IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  recante  misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia, e  in  particolare  il  Capo  II  del  titolo  II  nonche'
l'Allegato 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con il quale e' stato adottato il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
«regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «regolamento recante disciplina in materia di accesso
agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che  prevede
la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  Pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    Visto  l'art.  16-octies,  commi   1-bis   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,  inserito
dall'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Vista  la  declaratoria  dei   profili   professionali   di   cui
all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del  22  dicembre  2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; 
    Visto il decreto  n.  198  del  14  giugno  2021  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di  determina  a  bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento  a
tempo pieno  e  determinato  di  un  primo  scaglione  di  centoventi
funzionari  amministrativi  (Area  III  -   F1);   sette   funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici  (Area  III  -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); 
    Visto il decreto n.  362  del  25  ottobre  2021  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   approvazione   delle
graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione
a tempo determinato di  centoventi  funzionari  amministrativi  (cod.
concorso  «GA100»),  sette  funzionari  informatici  (cod.   concorso
«GA200»),  tre  funzionari  statistici  (cod.  concorso  «GA300»)   e
trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di  cui  al
bando del segretario generale della giustizia amministrativa  del  21
giugno 2021; 
    Visto il decreto-legge del  6  novembre  2021,  n.  152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 35, comma 7; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro  per  le  disabilita'  9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 307
del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.  801,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita'  attuative
per assicurare nelle prove  scritte  dei  concorsi  pubblici  indetti
dalle  amministrazioni  ivi  specificate  ai  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove; 
    Visto il decreto n. 478  del  29  dicembre  2021  del  segretario
generale della giustizia amministrativa  con  il  quale  -  all'esito
della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10  novembre
2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre
2021,  n.  152,  una  nuova  procedura  per  l'assunzione   a   tempo
determinato delle unita' residue,  mediante  concorso  pubblico,  per
titoli  e  prova  scritta,  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e
determinato  di  sei  assistenti   informatici,   Area   II,   fascia
retributiva F2 (cod. concorso «GA400»),  a  completamento  del  primo
scaglione  di  complessive   centosessantotto   unita'   di   addetti
all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di  progetto  di
competenza  della  giustizia  amministrativa  ricomprese  nel   Piano
nazionale di ripresa e resilienza; 
    Visto il decreto  n.  18  del  20  gennaio  2022  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   riformulazione   del
suddetto bando del 29 dicembre 2021; 
    Visto il decreto  n.  124  del  10  maggio  2022  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   approvazione   delle
graduatorie di merito per il reclutamento, con contratto di lavoro  a
tempo  pieno  e  determinato  della  durata  di  trenta   mesi,   non
rinnovabile, di sei assistenti informatici, Area  II  -  F2,  per  il
supporto delle  linee  di  progetto  di  competenza  della  giustizia
amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per  la  ripresa  e  la
resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge  del  9
giugno 2021 n. 80, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021; 
    Visto il decreto n.  209  del  4  novembre  2022  del  segretario
generale della  giustizia  amministrativa,  con  il  quale  e'  stata
avviata, ai sensi del citato art. 35, comma 7,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione  a  tempo
determinato delle unita' residue,  mediante  concorso  pubblico,  per
titoli  e  prova  scritta,  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e
determinato di  undici  funzionari  amministrativi  e  un  assistente
informatico, a  completamento  del  primo  scaglione  di  complessive
centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del  Processo  per  il
supporto delle  linee  di  progetto  di  competenza  della  giustizia
amministrativa  ricomprese  nel  Piano   nazionale   di   ripresa   e
resilienza; 
    Visto il decreto n. 4 del 12 gennaio 2023 del segretario generale
della giustizia amministrativa di approvazione delle  graduatorie  di
merito per il completamento del reclutamento del primo  scaglione  di
complessive  centosessantotto  unita'  di  addetti  all'ufficio   del
processo per il supporto delle linee di progetto di competenza  della
giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, mediante l'assunzione di undici funzionari amministrativi
e di un assistente informatico; 
    Considerato che allo stato, ai fini dell'integrale copertura  del
primo  scaglione  di  centosessantotto  unita'   di   personale   non
dirigenziale, sussistono carenze per diverse  sedi  relativamente  ai
profili professionali di diciassette  funzionari  amministrativi,  di
dieci assistenti informatici, nonche' una carenza relativa al profilo
professionale di funzionario informatico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli  e  prova
scritta, per il completamento  del  reclutamento,  a  tempo  pieno  e
determinato,   di   centosessantotto   unita'   di   personale    non
dirigenziale, facenti parte del primo scaglione  del  contingente  da
assumere  a  norma  dell'art.  11,  comma  1,  del  titolo   II   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici  per  il
processo nella misura e con il profilo di seguito indicati: 
      a) diciassette funzionari amministrativi, ex Area  III,  fascia
retributiva F1 (cod. concorso «GA100»); 
      b) un funzionario informatico, ex Area III, fascia  retributiva
F1 (cod. concorso «GA200»); 
      c) dieci assistenti informatici, ex Area II, fascia retributiva
F2 (cod. concorso «GA400»). 
    2.  Le  unita'  di  completamento,  di  cui  al  comma  1,   sono
distribuite presso le sedi degli uffici giudiziari e centrali, per il
potenziamento degli uffici del  processo,  ai  fini  della  riduzione
delle pendenze e per  il  monitoraggio  della  progressiva  riduzione
dell'arretrato, come di seguito indicato: 
      a)  diciassette  funzionari   amministrativi   (cod.   concorso
«GA100»), da assegnare all'Ufficio per il Processo presso le seguenti
sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, cinque posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, dodici posti; 
      b) un  funzionario  informatico  (cod.  concorso  «GA200»),  da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; 
      c) dieci assistenti  informatici  (cod.  concorso  «GA400»)  da
assegnare all'ufficio per il processo presso le seguenti sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, quattro posti; 
        iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede di Milano, un posto; 
        iv)  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione staccata di Salerno, un posto; 
        v) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, due posti. 
    3. La durata del rapporto di lavoro e' pari a trenta mesi,  fatta
salva la possibilita' di proroga a trentasei mesi in adeguamento alla
durata di detto rapporto a quello degli altri dipendenti PNRR assunti
con il «primo scaglione», se agli  stessi  la  durata  dovra'  essere
prorogata ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41.