IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi ed in
particolare l'art. 1, ultima parte;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, come modificato dall' art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il
«Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che
prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in
favore dei militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al
personale del comparto dei ministeri e, in particolare, il contratto
collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al
personale del comparto funzioni centrali;
Visto l'ordinamento professionale della giustizia amministrativa
relativo al profilo di funzionario, adottato in data 12 giugno 2009;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26
marzo 2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20
aprile 2021;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis
del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente
disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 307
del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative
per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti
dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);
Visto il piano del fabbisogno del personale di segreteria ed
ausiliario (PTFP) della giustizia amministrativa relativo al triennio
2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato
n. 113 in data 14 marzo 2022;
Vista la nota prot. n. 23529 in data 22 giugno 2022, con la quale
e' stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
l'autorizzazione a bandire un concorso per venticinque funzionari
area III F1;
Vista la nota prot. n. 52834 in data 1° luglio 2022 della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, con la quale la giustizia amministrativa e' stata
autorizzata a bandire un concorso a venticinque funzionari area III
F1;
Vista la legge 26 febbraio 2021, n. 21 con la quale «in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato il reclutamento
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche
mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici
banditi dalla giustizia amministrativa, ancorche' unitamente ad altre
amministrazioni, di un contingente pari a quarantacinque unita' di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, posizione
economica F1»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella
legge n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate procedure di
assunzioni straordinarie per cinquantratre unita' di personale, tra
cui trenta funzionari informatici, al fine di assicurare la
funzionalita' del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie
di comunicazione e di dare attuazione al programma di
digitalizzazione degli uffici giudiziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137 in
data 11 ottobre 2016, il quale ha stabilito che: «La procedura di
assunzioni straordinarie, per complessive cinquantratre unita' di
personale, richiamata nelle premesse, e' disciplinata dalle
previsioni di legge sul reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni. In luogo delle ordinarie procedure concorsuali, ai
fini della provvista, in tutto o in parte, del predetto personale, la
giustizia amministrativa potra' avvalersi anche delle graduatorie, in
corso di validita', degli idonei di concorsi banditi da questa o da
altre amministrazioni».
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 28662 del 1° aprile
2022 - con la quale la giustizia amministrativa e' stata autorizzata,
mediante l'estensione del concorso unico gia' autorizzato in deroga
con la nota prot. n. 24461 del 13 aprile 2021, a svolgere
direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di funzionari
amministrativi e informatici;
Visto il decreto n. 148 dell'8 luglio 2022 del segretario
generale della giustizia amministrativa di determina a bandire un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di complessive ventitre unita' di personale, di cui
quindici funzionari amministrativi area III - F1 e otto funzionari
informatici area III - F1;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di ventitre' unita' di
personale non dirigenziale da destinare alle esigenze funzionali
degli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa
nella misura e con il profilo di seguito indicati:
quindici funzionari amministrativi, area III, fascia
retributiva F1 (cod. concorso «FUNZAMM»);
otto funzionari informatici, area III, fascia retributiva F1
(cod. concorso «FUNZINF»).
2. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
al personale di ruolo della Giustizia amministrativa, purche' in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
3. Si applica, altresi', la riserva di posti in favore del
personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza
demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, purche' in possesso dei requisiti di ammissione al
concorso di cui all'art. 2 del presente bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.