IL DIRETTORE GENERALE 
   dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35,  concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento  delle  conoscenze
informatiche, della lingua inglese e, ove opportuno in  relazione  al
profilo professionale richiesto, di altre lingue  straniere,  nonche'
l'art. 38; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n.  120,  che  concerne  «Norme  in
favore dei privi della vista per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»,  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», ed in particolare l'art. 38; 
    VISTO il decreto legislativo 30  giugno  2003  n.  196,  come  da
modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto   2018,   n.   101,
concernente il «Codice in materia di protezione dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  28  gennaio   2016,   n.   15,
concernente  norme  di  attuazione  della  direttiva  2013/55/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  modifica  la  direttiva
2005/36/CE   relativamente   al   riconoscimento   delle   qualifiche
professionali; 
    Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione,  a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del  rifugiato  o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; 
    Visto l'art. 31 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», che obbliga la
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sui
rispettivi siti informatici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9, e 1014; 
    Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione   e
sviluppo», che prevede che «le domande e i relativi allegati  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30  giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed  educativo  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenenti norme per il reclutamento  del  personale  docente
delle scuole con lingua di insegnamento  slovena  delle  province  di
Trieste e Gorizia; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809; 
    Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale  per
il Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti  di  docente
nelle  scuole  con   lingua   d'insegnamento   slovena   e   bilingue
sloveno-italiano,  prevedendo  lo   svolgimento   degli   scritti   e
dell'orale in  lingua  slovena,  integrati  con  contenuti  specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; 
    Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione  6  novembre
2007, n. 206  e  successive  modificazioni,  il  quale  prevede  agli
articoli 53 e 7 che per l'esercizio della professione  i  beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie; 
    Vista la circolare ministeriale  n.  5274/R.U./U  del  7  ottobre
2013; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione  7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio  per  l'istruzione  in
lingua  slovena  presso  l'Ufficio  scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia  sono  state  attribuite  le  funzioni  per  il
riconoscimento dei  titoli  professionali,  limitatamente  ai  titoli
rilasciati   dalla   Repubblica   di   Slovenia   e   per   l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di  insegnamento  slovena  e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita'  permanente  ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari dei  titoli  di  studio  di
scuola e di istituto  magistrale  conseguiti  al  termine  dei  corsi
triennali e quinquennali sperimentali  di  scuola  magistrale  e  dei
corsi  quadriennali   e   quinquennali   sperimentali   dell'istituto
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998  o  comunque
conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l'art. 4,  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  recante
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167   e,   in
particolare, l'art.  1,  comma  4-quinquies,  in  base  al  quale  «a
decorrere  dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita  la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno
gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per   qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre  2010,
n.  249,  recante  «Regolamento  concernente  la  definizione   della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione  iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria  e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi  dell'art.
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre  2011,
recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per   le
attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto  10
settembre 2010, n. 249»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16  novembre  2012,
n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della  scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma  dell'art.  1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  27  ottobre
2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del  grado
di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per  la
valutazione  del  personale  docente  ed  educativo  in  periodo   di
formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107»; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si  afferma  l'equiparazione
tra il diploma magistrale  e  il  diploma  di  maturita'  linguistica
conseguito al termine dei percorsi  quinquennali  di  sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali; 
    Visto l'art. 4, comma 1-quater, lett. c),  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che prevede l'indizione di concorsi ordinari per  titoli
ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno,  vacanti  e
disponibili nella scuola dell'infanzia e primaria; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2019, n.
92,   recante   «Disposizioni    concernenti    le    procedure    di
specializzazione  sul  sostegno  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249 e successive modificazioni»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile  2019,  n.
327, recante «Disposizioni concernenti  il  concorso  per  titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune  e  di  sostegno,  le  prove
d'esame e i relativi programmi»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile  2019,  n.
329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto  comune  e  di
sostegno»; 
    Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019,  n.
