IL SEGRETARIO GENERALE della Giustizia amministrativa Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi ed in particolare l'art. 1, ultima parte; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall' art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; Visto l'ordinamento professionale della giustizia amministrativa relativo al profilo di assistente amministrativo e informatico, adottato in data 12 giugno 2009; Vista la dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26 marzo 2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022, n. 844 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21 aprile 2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale in favore di varie PA, con il quale la Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire una procedura concorsuale per cinquanta assistenti amministrativi; Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella legge n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate procedure di assunzioni straordinarie per cinquantatre' unita' di personale, tra cui venti assistenti informatici, al fine di assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione e di dare attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137 in data 11 ottobre 2016, il quale ha stabilito che: «La procedura di assunzioni straordinarie, per complessive cinquantatre' unita' di personale, richiamata nelle premesse, e' disciplinata dalle previsioni di legge sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In luogo delle ordinarie procedure concorsuali, ai fini della provvista, in tutto o in parte, del predetto personale, la giustizia amministrativa potra' avvalersi anche delle graduatorie, in corso di validita', degli idonei di concorsi banditi da questa o da altre amministrazioni». Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 24461 del 13 aprile 2021 - con la quale la giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di assistenti amministrativi ed informatici; Visto il decreto n. 142 del 28 giugno 2022 del segretario generale della giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di sessantasette unita' di personale, di cui cinquanta assistenti amministrativi area II - F2 e diciassette assistenti informatici area II - F2; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di sessantasette unita' di personale non dirigenziale da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa nella misura e con il profilo di seguito indicati: cinquanta assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «ASSAMM»); diciassette assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «ASSINF»). 2. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della giustizia amministrativa, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 3. Si applica, altresi', la riserva di posti in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo, purche' in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.