IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
    Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   recante
«Ordinamento giudiziario» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  Statuto
degli impiegati civili dello Stato» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato», ed in particolare l'art. 145 relativo  alle  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista per  l'ammissione  ai  concorsi,  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici  e  delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in  quanto
compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73  e  74  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  e  al
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» ed in  particolare  l'art.  3,  relativo
alle disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», ed in  particolare  l'art.  16,  che
prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle
persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n.  102,
concernente «Regolamento recante  norme  per  la  determinazione  del
limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  concernente
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26,  recante
«Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150»; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n.
150», e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento  militare»  e  successive  modifiche  e,  in
particolare, gli articoli dal 52 al 73; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante «Regolamento in materia  di  ordinamento  militare,  a
norma  dell'art.  14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246»,  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare  l'art.  1,  comma
15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione  nei  siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in  particolare,  l'art.
19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2013,  n.
98, ed in  particolare  l'art.  42,  relativo  alle  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,   convertito
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.  114,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli  uffici  giudiziari»,  ed  in
particolare l'art. 3, commi 1 e 3; 
    Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo
per la  riforma  dell'ordinamento  giudiziario  e  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  militare,  nonche'   disposizioni   in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e  di  costituzione  e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»; 
    Visto il decreto legislativo 28  marzo  2024,  n.  44,  attuativo
della citata legge 17 giugno 2022, n. 71; 
    Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2024,  n.  8  recante
«Disposizioni sul  funzionamento  del  Consiglio  della  magistratura
militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai  sensi  dell'art.
40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71»; 
    Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  che
fissa il ruolo  organico  dei  magistrati  militari  in  cinquantotto
unita'; 
    Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2024,  concernente  la
rideterminazione della dotazione  organica  degli  uffici  giudiziari
militari; 
    Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2026 concernente il ruolo
dei magistrati militari alla data del 1° gennaio 2026; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre  2023  in  merito  alle  caratteristiche  e  modalita'  di
funzionamento del portale unico di reclutamento-inPA; 
    Viste le delibere del Consiglio della magistratura  militare  con
le  quali  e'  stato  preso  atto  del  collocamento  a  riposo   per
raggiungimento dei limiti di eta',  di sei  magistrati  militari  nel
corso degli anni 2025 e 2026,  nonche'  di  ulteriori  cessazioni  ad
altro titolo di due magistrati militari; 
    Vista la delibera n. 9151 plenum 27 maggio 2026, con la quale  il
Consiglio della magistratura militare ha  deliberato  di  bandire  il
concorso per la  copertura  di  sei  posti  di  magistrato  militare,
secondo i seguenti criteri: 
      una prima fase, un concorso per titoli riservato ai  magistrati
ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni  (con  elevazioni  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa  6
marzo 2000, n. 102); 
      una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di  vacanze
organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati
in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in  combinato  disposto  con
l'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 5 aprile  2006,
n. 160; 
    Considerato che ai sensi  dell'art.  73,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalita' della
domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di
esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte
della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di  approvazione
della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori; 
    Ritenuto che, in conformita' di quanto deliberato  dal  Consiglio
della magistratura militare occorre avviare la procedura  concorsuale
per la copertura di sei posizioni vacanti, previste in organico,  per
le esigenze dei singoli uffici giudiziari e per l'esercizio  concreto
delle funzioni giurisdizionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di  magistrato
militare del ruolo della magistratura militare. 
    2. Al concorso  possono  partecipare  i  magistrati  ordinari  in
servizio, nominati a seguito di concorso per esami, che  non  abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva  l'elevazione  del
predetto limite, ai sensi dell'art. 73  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  6  marzo
2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non  puo'  comunque  superare
quarantacinque anni.