CONSORZIO GAIA S.P.A.

in amministrazione straordinaria
REGIONE LAZIO

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.104 del 9-9-2016)

 
Bando di gara per la vendita di beni  di  Consorzio  Gaia  S.p.A.  in
amministrazione straordinaria e per l'assegnazione delle  concessioni
   minerarie di acqua minerale denominate "Fonte Meo" e "Gabinia" 
 

  Visti: 
  - il Regio Decreto 29 luglio 1927,  n.  1443  "Norme  di  carattere
legislativo per disciplinare  la  ricerca  e  la  coltivazione  delle
miniere  del  Regno",  testo  fondamentale  per  la  regolazione  dei
rapporti  in  materia  di  concessioni  minerarie  e   autorizzazioni
all'attivita' di ricerca e coltivazione; 
  - la Legge regionale 26 giugno 1980, n° 90 "Norme per  la  ricerca,
coltivazione e utilizzazione delle acque  minerali  e  termali  nella
Regione  Lazio"  e  successive  modificazioni  e,   in   particolare,
l'articolo 9 che richiede, ai fini del rilascio della concessione,  i
requisiti di capacità tecnico  ed  economica  in  capo  al  soggetto
concessionario; 
  - il Decreto Legislativo 8 luglio 1999  n.  270  "Nuova  disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in  stato  di
insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30  luglio  1998,  n.
274". 
  Considerato: 
  - che con Decreto Ministeriale 2 aprile 1952, veniva rilasciata  al
Sig. Marcello Strocchi ed alla Sig.ra  Elena  Strocchi  in  Viola  la
Concessione  mineraria  "Fonte  Meo"  in  territorio  del  Comune  di
Gavignano, di estensione pari ad ha 28.88.55; con D.M. del  3  luglio
1957 la concessione mineraria  perpetua  veniva  trasferita  al  Sig.
Marcello Strocchi;  con  Determina  Regionale  Dirigenziale  n.  7461
dell'11 settembre 1989,  la  concessione  veniva  trasferita,  mortis
causa,  ai  signori   Maria   Livia   Salvini   e   Piero   Strocchi;
successivamente, con Determina Regionale Dirigenziale n. C892 del  27
maggio 2004, la concessione di acqua minerale denominata "Fonte  Meo"
è stata trasferita a Consorzio  Gaia  Spa  con  sede  in  Colleferro
(Roma); la superfice  della  concessione  comprende  appezzamenti  di
terreno distinti in catasto  del  Comune  di  Gavignano  come  segue:
Foglio 12, part.lle 1 e 2 - Foglio11, par.lle 1,2,3,4,5,6,7,8,24,27 e
28 - Foglio 10, part.lla 47; l'indicata area racchiusa in un poligono
mistilineo  avente  i  lati  appoggiati  a  n.  16  vertici,   misura
complessivamente ha 28.88.50; 
  - che con Decreto Ministeriale 17 giugno 1971, veniva rilasciata al
Sig. Marcello Strocchi la concessione di  acqua  minerale  denominata
"Gabinia" in territorio del Comune di Gavignano, di  estensione  pari
ad ha 7.08.40 per la durata di anni venti; con  Determinazione  della
Giunta Regionale n. 7460 dell'11 settembre 1989 la stessa concessione
veniva trasferita, mortis causa, ai signori  Maria  Livia  Salvini  e
Piero Strocchi; con Determinazione della Giunta Regionale n. 6551 del
1 agosto 1991 la concessione de qua veniva  rinnovata  ai  precedenti
concessionari per anni trenta; con  successiva  Determinazione  della
Giunta Regionale n. 893 del 27 maggio 2004, la richiamata concessione
è stata trasferita a Consorzio Gaia Spa con sede in Colleferro (RM);
la superfice della  concessione  comprende  appezzamenti  di  terreno
distinti in catasto del Comune di Gavignano  come  segue:  Foglio  10
part.lle 42, 43, 107, 44, 45, 46 - Foglio 11 part.lla 29;  l'indicata
area racchiusa in un poligono mistilineo avente i lati  appoggiati  a
n. 8 vertici misura complessivamente ha 7.08.40; 
  - che con Decreto del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  del  2
agosto 2007 Consorzio Gaia Spa è stata  ammessa  alla  procedura  di
Amministrazione Straordinaria, a norma dell'art. 2, comma  2  del  DL
