IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,   nonche'   il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 1092; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile  1982,  n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  23
febbraio 2006, n. 51; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare l'art.  16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone  con
disabilita' agli strumenti informatici» e il relativo regolamento  di
attuazione, adottato con decreto del Presidente della  Repubblica  1°
marzo 2005, n. 75; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  Codice
dell'amministrazione digitale; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  «relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017 con il  quale,
tra l'altro,  al  fine  di  agevolare  la  definizione  dei  processi
amministrativi pendenti e di  ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982,  n.  186,  il  numero  dei  Presidenti  di  sezione  del
Consiglio  di  Stato  e'  aumentato  di  una  unita'  e  quello   dei
consiglieri di Stato di sette unita'; 
    Visto l'art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017 ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  provenienti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte  nel  bilancio  autonomo
del Consiglio  di  Stato,  per  la  quota  destinata  alle  spese  di
funzionamento degli uffici giudiziari; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in  particolare,  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in  particolare,
l'art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla  citata  legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la  tabella  A  allegata  alla
legge n. 186/1982, recante ruolo del personale di magistratura  della
giustizia amministrativa; 
    Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.  183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha  previsto,  tra
l'altro, l'incremento della dotazione  organica  dei  magistrati  del
Consiglio di Stato «di tre consiglieri di Stato  nell'anno  2021,  di
tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023,  di
ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione  del
Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'»  a  parziale  modifica
della  tabella  A  allegata  alla  legge  27  aprile  1982,  n.  186,
autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021-2023; 
    Vista la  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
amministrativa n. 30, adottata nella seduta dell'8 aprile 2022; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (EU)  n.  2016/679,
stipulato in data 15 aprile 2022, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri  e  il  Consiglio  di  Stato  -   Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Ritenuto di dover indire,  nei  termini  previsti  dall'art.  19,
comma 1, n. 3) della legge  n.  186/1982,  il  bando  di  concorso  a
Consigliere di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a  cinque  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita' in tale qualifica ovvero  nella  ex-  carriera  direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso  alle  quali  e'  richiesta  la
laurea in giurisprudenza.