IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 14  settembre
2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia,  sottoscritto  il  29
luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali,   triennio   2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali,   triennio   2019/2021,
sottoscritto il 9 maggio 2022; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n.  139,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e il decreto-legge
30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2021, n. 178; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge
n. 56/2019, sono stati aggiornati  i  compensi  da  corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   concernente
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici  giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e in particolare l'art. 3 recante  «Riforma  delle
procedure   di   reclutamento   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
aprile  2022,  n.  54  contenente  «Modifiche   al   regolamento   di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno  2015,  n.  84  e  al
regolamento concernente  l'organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministero della giustizia, nonche'  dell'Organismo
indipendente di valutazione di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»; 
    Visto in particolare, la tabella E allegata al  suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come
da ultimo modificata dal citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri  22  aprile  2022,  n.  54,  con  la  quale  sono  state
ridefinite le dotazioni organiche  del  personale  appartenente  alla
prima, seconda e terza area funzionale del Comparto funzioni centrali
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020-2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022, al n.
2207, ed in particolare l'art. 4 con  il  quale  il  Ministero  della
giustizia -  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria -   e'
stato autorizzato ad indire le  procedure  concorsuali  di  cui  alle
Tabelle 7 e 8 allegate al medesimo decreto; 
    Tenuto  conto  che  la  procedura  concorsuale  per  il   profilo
professionale di funzionario  giuridico  pedagogico  autorizzata  con
nota 25 giugno 2019, n. DFP 0041585 P-4.17.1.7.4 e 5 agosto  2019  n.
197760 MEF-IGOP si e' conclusa con un numero di  vincitori  inferiore
rispetto ai posti a concorso, elevati per effetto delle  disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  21
settembre 2022 nonche' da norme speciali; 
    Vista la  nota  30  settembre  2022,  n.  365677,  con  la  quale
l'Amministrazione penitenziaria ha  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  di
procedere all'emanazione di una ulteriore procedura  concorsuale  per
il profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico, profilo
esclusivo dell'Amministrazione penitenziaria essendo gli appartenenti
specialisti del trattamento penitenziario; 
    Attesa la necessita' di  emanare  la  procedura  concorsuale  per
complessivi centoquattro posti di funzionario della  professionalita'
giuridico-pedagogica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  esami,  a  centoquattro
posti  a  tempo  indeterminato,  per  il  profilo  professionale   di
funzionario della  professionalita'  giuridico-pedagogica,  III  area
funzionale, fascia  retributiva  F1,  nei  ruoli  del  personale  del
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria. 
    2. Il 20% dei posti, pari a  ventuno  posti,  sono  riservati  al
personale appartenente ai  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
3. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2,  qualora  non
coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di
graduatoria. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2022-2024. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».