IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre  2004,  n.  252»  come
modificato dal decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  97  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 58,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270  ed  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle classi di laurea; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009,  di  equiparazione
tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi  delle
lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166, concernente il  «Regolamento  recante  requisiti  d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice vigente dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che  abroga  la  direttiva  95/46/CE)»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota della Direzione centrale per le  risorse  umane  n.
49031 in data 8 settembre 2022 concernente i  posti  disponibili  del
concorso in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto concorso pubblico, per  esami,  a  novantasette  posti
nella qualifica di  ispettore  antincendi  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
    Ai  candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie  sono
rispettivamente riservati: 
      a) un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il  personale
che espleta funzioni operative  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2 del presente bando, ad esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti  previsti  dal  predetto
articolo 2; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la  ferma  biennale,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dal citato articolo 2. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I  posti  riservati  non  coperti  sono  conferiti   agli   altri
concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    Coloro che intendano  avvalersi  della  suddetta  riserva  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.