giugno
2009, n. 69», e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) ai sensi
del quale  la  SNA  svolge  «attivita'  di  formazione,  selezione  e
reclutamento dei dirigenti e funzionari  dello  Stato  in  base  alla
legislazione vigente»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure  urgenti  per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed  in
particolare  l'art.  3,  comma  4-bis  introdotto  dalla   legge   di
conversione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto
legislativo  18  agosto  2018,  n.  101  recante  «Disposizioni   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, «Regolamento concernente  il  riconoscimento  dei  titoli  di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre  2020  tra  la
SNA e la Fondazione scuola dei beni e delle attivita'  culturali  che
disciplina  la  definizione  delle  modalita'  di  organizzazione   e
svolgimento del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione
previsto, a decorrere dal 2020, dall'art. 24 del decreto-legge n. 104
del 2020, per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  tecnica  nel
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  nel
rispetto delle competenze della SNA e della Scuola; 
    Vista la nota del Segretariato generale  MiBACT  del  26  gennaio
2021, con la quale sono stati individuati la tipologia  e  il  numero
delle posizioni da bandire; 
    Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale  del  15
aprile 2021  sulla  congruita'  delle  classi  di  laurea  magistrale
indicate per ciascuna figura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di settentacinque allievi al corso-concorso selettivo  di  formazione
per il reclutamento di cinquanta  dirigenti  di  seconda  fascia  del
Ministero della cultura per le seguenti professionalita': 
      Area A - Archivi e biblioteche: ventiquattro allievi ammessi al
corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di  sedici
dirigenti di seconda fascia; 
      Area B - Soprintendenze archeologia, belle  arti  e  paesaggio:
trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo  di  formazione
per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia; 
      Area C - Musei:  quindici  allievi  ammessi  al  corso-concorso
selettivo di  formazione  per  il  reclutamento  dieci  dirigenti  di
seconda fascia.