IL SEGRETARIO GENERALE 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata»,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme  in
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata»; 
    Visto, in particolare, l'art. 4 della citata  legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito  dei  destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime  della  criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e  dall'art.
3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n.  56,  che  prevede,  per
l'istituzione  di  borse  di  studio  a  favore  delle  vittime   del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti  e  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni  annue  a  decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge  n.  407  del  1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti»,  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e  in  particolare  l'art.  1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo  cui  al
personale militare spettano le provvidenze in  favore  delle  vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
    Vista la legge 29 dicembre 2022, n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art.  12,
recante «Stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  30
dicembre 2022 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, e in particolare
la tabella 11, in  cui  e'  indicata  la  consistenza  pari  ad  euro
600.000,00, per l'anno 2023,  del  capitolo  1498  «Borse  di  studio
riservate  alle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di previsione del Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  per  l'anno  2023,  pari  ad  euro  600.000,00,  sono
sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio  secondo
il numero e gli importi previsti dal citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita'  organizzata,  nonche'  dei  loro  superstiti,  di   cui
all'art. 4 della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e  successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis  del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei  corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,  agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole  di  specializzazione,  con
esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno accademico 2021/2022 sono da assegnare, nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Le somme relative alle  borse  per  le  singole  categorie  di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato  comma  2,
ove  non  utilizzabili  per  carenza  di  aspiranti,  possono  essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.