IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  41  del  5
luglio 2023, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della  Camera
dei deputati; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,  ha
previsto,  in  via  transitoria,  limitatamente  alle  procedure   di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino  all'immissione  in
ruolo dei candidati risultati  vincitori  o  idonei,  la  sospensione
dell'efficacia  delle  norme  recate  dall'articolo   1,   comma   3,
dall'articolo 2 e dall'articolo  4,  comma  3,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura  assunzione   del
trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,  e
dall'articolo 2, comma 1, dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023; 
    Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Considerato  che  le  attivita'  proprie   della   qualifica   di
Interprete-traduttore  della  Camera  dei  deputati   richiedono   il
possesso  di  specifici  titoli  di  istruzione   e   di   esperienza
professionale; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  30  del  28
marzo 2023,  con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  esami,  a  6  posti  di
Interprete-traduttore della Camera dei deputati (C11), con  lo  stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti  ad  esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165  del  15  giugno  2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,
disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del
5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai  sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre
2012. 
    2. I sei posti sono cosi' ripartiti: 
      profilo 1: tre posti per Interprete-traduttore con prima lingua
obbligatoria inglese e seconda  lingua  obbligatoria,  a  scelta  del
candidato, tra francese, spagnolo e tedesco; 
      profilo 2: un posto per Interprete-traduttore con prima  lingua
obbligatoria francese e seconda lingua obbligatoria inglese; 
      profilo 3: un posto per Interprete-traduttore con prima  lingua
obbligatoria spagnolo e seconda lingua obbligatoria inglese; 
      profilo 4: un posto per Interprete-traduttore con prima  lingua
obbligatoria tedesco e seconda lingua obbligatoria inglese. 
    3. I candidati possono presentare domanda di partecipazione  solo
per uno dei profili di cui al comma 2.