IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   recante
«Ordinamento Giudiziario»; 
    Vista la legge  24  marzo  1958,  n.  195  recante  «Norme  sulla
Costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
Magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17
concernenti «Attribuzioni  del  Consiglio  superiore»  e  «Forma  dei
provvedimenti»; 
    Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del
giudice di pace»; 
    Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al  Governo
per  la  riforma  organica  della  magistratura  onoraria   e   altre
disposizioni sui giudici di pace»; 
    Visto il decreto legislativo  13  luglio  2017  n.  116,  recante
«Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57»; 
    Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di  pace  e
di vice-procuratore onorario; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti  modifiche,  integrazioni
ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017; 
    Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo  n.  116
del 2017, che prevede l'espletamento di procedure valutative  per  la
conferma del contingente ad esaurimento  dei  magistrati  onorari  in
servizio e che le misure organizzative necessarie per  l'espletamento
delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto  del
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura; 
    Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  secondo
cui, per conseguire maggiore  efficienza  nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti  informatici  e
telematici, nei rapporti interni, tra le  diverse  amministrazioni  e
tra queste e i privati; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive   modifiche,   concernente   il   regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3  marzo  2022,
pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile  2022
- Anno CXLIII, numero 7; 
    Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art.
29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede  che
sia  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  a  procedere  con
delibera ad indire tre distinte procedure valutative  da  tenere  con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024; 
    Viste  le  delibere  adottate  dal  Consiglio   Superiore   della
Magistratura nelle sedute del 20 aprile 2022 e dell'11  maggio  2022,
mediante le quali il Consiglio ha approvato, in conformita' a  quanto
disposto dal decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato  nel  B.U.
del Ministero della  giustizia  del  15  aprile  2022,  la  circolare
recante «Procedura di valutazione per la conferma  nell'incarico  dei
magistrati onorari di cui all'art.  29  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato
oltre 16 anni di servizio» 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari 
 
    I magistrati onorari in servizio alla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e  non  ancora  cessati
dall'incarico  alla  data  della  scadenza   del   termine   per   la
presentazione della domanda possono essere confermati a domanda  sino
al compimento del settantesimo anno di eta'.