IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive  modifiche,
recante testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686 e successive modifiche, recante norme di esecuzione del  testo
unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18 e successive  modifiche,  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 16 giugno 2023, n. 82; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche  al  predetto  regolamento  di
accesso alla carriera diplomatica; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   in   materia   di
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge  11  luglio
2002, n. 148»; 
    Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 
    Visto l'art. 35-ter, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, ai sensi del quale il decreto relativo al portale  unico
del   reclutamento   adottato   dal   Ministro   per   la    pubblica
amministrazione  tiene  conto  delle  specificita'   dei   rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'art. 3; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della  legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  Unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,
recante l'obbligo di adottare misure  speciali  per  i  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)  con  riguardo  alle  prove
scritte dei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021,  che  ai  sensi  del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per  assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato,  regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici  di  apprendimento  (DSA)  la
possibilita' di sostituire tali prove con un  colloquio  orale  o  di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di  lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento  dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Considerato che nella carriera  diplomatica,  alla  data  del  31
dicembre  2024,  la  percentuale  di  rappresentativita'  del  genere
maschile e' pari al 74,82 per cento, quella del genere  femminile  e'
pari al 25,18 per cento e che pertanto il differenziale tra i  generi
risulta essere superiore al 30 per cento; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994,  n.  174,  ai
sensi  del  quale  non  si  puo'  prescindere  dal   possesso   della
cittadinanza italiana per i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti
a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28  febbraio
1987, n. 56; 
    Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
    Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a  quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE; 
    Visto il parere n. 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il  quale
il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del requisito del
limite di eta' non superiore ai trentacinque anni, elevabile  fino  a
un massimo complessivo di  tre  anni,  previsto  per  l'accesso  alla
carriera diplomatica; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato,  adunanza  plenaria,  2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce  che  il  limite  di  eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato  alla
mezzanotte del giorno del compleanno; 
    Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30  aprile  2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29  giugno  2022,  n.
79, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale  presso
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
si applica il disposto di cui all'art. 26  della  legge  1°  febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  2018,
n. 85, recante recepimento dell'accordo sindacale  per  il  personale
della carriera diplomatica, relativamente  al  servizio  prestato  in
Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
n. 195, «Regolamento  recante  recepimento  dell'ipotesi  di  accordo
sindacale per il personale della carriera diplomatica,  relativamente
al servizio prestato  in  Italia,  ai  sensi  dell'articolo  112  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione  internazionale,  a  norma  dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2023, n. 163, e in
particolare l'art. 11 relativo alla dotazione organica del  personale
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, come rideterminata nell'ambito  del  Piano  triennale
dei fabbisogni del personale 2024-2026; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - del 21 gennaio 2025, n. 16,  con  cui  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
stato autorizzato a indire una procedura di reclutamento  finalizzata
all'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  trentacinque  unita'  di
segretario di legazione in prova; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - del 7 marzo  2025,  n.  55,  con  cui  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
stato autorizzato ad  assumere  a  tempo  indeterminato  trentacinque
unita' di segretario di legazione in prova; 
    Vista la legge 30 dicembre 2024, n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
    Visto  il  decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.  202,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  termini  normativi»,  convertito
con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15; 
    Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale   di   bandire   una   nuova   procedura
concorsuale  in   virtu'   della   specialita'   delle   disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del  concorso
per  segretari  di  legazione  in  prova,  collegata   ai   peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di  garantire  il  reclutamento  di  funzionari  al  massimo  e  piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio  al  principio  della
massima  efficacia,  efficienza  e  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di segretario di legazione in prova. 
    2. I candidati possono conseguire la specializzazione commerciale
di cui all'art. 11 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 72 del 2008. 
    3. Per conseguire la specializzazione di cui al precedente comma,
i candidati devono superare la prova integrativa di cui  all'art.  10
del presente bando. 
    4. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono  riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari,  in  possesso  di
una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3)  e
con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area. 
    5. I posti riservati ai sensi del comma 4 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.