347/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2004
n. 39, nominando quale  Commissario  Straordinario  il  Dott.  Andrea
Lolli; 
  - che con verbale di acquisizione delle pertinenze minerarie del 18
dicembre 2015 la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo  Sviluppo
Economico e le Attivita'  Produttive  -  Area  Attivita'  Estrattive,
nelle more dello svolgimento della necessaria procedura  ad  evidenza
pubblica per la nuova assegnazione in concessione delle  sorgenti  in
questione,  ne  ha  disposto  la  custodia  in  capo  al  Commissario
Straordinario Dott. Andrea Lolli; 
  - che il Tribunale Fallimentare di Velletri, con Decreto deciso  il
18 aprile 2016 e pubblicato  il  3  maggio  2016,  ha  dichiarato  la
cessazione  dell'esercizio  d'impresa  di  Consorzio  Gaia   Spa   in
amministrazione straordinaria; 
  - che nel caso di specie, stante la stretta interconnessione tra le
miniere con  relative  pertinenze  ed  il  complesso  immobiliare  di
proprieta' di Consorzio Gaia Spa in Amministrazione Straordinaria, la
valorizzazione dei beni del compendio immobiliare da  un  lato  e  la
preservazione e coltivazione delle  acque  minerali  dall'altro  sono
aspetti connessi  da  cui  consegue  l'opportunita'  che  gli  stessi
vengano presi in considerazione in modo unitario, al fine di favorire
il migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela delle
sorgenti ed al  migliore  risultato  della  vendita  dei  beni  della
Procedura. I beni posti in vendita,  infatti,  acquisiranno  la  loro
migliore utilizzabilita' attraverso l'asservimento allo  sfruttamento
delle  acque  minerali  e  contestualmente  lo   sfruttamento   delle
concessioni minerarie risultera' piu' agevole e maggiormente fruibile
attraverso l'utilizzo dei beni posti  in  vendita;  tali  circostanze
sono state oggetto di specifica valutazione da parte del  Commissario
Straordinario e della Regione ed hanno  condotto  alla  decisione  di
procedere alla pubblicazione di un bando congiunto  per  favorire  la
massima partecipazione dei concorrenti e per consentire  il  migliore
perseguimento degli scopi di ciascuno dei due soggetti; 
  - che con nota prot. n.4 del  31  marzo  2016  acquisita  al  prot.
regionale al n. 173217 del 4 aprile 2016 il Commissario Straordinario
ha  chiesto  alla   Regione   Lazio   di   procedere   congiuntamente
all'emissione di un bando avente  ad  oggetto  la  vendita  dei  beni
immobiliari e  l'individuazione  del  soggetto  a  cui  assegnare  le
concessioni minerarie; 
  - che con nota prot. GR190115  del  12  aprile  2016  la  Direzione
Sviluppo Economico e Attivita'  Produttive  della  Regione  Lazio  ha
manifestato il proprio assenso a  quanto  richiesto  dal  Commissario
Straordinario,  ritenuto   che   l'assegnazione   delle   concessioni
minerarie (ovvero la facolta' di utilizzare le acque  minerali  anche
ai fini della loro commercializzazione) separatamente  rispetto  alla
proprieta'  del  compendio  immobiliare   pregiudicherebbe   sia   il
compendio immobiliare sia il compendio minerario; 
  -  che  la  Direzione  Regionale  Sviluppo  Economico  e  Attivita'
Produttive, con Determinazione Dirigenziale n. 608988  del  4  agosto
2016, ha approvato lo schema di bando di gara per la vendita di  beni
di  Consorzio  Gaia  Spa  in  Amministrazione  Straordinaria  e   per
l'assegnazione delle concessioni minerarie per lo sfruttamento  delle
fonti di acque minerali "Fonte Meo" e "Gabinia", in coerenza  con  il
dettame di fonte comunitaria (artt. 43 e 81 Trattato CE), nonche'  di
affermazione giurisprudenziale, costituzionale (Cost. 4 luglio  2013,
n. 171; 26 febbraio 2013, n. 28; 10 maggio 2012, n.  114;  20  maggio
2010, n. 180) ed amministrativa (Cons. Stato., Sez. V, 31.05.2011  n.
