IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare;  
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di odinamento militare» e successive modifiche e integrazioni
e,  in  particolare,  il  libro  IV,  contenente  le  norme  per   il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n.  2»  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  secondo  cui  le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano  applicazione  -
fra l'altro - alle procedure di reclutamento del  personale  militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o istruttori; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visti i fogli n. M_D MSTAT0080186 del 1° ottobre 2021  e  n.  M_D
MSTAT0100165 del 2 dicembre 2021 dello Stato Maggiore  della  Marina,
contenente gli elementi di  programmazione  per  l'emanazione  di  un
bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di dieci volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della  Marina  militare,  in
qualita' di atleta, per il 2021; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832  - concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E'  indetto,  per  il  2021,  un  concorso,  per  titoli,  per
l'accesso ai Centri sportivi  agonistici  della  Marina  militare  di
dieci VFP 4  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -  categoria
marinaio   (M),   in   qualita'   di    atleta,    ripartiti    nelle
discipline/specialita' di seguito indicate: 
      a)  nuoto  di  fondo:  un  atleta  di  sesso   maschile   nella
specialita' cinque km e dieci km; 
      b) nuoto: un atleta di sesso maschile  nella  specialita' cento
mt rana; 
      c) canoa acqua  mossa:  un  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita' slalom canadese monoposto C1; 
      d) canoa acqua piatta:  un  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita' K1 e K2 velocita' su distanze olimpiche; 
      e)  vela  olimpica:  due  atlete  di  sesso   femminile   nella
specialita' 49er FX; 
      f) canottaggio: un atleta senior maschile specialita' vogata di
punta bordata dispari sulla distanza olimpica; 
      g) tiro a segno: un atleta di sesso maschile nella  specialita'
olimpica carabina libera tre posizioni; 
      h) tiro con l'arco: un atleta di sesso maschile  arco  olimpico
specialita' tiro alla targa e indoor; 
      i) tiro a volo: un atleta di sesso maschile  specialita'  fossa
olimpica. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate, l'Amministrazione della difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altre specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito  internet  del
Ministero della difesa  (www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari  e  successivo  link
reclutamento volontari e truppa), che  avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti  per  gli  interessati.  In  ogni  caso  la  stessa
amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.