IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto l'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le
procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto altresi' l'art. 35-quater rubricato «Procedimento per
l'assunzione del personale non dirigenziale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull'accesso degli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023,
n. 82 concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
aprile 2022, n. 54: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento
concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministero della giustizia, nonche' dell'Organismo indipendente di
valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 giugno 2019, n. 100»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
giugno 2022, n. 102: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli
uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale
dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi»;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2020, registrato alla
Corte dei conti in data 10 dicembre 2020 relativo alla «Dotazione
organica del personale Comparto Ministeri, appartenente alle aree
funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita'»;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2022 recante modifiche al
decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente
l'individuazione, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita', degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali;
Visto il CCNL del comparto del personale dipendente dei Ministeri
- Quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche, ed in particolare l'art. 7, che istituisce
il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' come
aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2019, n. 99 e successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
giugno 2022, n. 102 recante «Modifiche al regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,
relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della
Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla
prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2022 concernente
l'individuazione presso il dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma
1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
84/2015;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 concernente le
quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare,
l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, gli articoli 3 e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie
protette»;
Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2021 recante le
modalita' attuative per assicurare alle persone con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di alcune misure
per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e
1014;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, «Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 6,
secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Visto l'art. 3, comma 7, della citata legge 15 maggio 1997, n.
127, che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di
parita' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo», con particolare riferimento all'art. 3
rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione»;
Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed
equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'attuale P.I.A.O. nella parte in cui prevede la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' posti - come da tabella
A - nell'Area assistenti (ex profilo professionale «assistente
amministrativo») interamente riservati ai soggetti disabili di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
Atteso che, in base a quanto rappresentato dal Ministero della
giustizia con riferimento al prospetto informativo riferito al 31
dicembre 2023 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione del personale con disabilita' e
appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di
cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante «Norme il diritto al lavoro dei disabili»;
Considerato nelle more della definizione in sede di
contrattazione integrativa delle famiglie professionali, il CCNI del
personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29
luglio 2010, in particolare l'Allegato E «Ordinamento professionale
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»;
Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 30 gennaio 2024, il dott. Alessandro Buccino Grimaldi e'
stato nominato Direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' ed e' stato immesso
nell'esercizio delle funzioni in data 20 febbraio 2024;
Ritenuto di dover approvare il seguente bando di concorso
pubblico, per esami, ai fini della copertura dei posti riservati ai
soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999
per come previsto dall'attuale piano assunzioni, meglio specificato
nella tabella A:
TABELLA A
=====================================================================
| Provincia | n. posti disponibili disabili |
+=====================+=============================================+
| Bari | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Bologna | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Caltanissetta | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Catanzaro | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Como | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Milano | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Napoli | 4 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Palermo | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Pistoia | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Roma | 9 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Salerno | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Sassari | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Torino | 3 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Trapani | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Venezia | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Vicenza | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
Rende noto:
Art. 1
Oggetto del bando
1. E' indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento,
a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'area assistenti, profilo «assistente
amministrativo» (ex area II - F2), del CCNL funzioni centrali,
riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio
di uno dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui
all'art. 8 della legge medesima.
2. Nelle more della definizione in sede di contrattazione
integrativa delle famiglie professionali, l'inquadramento avviene nel
profilo di «assistente amministrativo» secondo la seguente
declaratoria:
assistente amministrativo: conoscenze teoriche e pratiche di
natura amministrativa di medio livello; discreta complessita' dei
processi da gestire; autonomia nell'ambito delle prescrizioni di
massima e/o secondo procedure definite; capacita' di coordinamento di
unita' operative interne; relazioni organizzative di media
complessita', gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede, all'espletamento di
compiti specifici, quanto a obiettivi e contenuti, connessi ad
attivita' polivalenti relative a processi gestionali di
organizzazione amministrativa che richiedono sia la conoscenza di
tecniche pratiche, procedure informatizzate, che di norme, metodi e
tecniche. Personale che svolge attivita' di reperimento e
classificazione degli atti e dei documenti dei quali cura ai fini
interni la tenuta e la custodia, e altresi', sulla base di
istruzioni, provvedono alla ricerca e presentazione, anche a mezzo
dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la
formazione degli atti attribuiti alla competenza delle
professionalita' superiori; attivita' istruttorie sulla base di
procedure predefinite, attivita' di segreteria in organi collegiali
costituiti presso l'Amministrazione; attivita' di supporto ai profili
dell'area superiore.
3. Sono garantite parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 27 del decreto legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna» e dell'art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001. Il termine «candidati» utilizzato nel presente bando si
riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
candidati che hanno svolto come volontari la ferma breve e la ferma
prefissata delle Forze armate purche' congedati senza demerito,
ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le
riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli
di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della
formulazione della graduatoria di merito.