3250; 7.04.2011 n. 2151), secondo cui la mancanza  di  una  procedura
competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile  di
sfruttamento economico introdurrebbe  una  barriera  all'ingresso  al
mercato, determinando una lesione alla  parita'  di  trattamento,  al
principio  di  non  discriminazione  ed  alla  trasparenza  tra   gli
operatori  economici,  in  violazione  dei  principi  comunitari   di
concorrenza e di libertà di stabilimento; 
  - che con provvedimento n. 0264164 del 5 agosto 2016  il  Ministero
dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole del Comitato  di
Sorveglianza, ha autorizzato la pubblicazione del bando di  gara  per
la  vendita  di  beni  di  Consorzio  Gaia  Spa  in   Amministrazione
Straordinaria e per l'assegnazione delle concessioni minerarie per lo
sfruttamento delle fonti di acque minerali "Fonte Meo" e "Gabinia". 
  Tutto  cio'  premesso,  Consorzio  Gaia  Spa   in   Amministrazione
Straordinaria con sede legale in Colleferro (RM), Via Carpinetana Sud
n. 144, C.F. e P.IVA 05420831009, tel. e fax 06  85301122,  indirizzo
di posta elettronica certificata consorziogaiainas@pec.it in  persona
del Commissario Straordinario Dott. Andrea Lolli e la Regione  Lazio,
Direzione  Regionale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le   Attività
Produttive, (di seguito indicati  anche  come  "Soggetti  Procedenti"
ciascuno per la parte di sua  competenza),  indicano  di  seguito  le
modalita', i  termini  e  le  condizioni  relative  alle  fasi  della
procedura di scelta del contraente e del soggetto  cui  assegnare  le
concessioni  di  acque  minerali   sopra   richiamate   (di   seguito
"Procedura"), ivi inclusa la disciplina di accesso alla data room, la
presentazione di offerte vincolanti (di seguito la/le "Offerta/e") ed
i criteri per la valutazione delle offerte  pervenute,  nel  rispetto
della piena trasparenza e delle pari opportunita'. 
  1. Oggetto 
  1.1 I beni (di seguito "Beni")  di  Consorzio  Gaia  Spa  posti  in
vendita sono i seguenti: 
  -  numero   due   fabbricati   per   civile   abitazione   composti
rispettivamente da 24 e 11 vani catastali; 
  -  opificio  industriale  composto  da   fabbricati   destinati   a
magazzino, deposito, imbottigliamento, con annessa corte  e  terreni,
che si estendono su una superficie complessiva di circa 12 ettari. 
  1.2 I Beni risultano compiutamente  individuati  nella  perizia  di
stima che sara' messa a disposizione di ciascun offerente  attraverso
l'inserimento nella data room. 
  1.3 Le concessioni minerarie  (di  seguito  "Concessioni")  che  la
Regione intende assegnare sono le seguenti: 
  - Concessioni per lo sfruttamento delle  fonti  di  acqua  minerale
denominate "Fonte Meo" e "Gabinia", ubicate nel comune di  Gavignano,
come individuate mediante  "linea  rossa  sul  piano  topografico"  e
"descritte  nei  verbali  di  delimitazione"   in   un'area   avente,
rispettivamente, l'estensione di ettari (ha) 28.88.50 ed ettari  (ha)
7.08.40.  In  virtu'  della   concessione,   all'assegnatario   sara'
conferito il diritto di coltivare, secondo la L.R. 26 giugno 1980, n.
