IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; Visto l'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale il decreto relativo al portale unico del reclutamento adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di cui all'art. 3; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604 «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»; Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della citata direttiva 2000/78/CE; Visto il parere n. 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del requisito del limite di eta' non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino a un massimo complessivo di tre anni, previsto per l'accesso alla carriera diplomatica; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta' indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno; Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195 «Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211 e, in particolare, l'art. 11, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto l'art. 1, comma 922 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa di diciotto unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di cinquanta unita' per l'anno 2023 l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso per Segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu' aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, come da ultimo modificati dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto l'art. 10, comma 8 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova. 2. Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area. 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.