IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata»,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»
e successive modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  4,  che  ha
previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime  del
terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno  scolastico
a partire  dal  1997  e  l'art.  5,  secondo  cui,  con  uno  o  piu'
regolamenti, sono dettate  le  norme  di  attuazione  della  medesima
legge; 
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni,  che  prevede  l'estensione
dei benefici di cui alla sopra citata legge  n.  407  del  1998  agli
orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata,  alle
vittime del dovere e ai loro superstiti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  ed  in
particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive  e  gli
articoli 75 e 76 in materia di  sanzioni  per  le  dichiarazioni  non
veritiere; 
    Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n.  68  ed  in  particolare
l'art. 1-bis recante disposizioni  in  favore  delle  famiglie  delle
vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206,  recante  «Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti»,  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  58  del  2009  nell'ambito  del   quale   sono
individuati il  numero  e  gli  importi  delle  borse  di  studio  da
assegnare nei limiti dello stanziamento indicato  dall'art.  4  della
stessa legge n. 407 del 1998,  cosi'  ripartiti:  trecento  borse  di
studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,  destinate  agli  studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse  di
studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,  destinate  agli  studenti
della scuola secondaria di secondo grado; 
    Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione e prevede  che
la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provveda  a  bandire  i
concorsi per l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 58  del  2009  che  disciplina  la  composizione  della
commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e  in  particolare  l'art.  1837,
comma  1,  il  quale  prevede  che  nei   confronti   del   personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio riservate alle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai  sensi
dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art.
1904, secondo cui al personale militare spettano  le  provvidenze  in
favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere,
previste dalle seguenti disposizioni: a) legge  13  agosto  1980,  n.
466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,  n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge  10  ottobre  2005,  n.
207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, concernente l'introduzione dell'ISEE  per
la concessione di agevolazioni fiscali e  benefici  assistenziali,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2024, n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  31
dicembre 2024 - inerente alla ripartizione in capitoli  delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario  2025  e  per  il  triennio  2025-2027,  e  in
particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza  pari  ad
euro 342.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 «Borse di  studio
riservate  alle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  e
del merito per l'anno 2025, pari ad euro 342.000,00,  sono  inferiori
rispetto al fabbisogno per la copertura finanziaria  delle  borse  di
studio secondo il numero e gli importi previsti  dal  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione  determina  la  necessita'  di  ridurre
proporzionalmente  l'importo  delle  borse   di   studio,   lasciando
invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal  modo  la
platea dei destinatari; 
    Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle  borse
di studio secondo criteri di proporzionalita'  alla  riduzione  dello
stanziamento previsto dalla  legge,  lasciando  invariato  il  numero
delle borse di studio da assegnare ai sensi del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n.  58,  al  fine  di  non
determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' del concorso 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive  modificazioni;  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e successive  modificazioni,  dei  familiari  delle  vittime  di  cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.  9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e  dei  soggetti
di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206,  riservato  agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  e  scuola
secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2023-2024 saranno assegnate  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 380 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 760 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Le somme relative alle  borse  per  le  singole  categorie  di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato  comma  2,
ove  non  utilizzabili  per  carenza  di  aspiranti,  possono  essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.