IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento giudiziario» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato», ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in quanto
compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 3, relativo
alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'art. 16, che
prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle
persone con disabilita';
Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102,
concernente «Regolamento recante norme per la determinazione del
limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante
«Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli dal 52 al 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Regolamento in materia di ordinamento militare, a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e
successive modifiche;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 1, comma
15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n.
98, ed in particolare l'art. 42, relativo alle disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in
particolare l'art. 3, commi 1 e 3;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, attuativo
della citata legge 17 giugno 2022, n. 71;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8 recante
«Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura
militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'art.
40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71»;
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che
fissa il ruolo organico dei magistrati militari in cinquantotto
unita';
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2024, concernente la
rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari
militari;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2026 concernente il ruolo
dei magistrati militari alla data del 1° gennaio 2026;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre 2023 in merito alle caratteristiche e modalita' di
funzionamento del portale unico di reclutamento-inPA;
Viste le delibere del Consiglio della magistratura militare con
le quali e' stato preso atto del collocamento a riposo per
raggiungimento dei limiti di eta', di sei magistrati militari nel
corso degli anni 2025 e 2026, nonche' di ulteriori cessazioni ad
altro titolo di due magistrati militari;
Vista la delibera n. 9151 plenum 27 maggio 2026, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il
concorso per la copertura di sei posti di magistrato militare,
secondo i seguenti criteri:
una prima fase, un concorso per titoli riservato ai magistrati
ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni (con elevazioni di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6
marzo 2000, n. 102);
una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di vacanze
organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati
in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con
l'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160;
Considerato che ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalita' della
domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di
esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte
della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione
della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori;
Ritenuto che, in conformita' di quanto deliberato dal Consiglio
della magistratura militare occorre avviare la procedura concorsuale
per la copertura di sei posizioni vacanti, previste in organico, per
le esigenze dei singoli uffici giudiziari e per l'esercizio concreto
delle funzioni giurisdizionali;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato
militare del ruolo della magistratura militare.
2. Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in
servizio, nominati a seguito di concorso per esami, che non abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del
predetto limite, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 marzo
2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare
quarantacinque anni.