LA SOPRINTENDENTE 
                   DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
 
    Visti: 
      la legge 1° marzo 1975,  n.  44,  con  particolare  riferimento
all'art. 11, concernente  l'istituzione  dell'Opificio  delle  pietre
dure; 
      la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione  della  Scuola  di
restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze»; 
      la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni  ed
integrazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate»; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni  «Regolamento  recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»; 
      il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  e,  in  particolare  l'art.  9,
concernente la regolamentazione della Scuola  di  alta  formazione  e
studio presso l'Opificio delle pietre dure; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   «T.U.   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
      il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice in materia  di  protezione  dei
dati  personali»  nonche'  il  regolamento  CE,  Parlamento   europeo
27/04/2016 n. 679 e il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018,
contenente disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
al regolamento stesso; 
      il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 
      il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»; 
      il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della  sicurezza
nei luoghi di lavoro»; 
      il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  86,  attuativo
dell'art. 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la  definizione  dei  profili  di
competenza dei restauratori [omissis...]»; 
      il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  87,  attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, recante il «Regolamento  concernente  la  definizione  dei
criteri e livelli  di  qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento  del
restauro [omissis...]»; 
      la legge 8 ottobre 2010, n. 170, «Nuove  norme  in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
      il decreto interministeriale 2 marzo  2011  «Definizione  della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02»; 
      il parere di conformita' espresso dalla Commissione tecnica  di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 maggio 2009,  n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione  e  dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; 
      il decreto interministeriale  25  agosto  2014,  che  autorizza
l'Opificio delle pietre dure all'istituzione  e  all'attivazione  del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato  alla
laurea LMR/02 in Conservazione e restauro dei beni culturali; 
      il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», art. 6,  comma
1 «Ministero per i beni e le attivita' culturali  ed  il  turismo  e'
rinominato Ministero della cultura»; 
      il decreto-DG-ERIC del 6 ottobre  2021,  n.  281,  «Regolamento
delle Scuole di alta formazione  e  di  studio  del  Ministero  della
cultura»; 
      il decreto ministeriale 3 febbraio 2022,  n.  46,  emanato  dal
Ministro della cultura, recante «Organizzazione e funzionamento degli
Istituti centrali e di altri istituti dotati  di  autonomia  speciale
del Ministero della cultura», in particolare l'art. 12; 
      la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante «Disposizioni in materia
di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»; 
      il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  marzo
2024, n. 57,  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
cultura, degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; 
      il   decreto   ministeriale   5   settembre   2024,   n.   270,
«Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti  dotati  di
autonomia speciale  di  livello  non  generale  del  Ministero  della
cultura», in particolare gli articoli 25 e 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto,  per  l'anno  accademico   2026/2027,   concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 38°  corso
quinquennale della Scuola di alta formazione e di  studio  (d'ora  in
poi denominata SAFS) dell'Opificio delle pietre dure  (d'ora  in  poi
denominato  OPD)  di  Firenze,  nel   seguente   percorso   formativo
professionalizzante (da ora in poi denominato PFP): 
      PFP1  -  Materiali  lapidei  e  derivati.  Superfici   decorate
dell'architettura.