330,  recante  disposizioni  sulla  «Formazione   delle   commissioni
giudicatrici dei  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  finalizzati  al
reclutamento del  personale  docente  nelle  scuole  dell'infanzia  e
primaria per i posti comuni e di sostegno» 
    Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante
«Misure  di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia   di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni  dalla  legge
20 dicembre 2019, n. 159; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
data 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio
2019, con il quale si autorizzano le procedure  per  il  reclutamento
per  sedicimilanovecentocinquantanove  unita'  di  personale  docente
nella scuola dell'infanzia e primaria; 
    Considerato che il predetto contingente e' stato  ricalcolato  in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159; 
    Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione  di  disponibilita'  da  destinare  alle
procedure concorsuali relative  alla  scuola  dell'infanzia,  pari  a
millenovecentoventisei  unita'  e  alla  scuola   primaria   pari   a
diecimilanovecentotrentasette unita', come  riportate  nei  prospetti
allegati al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498; 
    Considerato   che   l'ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. AOODRFVG  n.  1269  di  data  4
febbraio  2022,  ha  comunicato  alla  Direzione  generale  personale
scolastico  la  destinazione  di  40  posti  residuali  del   proprio
contingente autorizzato  per  la  classe  di  concorso  ADEE  di  cui
all'allegato 1 - Ripartizione dei posti del  D.D.  n.  498/2020  alla
procedura concorsuale infanzia primaria  per  le  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena  e  bilingue  sloveno-italiano  della  regione
Friuli-Venezia Giulia prevista dall'art. 20 del D.D. n. 498/2020; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile  2020
n. 200, recante «Tabella  dei  titoli  valutabili  nei  concorsi  per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  nella
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e  di  formazione  21  aprile  2020,  n.  498,  recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno  della  scuola
dell'infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  del  28
aprile 2020, n. 34 e, in particolare,  l'art.  20  con  il  quale  si
dispone che, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  12  del  decreto
ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi  per  titoli
ed esami per la scuola dell'infanzia e primaria per posto comune e di
sostegno   con   lingua   di   insegnamento   slovena   e    bilingue
sloveno-italiano  e  ad   adattare   l'allegato   A   alle   relative
specificita'; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28  maggio  2021,
n. 76; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105  convertito  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha  inserito
l'art. 9-bis, comma 1, lett. I), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,
a norma del quale e' consentito l'espletamento dei concorsi  pubblici
in zona  bianca  esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,  n.  187,  recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita'  di  svolgimento  in
sicurezza dei concorsi per  il  personale  scolastico  in  attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59 che, al  comma  10,  prevede  l'indizione,  con
frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente  per
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti  comuni  e
di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo le modalita'
semplificate che ne garantiscano comunque  il  carattere  comparativo
ivi indicate, tra  cui  quella  del  sostenimento  e  superamento  di
un'unica prova scritta  con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla  in
sostituzione della o delle  prove  scritte  previste  a  legislazione
vigente; 
    Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda  ad  un
decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina delle modalita' di
redazione dei quesiti della prova scritta  anche  a  titolo  oneroso,
della commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della  prova  scritta,  dei  programmi
delle prove, dei  requisiti  dei  componenti  delle  commissioni  cui
spetta la valutazione della prova scritta e della  prova  orale,  dei
titoli valutabili e del relativo punteggio; 
    Considerato che il comma 10-bis del predetto art. 59 ha  previsto
che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non  siano  stati
ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di  posti  pari  al
30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto  in
favore di coloro che hanno svolto un  servizio  di  almeno  tre  anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti; 
    Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021,  n.  325,  con  il
quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «le modalita'  di  redazione  dei
quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,  la  commissione
nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di  riferimento  per  la
valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni  cui  spetta  la  valutazione  della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il  relativo
punteggio»; 
    Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5  novembre
2021, n. 325, si e' proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019 n. 327 e  20  aprile  2020  n.  200,  alla  luce  delle
innovazioni introdotte  dal  decreto-legge  25  maggio  2021  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021  n.  106,  al
fine di un piu' celere espletamento delle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione 18  novembre  2021,  n.  2215,  recante
disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020,  n.  498  e,  in
particolare, l'art. 1; 
    Visto  il  decreto  dell'Ufficio  scolastico  regionale  per   il
Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022,  con  il  quale  e'
istituita la Commissione  nazionale  per  le  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena incaricata di predisporre i quesiti delle  prove
scritte a risposta multipla in lingua  slovena  da  somministrare  ai
candidati dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente con lingua di  insegnamento  slovena  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; 
    Visto  decreto   dell'Ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del  16  febbraio  2022,
con il quale si e' provveduto ad adattare l'allegato  A  del  decreto
ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle  specificita'  delle  scuole
dell'infanzia  e  primaria  con  lingua  di  insegnamento  slovena  e
bilingue sloveno-italiano; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
Istruzione e ricerca - Sezione scuola per il triennio  2016/2018  del
19 aprile 2018; 
    Informate le organizzazioni sindacali  regionali  rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca» in data 15 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d)  decreto-legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      e) USR FVG: Ufficio  scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia; 
      f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici  a  favore
del ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.