IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  novembre
2021,  in  corso  di  registrazione  presso  la  Corte   dei   conti,
concernente la sua nomina  a  direttore  generale  per  il  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35  e  in  particolare
l'art.  8,  concernente  semplificazioni  per  la  partecipazione   a
concorsi e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la pubblicazione SMM SAN 001/UEU dello Stato maggiore della
Marina - Ispettorato  della  sanita',  recante  «Requisiti  fisici  e
sensoriali  per  l'idoneita'  ai  vari   corpi,   ruoli,   categorie,
specialita' ed abilitazioni del personale della  M.M.  ed.  settembre
2021»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  Legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG 2021 0190235 del 19 ottobre 2021,
2ª  variante,  con  il  quale  lo  Stato  maggiore  della  Difesa  ha
ridefinito il piano delle assunzioni per l'anno 2022; 
    Vista  la  lettera  dello  Stato  maggiore   della   Marina   M_D
MSTAT0086222  del  21  ottobre  2021,  concernente  gli  elementi  di
programmazione  per  l'emanazione  del  bando  di  concorso  per   il
reclutamento di un orchestrale della banda musicale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di un orchestrale con il grado  di  Capo  di  1ª  classe
presso la banda  musicale  della  Marina  militare  come  di  seguito
specificato: 
      1° tamburo (con l'obbligo degli altri strumenti a  percussione)
- 2ª parte A. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei  concorsi
secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa di cui al successivo art.  3,  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.