IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502   e
successive  modificazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione  dei  dati
personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e  successive
modificazioni,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)» che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e  successive  modificazioni,  recante  il  «Codice  in  materia   di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di  prevenzione,
indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e  che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184  e  successive  modificazioni,  concernente  il  «Regolamento
recante   disciplina   in   materia   di   accesso    ai    documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive  modificazioni,
recante «Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare  l'art.  11,  comma  1,
lettera p); 
    Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui  all'art.  11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  recante:  «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria»; 
    Visti in particolare l'art. 1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive  modificazioni,  che
prevede che «E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato  con   cadenza
biennale» e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo  decreto  legislativo,
che prevede che «Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»; 
    Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e  successive
modificazioni, recante  «Riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della  legge  4  novembre
2010, n. 183»; 
    Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed  in  particolare
l'art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto,  all'art.  1
del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171   e   successive
modificazioni,  i  commi  7-quater  e  7-quinquies,   che   prevedono
rispettivamente: «7-quater. La commissione valuta  esclusivamente  le
esperienze dirigenziali maturate dal  candidato  negli  ultimi  sette
anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a  500.000  abitanti,
negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti,  tenendo  conto  per  ciascun  incarico  di
quanto previsto dal  comma  6,  lettera  a)  [...]»  e  «7-quinquies.
Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato,  o  provvedimenti
assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni  con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli  ultimi  dieci  anni,
sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad  un  massimo
di 8 punti [...]»; 
    Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n.  139,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ed in particolare
l'art. 4-bis che prevede che «In ragione del perdurare dell'emergenza
dovuta alla situazione  epidemiologica  conseguente  alla  diffusione
pandemica  del  virus  SARS-CoV-2,  al  fine  di  non  disperdere  le
competenze e le professionalita' acquisite  dal  personale  sanitario
nel corso del servizio prestato presso le aziende  sanitarie  locali,
le aziende ospedaliere  e  gli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, e' elevato  a  sessantotto  anni.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo  si  applicano  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza connesso al COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare
l'art. 4,  comma  3,  che  prevede  che  «In  ragione  del  perdurare
dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla
diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle
procedure volte  al  prescritto  aggiornamento  biennale  dell'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  il  termine  di  validita'
dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti  nell'elenco  pubblicato
sul sito internet del Ministero della  salute  in  data  12  febbraio
2018,  e'  prorogato  fino  alla   pubblicazione,   nell'anno   2022,
dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre  il  30  giugno
2022»; 
    Visti altresi' i commi 4 e  6  del  citato  art.  1  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive  modificazioni,  che
dispongono rispettivamente, che «La commissione di  cui  al  comma  3
procede alla formazione dell'elenco nazionale  di  cui  al  comma  2,
entro  centoventi  giorni  dalla   data   di   insediamento,   previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di
selezione, per titoli» e che «La commissione procede alla valutazione
dei titoli formativi e professionali e  della  comprovata  esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio  secondo  parametri  di  cui  ai
commi  da  7-bis  a  7-sexies,  e   criteri   specifici   predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]»; 
    Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2022, con  il  quale
e' stata nominata la commissione  per  la  valutazione  dei  soggetti
idonei alla nomina di  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale; 
    Considerato l'insediamento della citata commissione  in  data  21
febbraio 2022; 
    Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei  candidati  alla  nomina  di  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei 
 
    1. E' indetto un avviso pubblico di  selezione,  per  titoli,  ai
fini dell'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale  degli  idonei
alla nomina di direttore generale  delle  aziende  sanitarie  locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del  Servizio  sanitario
nazionale,  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  2-bis,  del   decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.