IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche,
recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modifiche, recante norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modifiche, contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio
2002, n. 148»;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
Visto l'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, ai sensi del quale il decreto relativo al portale unico
del reclutamento adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'art. 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove
scritte dei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, che ai sensi del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Considerato che nella carriera diplomatica, alla data del 31
dicembre 2024, la percentuale di rappresentativita' del genere
maschile e' pari al 74,82 per cento, quella del genere femminile e'
pari al 25,18 per cento e che pertanto il differenziale tra i generi
risulta essere superiore al 30 per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, ai
sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della
cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti
a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere n. 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il quale
il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del requisito del
limite di eta' non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino a
un massimo complessivo di tre anni, previsto per l'accesso alla
carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale presso
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018,
n. 85, recante recepimento dell'accordo sindacale per il personale
della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
n. 195, «Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo
sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente
al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,
n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2023, n. 163, e in
particolare l'art. 11 relativo alla dotazione organica del personale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, come rideterminata nell'ambito del Piano triennale
dei fabbisogni del personale 2024-2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - del 21 gennaio 2025, n. 16, con cui il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e'
stato autorizzato a indire una procedura di reclutamento finalizzata
all'assunzione a tempo indeterminato di trentacinque unita' di
segretario di legazione in prova;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - del 7 marzo 2025, n. 55, con cui il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e'
stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato trentacinque
unita' di segretario di legazione in prova;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito
con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per segretari di legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di segretario di legazione in prova.
2. I candidati possono conseguire la specializzazione commerciale
di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 72 del 2008.
3. Per conseguire la specializzazione di cui al precedente comma,
i candidati devono superare la prova integrativa di cui all'art. 10
del presente bando.
4. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso di
una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e
con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.
5. I posti riservati ai sensi del comma 4 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.