IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36,  commi
22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti
di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 19; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Vista legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del  29
dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 287; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del  31
dicembre 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 381; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del  30
dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 984; 
    Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  189  del  13  agosto
2022; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244» e, in particolare, l'art. 10»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 29 febbraio  2020  e
in particolare, l'art. 19, comma 1; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11  settembre  2020,
n.  120,  recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in   particolare,   l'art.   9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
126; 
    Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l'art. 10,  comma
4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982,
e  successive  modificazioni,  concernente  «Norme  per   la   tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986,  e
successive modificazioni,  concernente  «Regolamento  sulle  uniformi
della Guardia di finanza - ed. 1986»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23  aprile  1999,
n. 142, concernente «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17  maggio  2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di
finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20  ottobre  1999,
n. 380»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per
l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia  di
finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero
in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
del 16 marzo 2007, recante «Determinazione  delle  classi  di  laurea
magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante «Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  del
Comandante generale della guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della   guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni; 
    Considerato che: 
      al   fine   di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)  del  Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare  -  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95  -
centottanta unita' al reclutamento di personale del ruolo di base  da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i  candidati  di  ambo  i  sessi  a  prove  di  efficienza  fisica  e
all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio  nel  peculiare
settore d'Istituto, nel cui ambito e' richiesto  il  superamento  dei
medesimi parametri minimi di idoneita'; 
      conseguentemente,  delle  residue  milleduecentotrenta  unita',
ottocentosessantuno unita' sono da riservare - ai sensi dell'art. 703
del   richiamato   decreto    legislativo    n.    66/2010    (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in  ferma  prefissata  delle
Forze armate; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove  concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un
numero di concorrenti idonei sufficiente a  garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2022, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami,  per  il  reclutamento  di  millequattrocentodieci  allievi
finanzieri cosi' ripartiti: 
      a) millecentosettanta del contingente ordinario di cui: 
        (1) seicentonovantatre'  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata delle Forze armate; 
        (2) quattrocentosettantasette destinati agli altri  cittadini
italiani secondo la seguente suddivisione: 
          (a)  centottanta  da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
          (b) duecentonovantasette non specializzati; 
      b) duecentoquaranta del contingente di mare di cui: 
          (1)  centosessantotto  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: 
          (a)  cinquantasei  da  avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Nocchiere»; 
          (b)  ottantaquattro  da  avviare  al  conseguimento   della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (c)   ventotto   da   avviare   al   conseguimento    della
specializzazione «Operatore di sistema»; 
          (2) settantadue destinati  agli  altri  cittadini  italiani
ripartiti come segue: 
          (a)  ventiquattro  da  avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Nocchiere»; 
          (b)   trentasei   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (c)   dodici   da   avviare    al    conseguimento    della
specializzazione «Operatore di sistema». 
    2.  Ai  cittadini  italiani   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: 
      a) due posti di quelli di cui al comma  1,  lettera  a),  punto
(2)(a); 
      b) diciassette posti di quelli di cui al comma 1,  lettera  a),
punto (2)(b). 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla di cultura generale; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti; 
      f) valutazione dei titoli. 
    5.  La  durata  del  corso  di  formazione   e'   stabilita   con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili  la  facolta'  di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e  modificare  le
prove concorsuali, di rimodulare,  fino  alla  data  di  approvazione
delle  graduatorie  finali  di  merito,  il  numero  dei  posti,   di
sospendere l'ammissione al corso di formazione  dei  vincitori  anche
sulla base del  numero  di  assunzioni  complessivamente  autorizzate
dall'Autorita' di Governo.