IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai  pubblici  concorsi  ed  in
particolare l'art. 1, ultima parte; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall' art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
«Regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n.  184,  recante  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,  in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice  dell'ordinamento  militare»,  che
prevede la riserva obbligatoria del trenta per  cento  dei  posti  in
favore dei militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visti i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei ministeri e, in particolare, il  contratto
collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Visto l'ordinamento professionale della giustizia  amministrativa
relativo al profilo di funzionario, adottato in data 12 giugno 2009; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data  26
marzo 2021, n. 118, registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  20
aprile 2021; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n.  251  in  data  22  dicembre
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  34-bis
del  sopracitato  decreto  legislativo   n.   165/2001,   concernente
disposizioni in materia di mobilita' del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro  per  le  disabilita'  9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.  307
del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.  801,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita'  attuative
per assicurare nelle prove  scritte  dei  concorsi  pubblici  indetti
dalle  amministrazioni  ivi  specificate  ai  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR); 
    Visto il piano del fabbisogno  del  personale  di  segreteria  ed
ausiliario (PTFP) della giustizia amministrativa relativo al triennio
2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato
n. 113 in data 14 marzo 2022; 
    Vista la nota prot. n. 23529 in data 22 giugno 2022, con la quale
e' stata richiesta alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
finanze -  Dipartimento  della  ragioneria   generale   dello   Stato
l'autorizzazione a bandire un  concorso  per  venticinque  funzionari
area III F1; 
    Vista la nota prot.  n.  52834  in  data  1°  luglio  2022  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  con  la  quale  la  giustizia  amministrativa   e'   stata
autorizzata a bandire un concorso a venticinque funzionari  area  III
F1; 
    Vista la legge 26 febbraio 2021, n. 21 con la quale «in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, e'  autorizzato  il  reclutamento
con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  anche
mediante  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di  concorsi  pubblici
banditi dalla giustizia amministrativa, ancorche' unitamente ad altre
amministrazioni, di un contingente pari  a quarantacinque  unita'  di
personale non dirigenziale da  inquadrare  nell'area  III,  posizione
economica F1»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,  convertito  nella
legge n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate  procedure  di
assunzioni straordinarie per cinquantratre unita' di  personale,  tra
cui trenta  funzionari  informatici,  al  fine   di   assicurare   la
funzionalita' del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie
di   comunicazione   e   di   dare   attuazione   al   programma   di
digitalizzazione degli uffici giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137  in
data 11 ottobre 2016, il quale ha stabilito  che:  «La  procedura  di
assunzioni straordinarie,  per  complessive cinquantratre  unita'  di
personale,  richiamata  nelle   premesse,   e'   disciplinata   dalle
previsioni di legge sul reclutamento del  personale  nelle  pubbliche
amministrazioni. In luogo delle ordinarie procedure  concorsuali,  ai
fini della provvista, in tutto o in parte, del predetto personale, la
giustizia amministrativa potra' avvalersi anche delle graduatorie, in
corso di validita', degli idonei di concorsi banditi da questa  o  da
altre amministrazioni». 
    Vista la nota della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 28662 del  1°  aprile
2022 - con la quale la giustizia amministrativa e' stata autorizzata,
mediante l'estensione del concorso unico gia' autorizzato  in  deroga
con  la  nota  prot.  n.  24461  del  13  aprile  2021,  a   svolgere
direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di  funzionari
amministrativi e informatici; 
    Visto il  decreto  n.  148  dell'8  luglio  2022  del  segretario
generale della giustizia amministrativa di  determina  a  bandire  un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento  a  tempo  pieno  e
indeterminato di complessive ventitre unita' di  personale,  di  cui 
quindici funzionari amministrativi area III -  F1  e  otto funzionari
informatici area III - F1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami,  per  il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di ventitre'  unita'  di
personale non dirigenziale  da  destinare  alle  esigenze  funzionali
degli uffici centrali e  periferici  della  Giustizia  amministrativa
nella misura e con il profilo di seguito indicati: 
      quindici funzionari   amministrativi,    area    III,    fascia
retributiva F1 (cod. concorso «FUNZAMM»); 
      otto funzionari informatici, area III,  fascia  retributiva  F1
(cod. concorso «FUNZINF»). 
    2. Il trenta per cento dei posti  a  concorso  e'  riservato,  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
al personale di ruolo  della  Giustizia  amministrativa,  purche'  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. Si applica, altresi',  la  riserva  di  posti  in  favore  del
personale militare di cui all'art. 1014 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati  senza
demerito  di  cui  all'art.  678,  comma  9,  del  medesimo   decreto
legislativo, purche' in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  al
concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.