IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001   n.   165,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina  degli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5,  comma  1,  e
l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n.  288  del  2003
come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre  2022
n. 200, i quali prevedono che il direttore scientifico,  in  possesso
di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato  dal
Ministro  della  salute   sentito   il   Presidente   della   Regione
interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non  superiore
a cinque, e che l'incarico  del  direttore  scientifico  degli  IRCCS
pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto  di
lavoro  pubblico  o  privato,  fatta  salva  l'attivita'  di  ricerca
preclinica,  clinica,  traslazionale  e  di  formazione,   esercitata
nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso; 
    Visto  l'art.  3,  comma  5,   dell'Atto   di   intesa,   recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di  ricovero
e cura  a  carattere  scientifico  non  trasformati  in  fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, ai sensi dell'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    Visto l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni  in  materia
di  direttori  scientifici  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico,  il  quale  stabilisce  che  la  nomina   del
direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico (IRCCS) e'  effettuata  dal  Ministro  della  salute  nel
rispetto dei criteri generali fissati  dall'atto  di  intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
delle  competenze  statutarie,  di  cui  all'art.   5   del   decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 
    Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 42  del  2007,  il  quale  prevede  la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di  presentazione  delle  domande,  per  la  selezione  dei
direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico (di seguito IRCCS); 
    Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 42 del  2007,  che  disciplina  la  composizione  della
Commissione per la selezione della terna di candidati per  la  nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 288 del 2003,
in materia di incompatibilita' del direttore scientifico degli  IRCCS
pubblici; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi  dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i  soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle  quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 7 giugno 2019  con  il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS  di  diritto  pubblico  «INRCA  -  Istituto  nazionale  di
ricovero e  cura  per  anziani»  di  Ancona,  per  la  disciplina  di
«geriatria»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2018 con  il
quale la dott.ssa  Fabrizia  Lattanzio  e'  stata  nominata,  per  un
periodo  di  cinque  anni,  direttore  scientifico   del   richiamato
«Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani»; 
    Ritenuto  di  dover  attivare,  in  prossimita'  della   scadenza
dell'incarico, la  procedura  di  nomina  del  direttore  scientifico
dell'IRCCS pubblico  «Istituto  nazionale  di  ricovero  e  cura  per
anziani» di Ancona; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «INRCA - Istituto nazionale
di ricovero e cura  per  anziani»  di  Ancona,  riconosciuto  per  la
disciplina  di  «geriatria»,  rivolta  a  candidati  in  possesso  di
documentata produzione scientifica internazionale  di  alto  profilo,
esperienza  e  capacita'   manageriali,   ,specifica   capacita'   di
organizzazione  della  ricerca  e  di  lavoro  di   equipe,   nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
    2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando  e  sottoscrivendo,  con   firma   digitale,   il   modulo
disponibile sul sito medesimo, entro  le  ore  24,00  del  trentesimo
giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta  elettronica  a  conferma  dell'avvenuta   acquisizione   della
domanda. 
    4. La modifica della domanda potra' essere effettuata  fino  alla
scadenza  del  termine  di  presentazione  di   cui   al   comma   2;
l'applicazione  informatica  consente  di  modificare  i  dati   gia'
inseriti;  allo  scadere  del  termine  predetto  l'applicazione  non
permettera'   piu'   alcun   accesso   al   modulo   elettronico   di
compilazione/invio delle domande. 
    5. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.