IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    Visti il regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge  6  dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso  a  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e  19  del  regio-decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di  cui  all'art.  14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
14,  comma  primo,  recante  disposizioni  in  materia   di   aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,  l'art.  35-ter  che
disciplina il «Portale unico del reclutamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati  personali  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26  e,  in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia  di  tirocinio
dei magistrati ordinari; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  o  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
gestione  amministrativa,  tra  gli  altri,   del   personale   delle
magistrature del Consiglio di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del  suddetto
personale; 
    Vista la sentenza n.  21777  resa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, Roma, sez. I, il 3  dicembre  2024,  passata  in
giudicato, recante l'annullamento dell'art. 16, comma 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 214/1973 nella parte  in  cui  non
esclude, con riferimento alla categoria indicata dall'art. 14,  comma
1, numero 6, della legge n. 1034 del 1971 (avvocati iscritti all'Albo
da otto anni), che il requisito dell'iscrizione all'Albo debba essere
posseduto  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande; 
    Vista la delibera n. 29 del  19  aprile  2017  del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta  del
27  gennaio  2017  con  cui  sono  stati  individuati  i  criteri  di
valutazione  dei  titoli  da  inserire  nel  bando  di  concorso  per
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed  in  particolare  l'art.  1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti  in  pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
maggio  2018,  e  successive  modificazioni,  recante  i  criteri   e
modalita' per l'individuazione del responsabile della protezione  dei
dati personali, mediante il quale la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esercita le funzioni di titolare del  trattamento  dei  dati
personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e,  in  particolare  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che ha  inserito
all'art. 1  della  predetta  legge  n.  145/2018  il  comma  320-bis,
incrementando la dotazione organica  del  personale  di  magistratura
della giustizia amministrativa e sostituendo la  Tabella  A  allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di
magistratura della giustizia amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del
28  aprile  2020,  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali
nell'ambito della giustizia amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella
legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento
di n. 20 unita' della dotazione organica nel ruolo  dei  consiglieri,
primi  referendari  e   referendari   di   Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Vista  la  legge  6  agosto  2021  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre 2023 in merito alle  caratteristiche  e  le  modalita'  di
funzionamento del Portale unico del reclutamento-inPA; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei  conti  il  27  giugno
2024, con il quale il Consiglio di  Stato  e'  stato  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere,  tra  l'altro,  52
unita' con qualifica  di  referendario  di  Tribunale  amministrativo
regionale con budget da turn over 2018-2022 e ulteriori n.  9  unita'
con budget 2023; 
    Considerato che per la qualifica  di  referendario  di  Tribunale
amministrativo  regionale,  alla  data  del  31  dicembre  2024,   la
percentuale di rappresentativita' del  genere  maschile  e'  pari  al
64,75 per cento, quella del genere femminile e'  pari  al  35,25  per
cento e  che  il  differenziale  tra  i  generi  non  risulta  essere
superiore al trenta per cento; 
    Vista la  delibera  n.  35  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17  aprile  2024,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per  il  reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista  la  delibera  n.  8  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 29 gennaio  2025,
relativa all'elevazione del numero dei posti del concorso da  indire,
da quaranta a cinquantuno; 
    Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per  titoli
ed esami, per il reclutamento di cinquantuno referendari di Tribunale
amministrativo regionale, in conformita' con  quanto  deliberato  dal
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa  nelle  sedute
del 17 aprile 2024 e del 29 gennaio 2025, mediante le risorse da turn
over del personale di magistratura di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024 sopra citato; 
    Visto  l'Accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai  sensi  dell'art.  26  del  regolamento  (EU)  2016/679,
stipulato in data 13 marzo 2025 tra la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri e la Giustizia amministrativa; 
    Visto l'Accordo di designazione del Dipartimento  della  funzione
pubblica quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi
dell'art. 28 del predetto regolamento, stipulato  in  data  2  aprile
2025; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  dott.  Alfredo  Mantovano  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri  nonche'  degli  atti  e  dei  provvedimenti
relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a cinquantuno  posti  di  referendario  di  Tribunale  amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa. 
    2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il tirocinio conseguendo una  valutazione
positiva di idoneita'; 
      2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 
      3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  Universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      7) gli avvocati che siano stati iscritti al relativo  Albo  per
almeno otto anni anche se non piu' iscritti all'Albo al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
      8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato.