IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali
prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa 1° luglio 2004
recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazione» sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, e successive modificazioni, concernente la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un
apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di
presentazione delle domande, per la selezione dei direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS);
Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori
scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi
attivita' professionale;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro,
prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i
soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2019,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale
e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'«Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro
Spallanzani» istituto di diritto pubblico, nella disciplina «Malattie
infettive», per la sede di Roma, via Portuense n. 292;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 settembre 2017, con
il quale il dott. Giuseppe Ippolito e' stato nominato direttore
scientifico dell'IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive
Lazzaro Spallanzani» di Roma per cinque anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 12
agosto 2021, registrato dai competenti organi di controllo al n. 2422
in data 30 agosto 2021, con cui il dott. Giuseppe Ippolito e' stato
nominato direttore della direzione generale della ricerca e
dell'innovazione in sanita' del Ministero della salute;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell'IRCCS «Istituto Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani» di Roma;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato
sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di
controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'8 aprile 2021, n. 84;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto
nazionale per le malattie infettive» di Roma, riconosciuto per la
disciplina di «Malattie infettive», rivolto a candidati in possesso
di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo,
esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile
sul sito medesimo, entro le ore ventiquattro del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della
domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di
modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere del termine predetto
l'applicazione non permettera' piu' alcun accesso al modulo
elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.