IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento della giustizia tributaria
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, recante il regolamento per il concorso in
magistratura;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, recante la disciplina dell'ordinamento giudiziario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, concernente norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, concernente norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive
modificazioni, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le
domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive
modificazioni, concernente anagrafe e censimento degli italiani
all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, recante la legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 concernente
norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visti, in particolare, gli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo n. 545 del 1992, che disciplinano le modalita' di
svolgimento del concorso per esami per la nomina di magistrato
tributario, nonche', rispettivamente, gli articoli 17 e seguenti che
disciplinano il funzionamento del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria;
Tenuto conto che per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella Provincia di Bolzano, di cui all'art. 4, comma 7,
del decreto legislativo n. 545 del 1992 si applicano gli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752
del 1976;
Ritenuto che per la copertura dei posti di magistrato tributario
nella Provincia di Bolzano si provvedera' con un apposito bando,
tenuto conto che ai sensi degli articoli 33 e 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 occorre determinare
preventivamente la pianta organica delle Corti di giustizia
tributaria con sede nella citata provincia e il numero dei posti da
mettere a concorso determinato, in relazione alle vacanze, su
delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
d'intesa con la Provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto n. 487 del 1994, il
quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella
qualifica messa a concorso, tramite applicazione di un titolo di
preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera o), del medesimo
decreto;
Ravvisato che alla data del 31 dicembre 2025 risulta una
differenza nell'organico complessivo, superiore alla misura del 30%,
essendo il genere femminile il meno rappresentato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
l'art. 24, comma 1, lettera d-bis), che assegna al Ministero
dell'economia e delle finanze le funzioni di spettanza statale in
materia di gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati
tributari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni,
recante l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei
dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni, concernente la nuova disciplina dell'accesso in
magistratura e successive modificazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
n. 160 del 2006, relativi alla formazione ed alla disciplina dei
lavori della commissione di concorso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
maggio 2009, recante disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', nonche' in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'ordinamento militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, e il Piano nazionale per la ripresa e
la resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla «Riforma della
giustizia tributaria»;
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di giustizia e di
processi tributari;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, che ha
autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere
nell'anno 2026 le unita' di magistrati non assunte a seguito della
conclusione della procedura di interpello di cui al comma 4 del
medesimo art. 1, aumentate di duecentosettantadue unita';
Visto l'art. 1, comma 10-bis, della legge n. 130 del 2022, come
modificato dall'art. 1, comma 140, lettera a), n. 2.2), della legge
30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto, nell'ambito delle facolta'
assunzionali per l'anno 2026 previste dal comma 10, un'ulteriore
procedura da bandire con le specifiche modalita' in deroga a quella
ordinaria di cui agli articoli 4 e ss. del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 e il comma 10-ter della legge n. 130 del 2022,
come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20
aprile 2026, n. 50, che ha modificato le modalita' di svolgimento
della prova scritta di cui al predetto comma 10-bis;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni
pubbliche, e, in particolare, l'art. 20, comma 2-ter, che ha
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il
Dipartimento della giustizia tributaria;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 24 novembre 2025,
recante «Modifiche al decreto 30 settembre 2021 concernente
l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del vice Ministro dell'economia e delle finanze
del 25 luglio 2023, il quale definisce le modalita' di versamento del
contributo di euro 50,00 posto a carico dei candidati;
Visto il decreto del direttore generale della giustizia
tributaria del 30 maggio 2024, che ha bandito una procedura
concorsuale per centoquarantasei posti di magistrato tributario;
Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
che, in relazione al concorso di cui sopra, prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle facolta'
assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l'anno
2026 dall'art. 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, possa
chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del
decimo di quelli messi a concorso;
Vista la nota prot. 9 del 15 aprile 2026 con cui il Ministro
dell'economia e delle finanze ha esercitato la facolta' prevista
dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 423 del 24 marzo 2026, con cui ha assegnato ulteriori
ventisette posti ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria;
Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 745 e n. 746 del 16 giugno 2026, con le quali il
Consiglio prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di
due vincitori del bando di cui al decreto del direttore generale
della giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per centoquarantasei
posti e li dichiara decaduti dall'incarico di magistrati;
Vista la nota prot. 7905 del 17 giugno 2026, con la quale il
Dipartimento della giustizia tributaria ha trasmesso al Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria lo schema di bando per l'avvio
della procedura concorsuale per centosettantanove unita' di
magistrati tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 10, secondo
periodo, della legge n. 130 del 2022;
Viste la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 777 del 30 giugno 2026, con la quale il Consiglio
prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di un ulteriore
vincitore del bando di cui al decreto del direttore generale della
giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per centoquarantasei posti e
lo dichiara decaduto dall'incarico di magistrato;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 778 del 30 giugno 2026, che approva il bando di
concorso per il reclutamento di centottanta unita' di magistrati
tributari, ai sensi dell'art. 1, commi 10-bis e 10-ter della legge n.
130 del 2022;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto concorso, per esami, a centottanta posti di
magistrato tributario.
2. Alla procedura concorsuale di cui al presente decreto non si
applica la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, della legge
del 31 agosto 2022, n. 130.