IL PRESIDENTE della Scuola nazionale dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto altresi' l'art. 28, comma 1-bis, del sopra citato decreto, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo il quale «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto altresi' l'art. 1 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 che modifica la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA); Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 12 che introduce misure sul potenziamento della SNA; Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, recante «Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare del 24 luglio 1999, n. 6, del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis, che prevede per tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2022, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola Severino e' nominata Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per cento, per un totale di trecentocinquantadue unita'; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA) per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - ventotto posti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali - tre posti; Ministero dell'economia e delle finanze - trenta posti; Ministero dell'interno - nove posti; Ministero dell'istruzione - ventinove posti; Ministero della cultura - dodici posti; Ministero della difesa - 10 posti Ministero della giustizia - archivi notarili - due posti; Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - due posti; Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - settanta posti; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia' Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) - sedici posti; Ministero delle imprese e del made in Italy (gia' Ministero dello sviluppo economico) - otto posti; Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) - quarantanove posti; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - sei posti; Agenzia per la coesione territoriale - quattro posti; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (ANBSC) - cinque posti; Agenzia nazionale per i giovani - uno posto; Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - dieci posti.