IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2  della  legge  30  settembre  2004,  n.  252»  come
modificato dal decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  97  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
163, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 5  ottobre
2021, n.  203,  concernente  il  «Regolamento  recante  modifiche  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2008,  n.   163,
disciplinante il  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 4  novembre  2019,  n.
166,  concernente  il  «Regolamento  recante  requisiti   d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; 
    Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante   «Codice    dell'ordinamento    militare»    e    successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento della funzione pubblica pervenuta il 27  dicembre  2021,
con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile -  e'  stato
autorizzato ad avviare  la  procedura  concorsuale  pubblica  per  il
reclutamento di trecento unita' nella qualifica di vigile  del  fuoco
del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a  trecento
posti nella qualifica di vigile del fuoco  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217: 
      il 45% dei posti e' riservato ai volontari in ferma  prefissata
delle Forze armate; 
      il 35% dei posti e' riservato al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato  nel  presente  bando  di
concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre  anni  ed
abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 
    I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo  l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.