IL DIRETTORE GENERALE 
                        del personale civile 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 rubricato «Reclutamento del personale»; 
    Visto l'art. 35-quater del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 rubricato «Procedimento per l'assunzione  del  personale
non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30  aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
recante «Misure per l'attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza in materia di pubblica  amministrazione  e  universita'  e
ricerca»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  in  particolare
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e  in  particolare
l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis  dell'art.  20  della
predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Atteso che in base a quanto  rappresentato  dal  Ministero  della
difesa con  riferimento  al  prospetto  informativo  riferito  al  31
dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli  obblighi  di  assunzione  di  personale   con   disabilita'   e
appartenente alle altre categorie protette - le quote di  riserva  di
cui all'art. 3 e all'art.  18  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68
risultano coperte; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  in  particolare
l'art.  3,  comma  4-bis,  concernente  i   disturbi   specifici   di
apprendimento; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25  maggio  2022,
recante  l'aggiornamento  del  «Protocollo  per  lo  svolgimento  dei
concorsi pubblici»; 
    Visto il nuovo sistema di classificazione  del  personale  civile
del Ministero della difesa; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, recante la «Rideterminazione delle dotazioni  organiche
del personale civile di ruolo del Ministero della difesa»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  29  giugno  2016,  recante   la
ripartizione dei contingenti di  personale,  come  rideterminati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22  gennaio  2013,
nelle  strutture  centrali  e  periferiche   in   cui   si   articola
l'amministrazione, distinti per profilo professionale; 
    Visto l'art.  11  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito con modificazioni con  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia»,
che  autorizza  il  Ministero  della  difesa,  per  le  esigenze   di
funzionalita' e di compatibilita' ambientale  dell'Arsenale  militare
marittimo di Taranto, nei  limiti  della  dotazione  organica,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 2259-ter del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, di assumere,  per  il  triennio  2020-2022,  un
contingente complessivo di trecentoquindici unita' di  personale  non
dirigenziale con profili tecnico  mediante  corso-concorso  selettivo
speciale, bandito secondo  modalita'  disciplinate  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa adottato  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  in  data  20  luglio
2021, registrato alla Corte dei conti il 19  gennaio  2022,  relativo
alle modalita' di svolgimento del suddetto  corso-concorso  selettivo
speciale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 29  marzo  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 93  del  21  aprile  2022,  recante  «Autorizzazione  ad
avviare procedure di reclutamento ad assumere a  tempo  indeterminato
unita' di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni, tra
le quali il Ministero della difesa»; 
    Ritenuto in attuazione di quanto previsto dal citato art. 11,  di
procedere all'assunzione  presso  l'Arsenale  militare  marittimo  di
Taranto di un contingente complessivo di trecentoquindici  unita'  di
personale non dirigenziale con profilo tecnico; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel  ruolo  del  Ministero  della  difesa  nei  profili
professionali di cui al presente corso-concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un  corso-concorso  pubblico,  per  esami,  per  il
reclutamento di complessive trecentoquindici unita' di personale  non
dirigenziale  a  tempo   indeterminato,   da   inquadrare   nell'Area
funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati  nei
ruoli  dell'Amministrazione  della  difesa,   da   impiegare   presso
l'Arsenale  militare  marittimo  di  Taranto,  secondo  la   seguente
ripartizione: 
 
         Codice ST45 - Assistente tecnico per l'informatica 
 
                             N. 7 unita' 
 
    Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede  all'espletamento  di
compiti inerenti alla gestione  operativa  e  alla  manutenzione  del
sistema informatico locale, fornendo  supporto  agli  utenti  sia  in
ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle
abilitazioni agli utenti ad  accedere  alle  applicazioni,  gestisce,
monitora i malfunzionamenti e si occupa  degli  adempimenti  connessi
alla  sicurezza  IGT.  Fornisce  assistenza,  esegue  interventi   di
manutenzione e di potenziamento delle dotazioni informatiche. 
 
