IL DIRETTORE GENERALE del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto altresi' l'art. 35-quater rubricato «Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull'accesso degli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonche' dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 102: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»; Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2020 relativo alla «Dotazione organica del personale Comparto Ministeri, appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2022 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l'individuazione, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali; Visto il CCNL del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, ed in particolare l'art. 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' come aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 99 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 102 recante «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2022 concernente l'individuazione presso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 concernente le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette»; Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalita' attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto l'art. 3, comma 7, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di parita' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», con particolare riferimento all'art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»; Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto l'attuale P.I.A.O. nella parte in cui prevede la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' posti - come da tabella A - nell'Area assistenti (ex profilo professionale «assistente amministrativo») interamente riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999; Atteso che, in base a quanto rappresentato dal Ministero della giustizia con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2023 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione del personale con disabilita' e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme il diritto al lavoro dei disabili»; Considerato nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, il CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, in particolare l'Allegato E «Ordinamento professionale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»; Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2024, il dott. Alessandro Buccino Grimaldi e' stato nominato Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' ed e' stato immesso nell'esercizio delle funzioni in data 20 febbraio 2024; Ritenuto di dover approvare il seguente bando di concorso pubblico, per esami, ai fini della copertura dei posti riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 per come previsto dall'attuale piano assunzioni, meglio specificato nella tabella A: TABELLA A ===================================================================== | Provincia | n. posti disponibili disabili | +=====================+=============================================+ | Bari | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Bologna | 2 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Caltanissetta | 2 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Catanzaro | 2 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Como | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Milano | 2 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Napoli | 4 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Palermo | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Pistoia | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Roma | 9 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Salerno | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Sassari | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Torino | 3 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Trapani | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Venezia | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ | Vicenza | 1 | +---------------------+---------------------------------------------+ Rende noto: Art. 1 Oggetto del bando 1. E' indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area assistenti, profilo «assistente amministrativo» (ex area II - F2), del CCNL funzioni centrali, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di uno dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui all'art. 8 della legge medesima. 2. Nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, l'inquadramento avviene nel profilo di «assistente amministrativo» secondo la seguente declaratoria: assistente amministrativo: conoscenze teoriche e pratiche di natura amministrativa di medio livello; discreta complessita' dei processi da gestire; autonomia nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo procedure definite; capacita' di coordinamento di unita' operative interne; relazioni organizzative di media complessita', gestione delle relazioni dirette con gli utenti. Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede, all'espletamento di compiti specifici, quanto a obiettivi e contenuti, connessi ad attivita' polivalenti relative a processi gestionali di organizzazione amministrativa che richiedono sia la conoscenza di tecniche pratiche, procedure informatizzate, che di norme, metodi e tecniche. Personale che svolge attivita' di reperimento e classificazione degli atti e dei documenti dei quali cura ai fini interni la tenuta e la custodia, e altresi', sulla base di istruzioni, provvedono alla ricerca e presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalita' superiori; attivita' istruttorie sulla base di procedure predefinite, attivita' di segreteria in organi collegiali costituiti presso l'Amministrazione; attivita' di supporto ai profili dell'area superiore. 3. Sono garantite parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. Il termine «candidati» utilizzato nel presente bando si riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso. 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai candidati che hanno svolto come volontari la ferma breve e la ferma prefissata delle Forze armate purche' congedati senza demerito, ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito.