IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
l'art. 25, comma 1,  lettera  a),  e  successive  modificazioni,  che
prevede che l'accesso alla qualifica iniziale  della  carriera  degli
ispettori tecnici  della  Polizia  di  Stato  avvenga,  tra  l'altro,
mediante pubblico  concorso  per  titoli  ed  esami,  in  misura  non
superiore al sessanta per cento e  non  inferiore  al  cinquanta  per
cento dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  e  l'art.
25-bis, che ne detta la disciplina; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi  di  Polizia»  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei  procedimenti  giudiziari»  e,  in  particolare,  l'art.  33,   e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  recante  «Ordinamento
della professione di psicologo»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,  n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6  e
7, e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge  26  febbraio  1999,  n.  42,  recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; 
    Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  recante
«Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419»; 
    Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina  delle
professioni    sanitarie    infermieristiche,     tecniche,     della
riabilitazione,  della   prevenzione,   nonche'   della   professione
ostetrica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare,  gli  articoli  19,  47,   75   e   76,   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 1 gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione  esterna  e  per  l'Amministrazione  della  difesa»  e,   in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b),  e  1-ter,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare,  l'art.  8,  e  successive  modificazioni,   concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3,  comma  5,  e
successive modificazioni, il quale dispone,  tra  l'altro,  che  fino
alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  all'art.
25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  337
del 1982, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  prima
della data di entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  n.
95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies,
13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e  260,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante il «Regolamento per la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni,  concernente
le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone e gruppi di imprese; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
667, recante «Regolamento concernente la individuazione della  figura
e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'infermiere»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del fisioterapista»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n.
745, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del  relativo  profilo  professionale  del   tecnico   sanitario   di
laboratorio biomedico»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n.
746, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del  relativo  profilo  professionale  del   tecnico   sanitario   di
radiologia medica»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita'  15  marzo  1995,  n.
183, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del    relativo    profilo    professionale    del     tecnico     di
neurofisiopatologia»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio  1997,  n.
58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e
relativo  profilo  professionale  del   tecnico   della   prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica
degli atenei», come  modificato,  in  particolare,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante  «Regolamento  per  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici  e  dei  periti  tecnici  della  Polizia  di  Stato»  e,   in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61, nonche'
l'allegato 1; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, con cui e' stato approvato il  «Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale  della  Polizia
di Stato» e, in particolare, l'art. 2; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante
«Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18  maggio  2021,
recante  «Determinazione  delle  dotazioni  organiche   dei   settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti,  dei  Ruoli  del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della  Polizia  di  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n.  337,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1; 
    Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
e, in particolare, nella consistenza organica del settore di  impiego
servizio sanitario; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura  di  centodieci  posti
disponibili nell'organico del ruolo degli ispettori tecnici,  settore
servizio sanitario, ripartiti in  novantasei  posti  per  il  profilo
professionale di infermiere,  quattro  posti  per  il  profilo  della
prevenzione sui luoghi di lavoro, cinque posti per il  profilo  della
riabilitazione   motoria,   un    posto    per    il    profilo    di
neurofisiopatologia, un posto per il profilo di radiologia medica, un
posto per il profilo di audiometria, due  posti  per  il  profilo  di
laboratorio analisi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la
copertura di centodieci posti di vice  ispettori  tecnici  del  ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego
servizio sanitario, cosi' ripartiti: 
      a) profilo professionale infermiere: novantasei posti; 
      b)  profilo  professionale  della  prevenzione  sui  luoghi  di
lavoro: quattro posti; 
      c) profilo professionale della riabilitazione  motoria:  cinque
posti; 
      d) profilo professionale di neurofisiopatologia: un posto; 
      e) profilo professionale di radiologia medica: un posto; 
      f) profilo professionale di audiometria: un posto; 
      g) profilo professionale di laboratorio analisi: due posti. 
    2. I seguenti posti sono riservati al personale in  servizio  nel
ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti: 
      a) profilo professionale infermiere: sedici posti; 
      b)  profilo  professionale  della  prevenzione  sui  luoghi  di
lavoro: un posto; 
      c)  profilo  professionale  della  riabilitazione  motoria:  un
posto. 
    3. Ciascun candidato puo' presentare  domanda  di  partecipazione
per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.