Codice  ST47  -  Assistente  tecnico  per  i  sistemi  elettrici   ed
                          elettromeccanici 
 
                            N. 64 unita' 
 
    Esegue interventi tecnici su reti,  impianti,  apparecchiature  e
congegni elettrici sia per la produzione che per la trasformazione  e
distribuzione dell'energia elettrica. Esegue diagnosi  ed  interventi
tecnici di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine ed impianti
elettrici, su sistemi  o  sottosistemi  di  complessivi,  nonche'  su
schede elettroniche di apparecchiature elettromeccaniche collaborando
con le professionalita' superiori nella attuazione  degli  interventi
piu' sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi. Rileva guasti,
anomalie e difetti, esegue prove  di  valutazione  sui  risultati  di
interventi effettuati. 
 
  Codice ST48 - Assistente tecnico per la cartografia e la grafica 
 
                             N. 4 unita' 
 
    Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla  base  di
istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e  programmi  di
grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature
specifiche, effettua tutti i lavori di  composizione,  impaginazione,
prestampa, stampa,  litografia  e  rilegatura.  Effettua  fotografie,
riprese  cinematografiche  e  televisive  sulla  base  di  istruzioni
specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze  realizzato  sia  su
formato analogico che digitale. Svolge mediante tecniche del  disegno
attivita'  specializzate  quali:  lavori  di  costruzione,  sviluppo,
trasformazione,  preparazione  ed  interpretazione  di   progetti   e
situazioni di stato del territorio, delle acque e della  terra.  Cura
ed esegue  la  restituzione,  la  riproduzione  interpretativa  e  la
valorizzazione  cartografica  dei  rilievi   geotopocartografici   ed
idrografici, la valorizzazione dei  rilievi  meteoceanografici  e  di
documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici  e
calcoli nei vari campi geotopocartografici  e  nautici.  Effettua  la
preparazione  degli  originali  per  la  toponomastica  compresa   la
ricerca, la classificazione e il posizionamento dei vari toponimi. 
 
           Codice ST49 - Assistente tecnico chimico-fisico 
 
                            N. 13 unita' 
 
    Svolge l'attivita' di tecnico nelle officine, reparti, laboratori
chimici e fisici, nonche' in altri luoghi, ove  ritenuto  necessario.
Controlla lo stato d'uso, di conservazione, di efficacia  nonche'  la
scadenza dei materiali e lo stato della confezione e  della  custodia
per quei prodotti che presentino pericoli  generici  ovvero  pericoli
specifici di contaminazione. 
 
              Codice ST52 - Assistente tecnico nautico 
 
                            N. 15 unita' 
 
    Esegue, garantisce e controlla l'allestimento, la manutenzione  e
l'assetto delle sistemazioni tecniche e  marinaresche  portuali,  dei
bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e  dei  segnalamenti
marittimi. Opportunamente formato e abilitato, puo' svolgere mansioni
di  «Capo  pontone»   sui   pontoni   da   lavoro,   coordinando   le
professionalita' pari  o  inferiori  in  tutte  le  fasi  lavorative,
verificando periodicamente l'aggiornamento  delle  certificazioni  di
idoneita'  e  lo  stato  di  integrita'  di  tutte  le   attrezzature
marinaresche in uso. Puo'  utilizzare  i  mezzi  di  sollevamento  di
bordo, purche'  opportunamente  formato  ed  abilitato.  Puo'  essere
impiegato in attivita' subacquea purche'  in  possesso  del  previsto
brevetto/abilitazione, curando anche  le  operazioni  di  salvamento.
Svolge le mansioni di «capo barca  per  il  traffico  locale»,  «capo
barca per il traffico nello Stato», «motorista abilitato»,  «marinaio
autorizzato al traffico», «padrone marittimo  di  2ª  classe  per  il
traffico», «meccanico navale di 2ª classe» e «meccanico navale di  1ª
classe» purche' abbia superato gli esami previsti dal regolamento del
C.N., oppure, sia in possesso di attestato  dell'autorita'  marittima
locale  comprovante  il  superamento  degli  esami  previsti  per  il
conseguimento  del  corrispondente  titolo  professionale  marittimo.
Svolge    con    autonomia    esecutiva    attivita'     antincendio,
antinquinamento,  antifalla  coordinando  anche  professionalita'  di
livello inferiore.  Puo'  essere  addetto  al  servizio  dei  fari  e
segnalamenti marittimi, anche  con  eventuali  funzioni  di  reggente
purche' abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in
possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere  il  comando/guida
delle  imbarcazioni   e/o   dei   mezzi   terrestri   necessari   per
l'espletamento del servizio. 
 
