IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1)  del  CNF  sui
corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'articolo
2  che   istituisce   la   Scuola   superiore   dell'avvocatura   per
cassazionisti che opera mediante un consiglio di sezione; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    indice  una  procedura  selettiva  per  l'ammissione   al   corso
propedeutico all'iscrizione  nell'Albo  speciale  per  il  patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma  2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Sono ammessi a partecipare al corso  gli  iscritti  all'albo  che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla  legge  e  precisati  dal
successivo comma 2. 
    Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale  degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo. 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    Ai fini dell'accesso  al  corso,  sono  criteri  di  effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del  comma
precedente: 
      1) avere  patrocinato  con  mandato  nominativo,  negli  ultimi
quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a  una  Corte  di  appello
civile; oppure 
      2) avere  patrocinato  con  mandato  nominativo,  negli  ultimi
quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi a  una  Corte  di  appello
penale; oppure 
      3) avere  patrocinato  con  mandato  nominativo,  negli  ultimi
quattro  anni,  almeno  venti  giudizi  dinanzi  alle   giurisdizioni
amministrative, tributarie regionali e contabili. 
    Ai  fini  del  raggiungimento  del  numero  minimo   di   giudizi
patrocinati di cui ai numeri  precedenti  sono  considerati  anche  i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso  la
Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    In ogni caso, qualora non  sia  raggiunto  il  numero  minimo  di
giudizi patrocinati in uno dei numeri  precedenti  saranno  computati
cumulativamente   giudizi   patrocinati   nelle   giurisdizioni   ivi
contemplate,  a  condizione  che   sia   raggiunta   la   soglia   di
almeno cinque giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi  sub  3).
In tal caso i giudizi patrocinati  sub  1)  dei  quali  il  candidato
intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo  avranno
valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3). 
    I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione. 
    La documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere  prodotta,  al  momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni;  il
CNF si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli  circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  76
del decreto del  Presidente  della  Repubblica n.  445/2000  e  dagli
articoli 483, 485, e 486 del codice penale. 
    I  candidati  sono  ammessi  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti. 
    Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal corso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  dal
bando. 

(1) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
    dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.