90, art. 12, le acque minerali, nonche' di utilizzarle per  tutte  le
destinazioni  previste  dalla  legge,  salvo  l'onere,  in  capo   al
concessionario,  di  acquisizione  delle  specifiche   autorizzazioni
richieste  per  il  legittimo  esercizio  delle   eventuali   singole
attivita' di utilizzo. 
  1.4 La vendita dei Beni e l'assegnazione delle Concessioni  saranno
disposte in maniera inscindibile in favore dell'unico concorrente che
dimostrera' il possesso di tutti i requisiti di  seguito  indicati  e
che presentera' la migliore offerta economica. 
  1.5  Tanto  la  vendita  dei  Beni,  quanto  l'assegnazione   delle
Concessioni nei confronti del miglior  offerente  saranno  sottoposte
alla condizione dell'Autorizzazione  da  parte  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico, per quanto attiene la vendita dei Beni,  e  della
Regione per quanto attiene l'assegnazione delle Concessioni,  secondo
quanto disposto dalle normative di specie. 
  2. Durata dell'instaurando rapporto concessorio. 
  2.1 Il rapporto concessorio avra' la durata  di  anni  30  (trenta)
decorrenti dalla data del  rilascio  del  relativo  provvedimento  di
concessione e, nel rispetto dei canoni di imparzialita',  trasparenza
e concorrenza, siccome dettati  dall'ordinamento  comunitario,  oltre
che interno, non potra', alla scadenza, essere rinnovato o prorogato,
dovendosi  procedere  a  nuova  gara   per   l'aggiudicazione   della
concessione. 
  2.2 Il titolo concessorio, per il primo quinquennio dalla data  del
rilascio,  non  potra'  essere  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi
dell'articolo 22 della L.R. 90/80. 
  2.3 Il Concessionario individuato non potra' procedere  all'affitto
di ramo d'azienda senza la preventiva  autorizzazione  della  Regione
Lazio. 
  3. Requisiti di partecipazione degli offerenti 
  3.1 Le Offerte possono  essere  presentate  da  persone  fisiche  o
societa', individualmente  o  in  raggruppamenti  con  altre  persone
giuridiche (di seguito "Offerenti"),  che  abbiano  la  capacità  di
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
  Sono ammessi a  partecipare  alla  presente  Procedura  i  seguenti
soggetti: 
  a) gli imprenditori  individuali,  le  societa'  commerciali  e  le
societa' cooperative; 
  b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro; 
  c) i consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili  ai  sensi  dell'art.  2615ter  del  codice  civile,   tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili  sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture per un periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque  anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 
  d)  i  raggruppamenti   temporanei   di   imprese,   costituiti   o
costituendi, formati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
quali, prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito
mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,
qualificato mandatario, il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per
conto proprio e dei mandanti; 
  e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui  all'art.  2602  c.c.,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  anche  in
forma di societa' ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile; 
  f) le aggregazioni tra imprese aderenti al  contratto  di  rete  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4  ter  del  Decreto  Legge  n.  5/2009,
convertito dalla Legge n. 33/2009; 
  g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo  europeo
di interesse economico (c.d. "GEIE") ai sensi del Decreto Legislativo
n. 240/1991; 
  h) gli operatori economici, ai sensi degli artt. 3,  co.  1,  lett.
p), e 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabiliti in altri  Stati
membri, costituiti in maniera conforme alle disposizioni vigenti  nei
rispettivi Stati di appartenenza. 
