IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata»;
Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art.
3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per
l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di
attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per
l'assegnazione delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837,
comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma
1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui
al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime
del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 12,
recante «Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
dicembre 2023 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, e in particolare
la tabella 11, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro
600.000,00, per l'anno 2024, del capitolo 1498 «Borse di studio
riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca per l'anno 2024, pari ad euro 600.000,00, sono
sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo
il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009;
Dispone:
Art. 1
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui
all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1
della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con
esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2022/2023 sono da assegnare, nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2,
ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.