IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n.  2»  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  secondo  cui  le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano  applicazione  -
fra l'altro - alle procedure di reclutamento del  personale  militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o istruttori; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 00108980 del 10 giugno 2021 e
successive modifiche, con il quale lo Stato Maggiore della difesa  ha
comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare
autorizzate per il 2022; 
    Visti i fogli n. M_D AD2D0C9 RG22 0059622 del 15 giugno 2022 e n.
M_D AD2D0C9 RG22 0092858 del 5  ottobre  2022  dello  Stato  Maggiore
della  Marina,  contenenti  gli  elementi   di   programmazione   per
l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento
di nove volontari in ferma  prefissata  quadriennale  (VFP  4)  della
Marina militare, in qualita' di atleta, per il 2022; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare,  l'art.
28,  che  prevede  la  possibilita'  di  fissare,   per   particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti  -
minimo e massimo - di eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e  l'art.  1524,  comma  2  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione  generale  per  il  personale   militare   (DGPM)   e,   in
particolare,  l'art.  20  comma  3,  che  prevede  le  modalita'   di
sostituzione in caso,  tra  gli  altri,  di  temporanea  assenza  del
direttore generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto  2018
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio  n.
2089 - relativo alla sua  nomina  a  vice  direttore  generale  della
Direzione generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E'  indetto,  per  il  2022,  un  concorso,  per  titoli,  per
l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di nove
VFP 4 del Corpo equipaggi  militari  marittimi -  categoria  Marinaio
(M), in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di
seguito indicate: 
      a) nuoto sincronizzato: 
        un atleta di sesso femminile, specialita' a squadra; 
        un atleta di sesso femminile, specialita' duo misto; 
      b) tuffi: 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' piattaforma  10
m.; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' 1m., 3m. e 3m.
sincro; 
      c) canoa acqua piatta:  un  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita' K1, K2 e K4 velocita' su distanze olimpiche; 
      d) canottaggio: un atleta di sesso maschile  nella  specialita'
otto con timoniere senior, bordata dispari su distanza olimpica; 
      e)  vela  olimpica:  due  atleti  di   sesso   maschile   nella
specialita' Formula Kite - Olimpic Kite Boarding; 
      f) nuoto per salvamento: un  atleta  di  sesso  maschile  nelle
specialita' 100m percorso misto, 50m trasporto manichino e 200m nuoto
ostacoli. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate, l'Amministrazione della difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altre specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito  internet  del
Ministero della difesa, (www.difesa.it e  sul  portale  dei  concorsi
on-line     del     Ministero     della     difesa     all'indirizzo:
https://concorsi.difesa.it), che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.