  3.2  L'Offerente   dovra'   indicare   espressamente   se   intende
partecipare mediante una societa'  veicolo  appositamente  costituita
(di seguito la "Newco").  Qualora  l'Offerta  sia  presentata  da  un
Raggruppamento  o   da   una   Newco,   ciascuno   dei   membri   del
Raggruppamento, ovvero ciascuno dei soci della Newco (in  solido  con
l'Offerente originario) sara'  considerato  Offerente  ai  sensi  del
presente Bando e rispondera' in solido dell'adempimento di tutti  gli
obblighi vincolanti  degli  Offerenti  come  meglio  specificati  nel
presente Bando, e ognuno di essi  dovra'  sottoscrivere  l'Offerta  e
produrre i documenti richiesti agli Offerenti e indicati nel presente
Bando, costituenti requisiti obbligatori. 
  4. Soggetti esclusi dalla partecipazione alla Procedura. 
  4.1 Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei  cui
confronti sussistano i seguenti motivi di esclusione: 
  A. Costituisce  motivo  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla
presente procedura d'appalto o concessione, la condanna con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza  di  applicazione  della  pena   su   richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati: 
  a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis
del  codice  penale  ovvero  delitti   commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo
260 del  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio; 
  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,
319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635
del codice civile; 
  c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; 
  d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalita'   di
terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine
costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'
terroristiche; 
  e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e  648-ter.1  del
codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o
finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del
Decreto  Legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive
modificazioni; 
  f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di  tratta  di
esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
  g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 
  B. Costituisce altresi' motivo  di  esclusione  la  sussistenza  di
cause  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   previste
dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.  159  o
di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84,
comma 4, del medesimo decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto  Legislativo
6 settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
  C. L'esclusione di cui al punto A e' disposta se la sentenza  o  il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa  individuale;  di  un  socio  o  del
direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome  collettivo;  dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di  societa'
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di  amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo, del direttore tecnico  o  del  socio  unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso  di  societa'
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo  di  societa'  o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano  anche  nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
data di pubblicazione del bando  di  gara,  qualora  l'Offerente  non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  dissociazione  della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non  e'  disposta  e  il
divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato  ovvero
quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca
della condanna medesima. 
  D. Un Offerente e' escluso dalla partecipazione alla  procedura  se
ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto
agli obblighi relativi al pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana  o  quella
dello Stato in  cui  e'  stabilito.  Costituiscono  gravi  violazioni
quelle  che  comportano  un  omesso  pagamento  di  imposte  e  tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute
in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad  impugnazione.
Costituiscono   gravi   violazioni   in   materia   contributiva    e
previdenziale quelle ostative al  rilascio  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo  8  del  Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30  gennaio  2015,
pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015.
L'esclusione  non  e'  disposta  quando  l'operatore   economico   ha
ottemperato  ai  suoi  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi  previdenziali  dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande. 
  E. L'Offerente e' altresi' escluso dalla procedura quando: 
  a) sia dimostrata con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di  cui  all'articolo  30,
comma 3 del presente codice; 
  b) si trovi in stato di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di
concordato preventivo, salvo il caso di  concordato  con  continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di  una  di  tali  situazioni,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
  c) sia dimostrato con mezzi adeguati che  l'Offerente  si  e'  reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia  la
sua  integrita'   o   affidabilita'.   Tra   questi   rientrano:   le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente  contratto  di
appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero  confermata  all'esito
di  un  giudizio,  ovvero  hanno  dato  luogo  ad  una  condanna   al
risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo   di
influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  dei   Soggetti
Procedenti o di ottenere informazioni riservate ai  fini  di  proprio
vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni  false  o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni  sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
  d) la partecipazione dell'Offerente  determini  una  situazione  di
conflitto di interesse  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2,  non
diversamente risolvibile; 
  e) l'Offerente sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8  giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con   la   pubblica   amministrazione,   compresi   i   provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo14 del Decreto Legislativo  9  aprile
2008, n. 81; 
  f) l'Offerente  sia  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
  g) l'Offerente abbia violato il divieto di intestazione  fiduciaria
di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione
ha durata di un anno decorrente  dall'accertamento  definitivo  della
violazione e va comunque disposta  se  la  violazione  non  e'  stata
rimossa; 
  h) l'Offerente non presenti la certificazione di  cui  all'articolo
17 della Legge  12  marzo  1999,  n.  68,  ovvero  autocertifichi  la
sussistenza del medesimo requisito; 
  i) l'Offerente che, pur essendo stato vittima dei reati previsti  e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai  sensi
dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n.  203,  non  risulti
aver  denunciato  i  fatti  all'autorita'  giudiziaria,   salvo   che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,  della  Legge
24 novembre 1981, n. 689; tale circostanza deve emergere dagli indizi
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata  nei  confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione  del  presente
Bando; 
  l) l'Offerente si trovi rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo  di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
  F. L'Offerente puo' essere altresi' escluso  in  qualunque  momento
della Procedura, qualora risulti  che  si  trovi,  a  causa  di  atti
compiuti o omessi prima o nel corso della  procedura,  in  una  delle
situazioni di cui ai punti A, B, D e E del presente sotto-paragrafo. 
