LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il Ministero della giustizia
applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare
l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti,
rispettivamente «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la
parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del
1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 in materia di
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni
dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», e in particolare l'art. 14, che, allocando le necessarie
risorse finanziarie, disciplina le modalita' di reclutamento a tempo
determinato del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio
per il processo, tra il personale dell'amministrazione giudiziaria,
mediante concorso straordinario su base distrettuale per titoli e
prova scritta, indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, che
puo' avvalersi di Formez PA;
Visto in particolare l'art. 1, comma 14-bis, del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, adottato, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del
richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha determinato, anche in
relazione al distretto della corte di appello di Trento, i
contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo
determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli
articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 28 settembre
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia del 30 settembre 2021, n. 18, che ha individuato la
consistenza numerica dei contingenti del personale amministrativo a
tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli
articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da
attribuire ai tribunali e alle corti di appello di ciascun distretto;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, che ha determinato, per il profilo professionale di
addetti all'ufficio per il processo, le materie oggetto della prova
scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non
disciplinate direttamente dalla norma primaria;
Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalita' individuate nel richiamato
decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 113 del 2021, e in particolare nell'art. 11, comma 1, e
nell'allegato II, n. 1;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile
tempestivita' dell'attivita' di reclutamento straordinario a tempo
determinato prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si rende assolutamente necessario procedere secondo le
modalita' semplificate previste dal richiamato decreto-legge n. 80
del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e
in particolare dal citato art. 14;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva
ed anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e
regolamentare, il concorso di cui al richiamato art. 14 del
decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla
legge, n. 113 del 2021, per quanto attiene al primo contingente di
unita' con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo, ai
sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo decreto-legge, relativamente
al solo distretto della corte di appello di Trento;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui
all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021,
convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021;
Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli
di cui al richiamato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 80 del
2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel
bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al
solo titolo di studio richiesto per l'accesso; b) ulteriori titoli
universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso; c) eventuali abilitazioni professionali; d) il positivo
espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; e) il servizio
prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la
Corte di cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nell'ambito del Piano
operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO;
Visto il comma 12-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 80 del
2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in corso
di conversione, secondo cui, in relazione ai soli profili di cui
all'art. 11, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui
al comma 1 del richiamato art. 14 richiesti dal Ministero della
giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli
addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici
giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando
indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti
nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua
ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio
1976, n. 752. Il bando prevede altresi', per le procedure di cui al
medesimo comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6
dell'art. 14, sia integrata con componenti indicati dalla Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione
da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione;
Considerato che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del
decreto-legge n. 80 del 2021, il servizio prestato con merito e
debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre
presso la sede di prima assegnazione: a) costituisce titolo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno
di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato
e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il
superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura
onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del
decreto-legge n. 80 del 2021, l'amministrazione giudiziaria, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di
servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della
terza area professionale, prevedere una riserva in favore del
personale assunto ai sensi del medesimo articolo, in misura non
superiore al cinquanta per cento;
Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per espresso dettato
normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
Considerato che, per quanto oggetto della presente procedura,
trattandosi di personale con funzioni di supporto al personale di
magistratura, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e
gestito direttamente dall'amministrazione centrale, non trova
applicazione quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto l'art. 89, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, che prevede che «i posti dei ruoli di cui al
primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono
riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale
risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento
ufficiale della popolazione»;
Visti i criteri per la determinazione della consistenza delle
quote riservate ai tre gruppi linguistici della Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige, come da ultimo determinati ufficialmente dalla
pubblicazione n. 38 - 6/2012 dell'Istituto di statistica della
Provincia Autonoma di Bolzano in base al censimento 2011 (tabella 4),
i quali prevedono che, per un numero di posti complessivamente pari
a ventotto, sette posti siano riservati al gruppo linguistico
italiano, venti posti a quello tedesco e un posto a quello ladino;
Vista la nota della Segreteria generale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 17 novembre 2021, che, ai
medesimi fini della ripartizione per gruppi linguistici dei posti
messi a concorso, richiama i medesimi criteri esposti nella suddetta
pubblicazione n. 38 - 6/2012 dell'Istituto di statistica della
Provincia Autonoma di Bolzano in base al censimento 2011;
Considerato che relativamente alla quota di tre posti riservata,
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 80
del 2021, ai candidati in possesso della laurea in economia e
commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati,
secondo quanto previsto dalla predetta tabella 4, n. 1 posto e'
riservato al gruppo linguistico italiano, due posti a quello tedesco
e zero posti a quello ladino;
Visti gli articoli 1, comma 1, e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, secondo i quali la
conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle
esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per
le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle
amministrazioni dello Stato in Provincia di Bolzano e gli aspiranti
ad assunzioni presso uffici giudiziari o della pubblica
amministrazione situati nella Provincia di Bolzano hanno facolta' di
sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in
quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di
ammissione;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 237500.U del
12 novembre 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
settantanove unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel
nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo
dell'amministrazione giudiziaria da assegnare agli uffici giudiziari
del distretto di corte di appello di Trento;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di settantanove
unita' di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza,
fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il
processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della
giustizia, di cui:
codice UPP - TN - Distretto della Corte di appello di Trento
- cinquantuno unita'
(di cui cinque riservate ai candidati in possesso della laurea
in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti
o equiparati);
codice UPP - BZ - Distretto della Corte di appello di Trento
Sezione distaccata di Bolzano/Bozen - ventotto unita'
(di cui venti riservate ai candidati del gruppo linguistico
tedesco, sette riservate ai candidati del gruppo linguistico italiano
e una riservata ai candidati del gruppo linguistico ladino);
(di cui tre unita' riservate ai candidati in possesso della
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati, delle quali due riservate ai candidati del
gruppo linguistico tedesco e una riservata ai candidati del gruppo
linguistico italiano).
Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 12-bis, decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, in relazione alle assunzioni degli uffici
giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano e' previsto come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di
conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e
tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del
decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo dei codici
di concorso indicati al comma 1.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
codice concorso.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8.
5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inoltre
riservata una specifica quota di posti secondo quanto indicato al
comma 1.