IL DIRETTORE GENERALE 
degli affari generali, delle risorse umane  e  strumentali  e  per  i
           rapporti con le regioni e gli enti territoriali 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  della  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l),
m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
    Visto il Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e come modificato dal decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
giugno 2022 n. 79; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18,
comma 2, concernente le quote  d'obbligo  a  favore  delle  categorie
protette; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive  modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della  vista  per  l'ammissione  ai
concorsi,   nonche'   alla   carriera   direttiva   nella    pubblica
amministrazione»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, l'«Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e  l'«Attuazione  della   direttiva
2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE  relativa  al  principio  di
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto  il  richiamato  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.   36,
convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, e, in
particolare,  l'art.  5  recante   misure   per   il   «Rafforzamento
dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive  modifiche  ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 8,  concernente  l'invio  per
via telematica delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174  e  successive  modificazioni,   concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 25  maggio  2022
concernente l'aggiornamento del «Protocollo per  lo  svolgimento  dei
concorsi pubblici»; 
    Vista la comunicazione ai  sensi  dell'art.  34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 di cui alla nota del 18  gennaio  2022,  nota
prot. 20554; 
    Fermi restando gli  esiti  della  mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018  sottoscritto  il
12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in  data
19 maggio 2009; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  6
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 153,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  9
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 155,  recante  «Determinazione
delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi  di  lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e  lauree  magistrali,  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare  gli
allegati A e B; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre  2009,  n.  233,  recante  l'equiparazione  tra  le  lauree
universitarie di cui al decreto  ministeriale  4  agosto  2000  e  le
lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244, e del decreto interministeriale 2
marzo 2011; 
    Viste le  tabelle  di  equiparazione  allegati  suddetti  decreti
ministeriali; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante
«Ordinamento della professione di chimico e fisico»; 
    Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo  2020)  ed  in
particolare l'art. 3 , comma 2, lettera c), relativo ai compiti della
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  53
del 24  marzo  2020  che  modifica  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, con il quale il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali - ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di personale indicate nella tabella 7 allegata al  suddetto
provvedimento, tra le quali sei unita' per il  profilo  professionale
di esperto chimico (Terza area funzionale, fascia retributiva F3); 
    Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
come successivamente modificato, secondo  cui  «Per  le  inderogabili
esigenze dell'attivita' di controllo  a  tutela  della  qualita'  dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del  made  in  Italy,  il
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e'  autorizzato  a
reclutare e ad assumere un numero massimo di unita' di personale  nel
limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione, prot.
n. 2099, dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno  2019  con
le quali e' stato concesso a  questo  Ministero  il  reclutamento  in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di sei esperti chimici nel ruolo del Dipartimento
dell'ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di sei unita' di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area terza,
posizione economica F3, nel profilo professionale di esperto  chimico
presso il Dipartimento dell'ispettorato centrale della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
assegnare ai seguenti Laboratori: 
      tre posti presso il laboratorio di Perugia; 
      due posti presso il laboratorio di Modena; 
      uno posti presso il laboratorio di Conegliano/Susegana. 
    Il 20% dei posti messi  a  concorso  e'  riservato  al  personale
inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nei
profili professionali della prima area  funzionale  o  di  quelli  di
livello retributivo iniziale (F1 o F2) della seconda area funzionale,
in possesso del titolo di studio  di  cui  all'art.  2,  lettera  a),
requisiti specifici del bando. 
    In materia  di  riserva  dei  posti  si  applicano,  inoltre,  le
seguenti disposizioni: 
      a) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.
68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  8,
comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei  limiti
della complessiva quota d'obbligo; 
      b) ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 12  marzo  1999,
n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero  in  conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'  i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per  causa
di  guerra,  di  servizio  e  di  lavoro  e  dei  profughi   italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi  della  legge  26
dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo; 
      c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti e' riservato ai  volontari  in
forma breve e ferma prefissata delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio
permanente, nonche' agli ufficiali di completamento in ferma biennale
e agli ufficiali in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta. 
    I titoli di riserva di cui al  presente  articolo  devono  essere
posseduti al  termine  della  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande ed essere espressamente  dichiarati  nella  stessa;  in  caso
contrario non saranno tenuti in considerazione. 
    La riserva di legge  e  i  titoli  di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui all'art. 12. 
    I posti eventualmente  non  coperti  per  mancanza  di  candidati
riservatari  risultati  idonei  saranno  assegnati  ad  altri  idonei
secondo l'ordine di graduatoria finale.