IL PRESIDENTE 
             della Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; 
    Visto altresi' l'art. 28, comma 1-bis, del sopra citato  decreto,
introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  secondo  il  quale
«Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta
all'accertamento delle  conoscenze  delle  materie  disciplinate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  i
bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la
valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni  individuali,
anche attraverso  prove,  scritte  e  orali,  finalizzate  alla  loro
osservazione e valutazione comparativa, definite secondo  metodologie
e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  1°  dicembre   2009,   n.   178,
«Riorganizzazione   della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della  legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto altresi' l'art. 1 del sopra citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  70/2013  che  modifica  la  denominazione  della
Scuola superiore della pubblica amministrazione in  Scuola  nazionale
dell'amministrazione (SNA); 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, e in particolare l'art.  12  che  introduce  misure  sul
potenziamento della SNA; 
    Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,   rubricato   «Piattaforma   unica   di   reclutamento   per
centralizzare   le   procedure   di   assunzione   nelle    pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  28
settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022,
recante  «Adozione  di  linee  guida  per  l'accesso  alla  dirigenza
pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6,  del  decreto-legge  80  del
2021»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,  lauree  specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare del 24 luglio 1999,  n.  6,  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, «Regolamento concernente  il  riconoscimento  dei  titoli  di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
    Visto  il  regolamento  europeo  (UE)  del  27  aprile  2016,  n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' il decreto legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  da  ultimo   dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  legislativo   10   agosto   2018,   n.   101,
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, «Misure  urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e  in
particolare l'art. 3, comma 4-bis, che prevede per tutti  i  soggetti
con disturbi specifici di  apprendimento  (DSA)  la  possibilita'  di
sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici  con  un  colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per  le  difficolta'  di
lettura, di scrittura e  di  calcolo,  nonche'  di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro per le disabilita' del 9  novembre  2021,  «Modalita'  di
partecipazione ai concorsi  pubblici  per  i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  30
settembre 2022, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione
e'  autorizzata  a  bandire   un   concorso   per   l'ammissione   al
corso-concorso  selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   il
reclutamento      di duecentonovantaquattro      dirigenti      nelle
amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e  negli  enti
pubblici non economici. 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola  Severino  e'  nominata
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; 
    Considerato che, ai sensi  dell'art.  10,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  272/2004,  sono  ammessi
alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del  concorso
entro il limite dei posti di  dirigente  disponibili  maggiorato  del
venti per cento, per un totale di trecentocinquantadue unita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di  trecentocinquantadue  allievi  al  corso-concorso  selettivo   di
formazione organizzato dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
(di  seguito  SNA)  per  il  reclutamento  di  duecentonovantaquattro
dirigenti nelle seguenti amministrazioni: 
      Presidenza del Consiglio dei ministri - ventotto posti; 
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali - tre posti; 
      Ministero dell'economia e delle finanze - trenta posti; 
      Ministero dell'interno - nove posti; 
      Ministero dell'istruzione - ventinove posti; 
      Ministero della cultura - dodici posti; 
      Ministero della difesa - 10 posti 
      Ministero della giustizia - archivi notarili - due posti; 
      Ministero della giustizia -  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria - due posti; 
      Ministero della giustizia  -  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - settanta posti; 
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia'  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) - sedici posti; 
      Ministero delle imprese e del made  in  Italy  (gia'  Ministero
dello sviluppo economico) - otto posti; 
      Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   (Inps)   -
quarantanove posti; 
      Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) - sei posti; 
      Agenzia per la coesione territoriale - quattro posti; 
      Agenzia nazionale per l'amministrazione e la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (ANBSC) -
cinque posti; 
      Agenzia nazionale per i giovani - uno posto; 
      Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - dieci posti.