IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 14 aprile 2021, n. 79/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di referendario
amministrativo in prova nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di
referendario amministrativo in prova nel ruolo della carriera
direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica (di seguito denominato Segretariato generale) con lo
stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento
di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente alla data
dell'assunzione.
2. Un terzo dei posti messi a concorso, pari a due, e' riservato
al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella
graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla
media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. La riserva di
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.
4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante comunicazione con avviso pubblicato sul sito
internet della Presidenza della Repubblica www.quirinale.it