L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere A) o B); Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84 e 85; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022) con cui e' stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2022; Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per l'anno 2022 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Dispone: Art. 1 Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 1. E' indetta per l'anno 2022 una prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero equivalente.