IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
                del Dipartimento dell'amministrazione 
                            penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.   395,   e   successive
modificazioni,   recante   «Ordinamento   del   Corpo   di    polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  recante
«Ordinamento del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e,
in particolare, gli articoli 24 e 28; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art.  5,  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1999,  n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi  6  e
7; 
    Visto il decreto ministeriale 21 luglio  1998,  n.  297,  recante
norme per l'espletamento dei concorsi per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale  del  ruolo   degli   ispettori   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale  europeo,   di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige  in  materia  di  proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in  materia  di  riserva  di
posti per i candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare  preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.  50,  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare,
l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le  prove  di  efficienza
fisica per i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma  1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati  dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per
lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art.  259  rubricato  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  179  del  17  luglio
2020,  adottato  ai  sensi  dell'art.  259,  comma  5,  del  predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche  idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle  qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili  fenomeni  di
diffusione del contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24 che  apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241/1990 in  materia  di  autocertificazione  e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per  esami,
per  il  conferimento   di   complessivi   quattrocentoundici   posti
disponibili nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'assunzione
di quattrocentoundici  allievi  vice  ispettori  (trecentosettantotto
uomini; trentatre' donne) del ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 3. 
    2.  Un  sesto  dei  posti  disponibili  del  concorso,   pari   a
sessantanove posti (sessantatre' uomini; sei donne), e' riservato  al
personale appartenente ai ruoli del Corpo  di  polizia  penitenziaria
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del
limite di eta'. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2022-2023. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it