Codice ST53 - Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica
                       e le telecomunicazioni 
 
                            N. 48 unita' 
 
    Esegue  interventi  tecnici  usuali  relativi   all'allestimento,
installazione, conduzione,  revisione  e  manutenzione  di  circuiti,
apparati, sistemi ed impianti elettronici ed  attrezzature  metriche,
collaborando con le  professionalita'  superiori  nell'attuazione  di
quelli piu' sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonche'
nell'individuazione  e  nella  riparazione  di  guasti,   anche   con
sostituzione di pezzi. Esegue in campo ottico, rilievi, misurazioni e
prove di valutazione. Partecipa ai collaudi  funzionali  ed  utilizza
strumenti optoelettronici ed altre attrezzature complesse. Puo' anche
eseguire autonomamente interventi, perizie  ed  accertamenti  tecnici
specializzati ovvero collaudi funzionali  su  lavorazioni,  circuiti,
apparati, sistemi ed impianti elettronici,  attrezzature  metriche  e
«tempest». Controlla i risultati tecnici  e  la  funzionalita'  degli
interventi assicurandosi della  rispondenza  delle  lavorazioni  alle
norme ed alle compatibilita' standard. 
 
         Codice ST54 - Assistente tecnico per le lavorazioni 
 
                            N. 74 unita' 
 
    Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima,
interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti,  manufatti,
nonche' di parti in materiale metallico, non  metallico  e  plastico,
compresa la vetroresina utilizzando macchine  utensili  e  centri  di
lavoro a controllo numerico. Esegue,  se  in  possesso  del  relativo
brevetto di idoneita', ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino  di
materiali, sulla base di  istruzioni  specifiche  o  disegni.  Esegue
lavorazioni per la sagomatura  a  caldo  e  a  freddo  di  tubolature
utilizzando macchine specifiche. 
 
Codice ST55 - Assistente tecnico per la motoristica, la  meccanica  e
                               le armi 
 
                            N. 90 unita' 
 
    Opera su motori endotermici  e  sui  relativi  ausili  meccanici,
controlla  la  loro  efficienza  compresa  l'automazione,   individua
difetti, guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche,
prove funzionali  e  controlli.  Cura  la  manutenzione  e  controlla
l'efficienza di motori e relativi  ausili  meccanici.  Provvede  alla
manovra di mezzi e macchinari complessi, di  gru  e  carri  ponte  da
terra e da bordo. Procede al controllo,  manutenzione  e  riparazione
dell'attrezzatura in uso.  Svolge  attivita'  specializzata  relativa
alla progettazione e al collaudo di opere,  manufatti  armi,  sistemi
d'arma e procedimenti. Assicura l'esatta applicazione ed il  previsto
spessore dei trattamenti superficiali, di vernici e sostanze chimiche
di protezione, sulle armi o parti di  esse.  Provvede  ad  effettuare
prove a fuoco, assistenza e manutenzione, sperimentazioni,  controlli
e collaudi di munizioni, armi o parti di esse. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente  e  anche   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno  completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  se  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
art. 11 del presente bando di concorso. 
    4. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165.