IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive
modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per
le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2024, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Maria
Condemi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'incarico di titolare
della direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali, registrato dalla Corte dei conti al n. 82 in data 31
gennaio 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230
del 22 novembre 2023, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta
collaborazione», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 38 del 15 febbraio 2024;
Visto il decreto ministeriale n. 29 del 7 marzo 2025, relativo
alla «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali»,
registrato dalla Corte dei conti al n. 352 in data 7 aprile 2025;
Acquisito il concerto del Ministero della giustizia e del
Ministero dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza di
servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.
241 del 1990, in data 10 dicembre 2025, ai fini dell'approvazione del
presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,
della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro, per l'anno 2026;
Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza di servizi del 10
dicembre 2025 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, per i profili connessi allo svolgimento delle
prove d'esame a livello territoriale, in attuazione di quanto
previsto nella convenzione triennale per gli esercizi 2025-2027,
stipulata in data 3 febbraio 2025 tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;
Decreta:
Art. 1
Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2026
1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e
successive modificazioni e' indetta, per l'anno 2026, la sessione
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo
presso gli Ispettorati d'area metropolitana di Milano, Roma e Napoli,
nonche' presso le sedi degli Ispettorati d'area metropolitana e degli
Ispettorati territoriali che operano nei seguenti capoluoghi: Ancona,
Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,
L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino, Trieste e
Venezia, nonche' presso la Regione Siciliana - Dipartimento regionale
del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attivita' formative - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio
tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro. L'INL
potra' avvalersi anche di strutture eventualmente messe a
disposizione dall'INPS e dall'INAIL.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale
stipulata in data 3 febbraio 2025 e dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le
commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici
per l'anno 2026 e assicurano, altresi', le procedure necessarie a
garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La costituzione delle
commissioni avviene nel rispetto dei principi di rotazione e di pari
opportunita' di genere, fatte salve oggettive difficolta' connesse ai
diversi contesti territoriali.