IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti il regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del
1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale
amministrativo regionale e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio-decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art.
14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35-ter che
disciplina il «Portale unico del reclutamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio
dei magistrati ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei
bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di
gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle
magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto
personale;
Vista la sentenza n. 21777 resa dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, Roma, sez. I, il 3 dicembre 2024, passata in
giudicato, recante l'annullamento dell'art. 16, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 214/1973 nella parte in cui non
esclude, con riferimento alla categoria indicata dall'art. 14, comma
1, numero 6, della legge n. 1034 del 1971 (avvocati iscritti all'Albo
da otto anni), che il requisito dell'iscrizione all'Albo debba essere
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del
27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di
valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per
referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
maggio 2018, e successive modificazioni, recante i criteri e
modalita' per l'individuazione del responsabile della protezione dei
dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati
personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1,
comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che ha inserito
all'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320-bis,
incrementando la dotazione organica del personale di magistratura
della giustizia amministrativa e sostituendo la Tabella A allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di
magistratura della giustizia amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del
28 aprile 2020, in materia di protezione dei dati personali
nell'ambito della giustizia amministrativa;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella
legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento
di n. 20 unita' della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri,
primi referendari e referendari di Tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre 2023 in merito alle caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale unico del reclutamento-inPA;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno
2024, con il quale il Consiglio di Stato e' stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere, tra l'altro, 52
unita' con qualifica di referendario di Tribunale amministrativo
regionale con budget da turn over 2018-2022 e ulteriori n. 9 unita'
con budget 2023;
Considerato che per la qualifica di referendario di Tribunale
amministrativo regionale, alla data del 31 dicembre 2024, la
percentuale di rappresentativita' del genere maschile e' pari al
64,75 per cento, quella del genere femminile e' pari al 35,25 per
cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere
superiore al trenta per cento;
Vista la delibera n. 35 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2024,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 29 gennaio 2025,
relativa all'elevazione del numero dei posti del concorso da indire,
da quaranta a cinquantuno;
Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di cinquantuno referendari di Tribunale
amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute
del 17 aprile 2024 e del 29 gennaio 2025, mediante le risorse da turn
over del personale di magistratura di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024 sopra citato;
Visto l'Accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679,
stipulato in data 13 marzo 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e la Giustizia amministrativa;
Visto l'Accordo di designazione del Dipartimento della funzione
pubblica quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi
dell'art. 28 del predetto regolamento, stipulato in data 2 aprile
2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri nonche' degli atti e dei provvedimenti
relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato il tirocinio conseguendo una valutazione
positiva di idoneita';
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle Universita' nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque
anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette
qualifiche;
7) gli avvocati che siano stati iscritti al relativo Albo per
almeno otto anni anche se non piu' iscritti all'Albo al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal
candidato.