  G. L'Offerente che si trovi in una delle situazioni di cui al punto
A del presente sotto-paragrafo, limitatamente alle ipotesi in cui  la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore  a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante  della  collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto  F,  e'
ammesso a  provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
  H. Qualora a giudizio dei Soggetti Proponenti le misure di  cui  al
punto G siano ritenute sufficienti,  l'Offerente  non  sara'  escluso
dalla procedura. 
  I.   Un   Offerente   escluso   con   sentenza   definitiva   dalla
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non puo' avvalersi
della possibilita' prevista dai punti G e H nel corso del periodo  di
esclusione derivante da tale sentenza. 
  L. Le cause di esclusione previste dal presente sotto-paragrafo non
si applicano  alle  aziende  o  societa'  sottoposte  a  sequestro  o
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  7  agosto
1992, n. 356 o degli articoli 20  e  24  del  Decreto  Legislativo  6
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad  un  custode  o  amministratore
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento. 
  M.  In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione i Soggetti Procedenti ne daranno segnalazione all'ANAC
per i provvedimenti del caso. 
  4.2 Mezzi di prova. 
  4.2.1. L'Offerente deve produrre i certificati, le dichiarazioni  e
gli altri mezzi di prova di cui  al  presente  sotto-paragrafo,  come
prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui al  sotto-paragrafo
4.1 e  del  rispetto  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
paragrafo 3. L'Offerente puo' avvalersi  di  qualsiasi  mezzo  idoneo
documentale per provare che esso disporra' delle risorse necessarie. 
  4.2.2. Sono accettati i seguenti documenti come  prova  sufficiente
della non applicabilita' all'Offerente dei motivi  di  esclusione  di
cui al sotto-paragrafo 4.1: 
  a) per quanto riguarda i punti  A,  B,  e  C,  il  certificato  del
casellario giudiziario o in sua mancanza,  un  documento  equivalente
rilasciato dalla competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa
dello Stato membro o del Paese d'origine  o  di  provenienza  da  cui
risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
  b) per quanto riguarda il punto D, tramite apposita  certificazione
rilasciata  dalla   amministrazione   fiscale   competente   e,   con
riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali,  tramite  il
Documento Unico  della  Regolarita'  Contributiva  (DURC)  rilasciato
dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente  ovvero
tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita'  competenti
di altri Stati. 
  4.2.3. Se del caso, uno Stato  membro  fornisce  una  dichiarazione
ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al
presente  sotto-paragrafo  non  sono  rilasciati  o  che  questi  non
menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni  ufficiali  sono
messe a disposizione mediante  il  registro  online  dei  certificati
(e-Certis). 
  4.2.4.  La  prova   della   capacita'   economica   e   finanziaria
dell'Offerente puo' essere fornita mediante uno o piu' mezzi di prova
indicati nell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 50/2016,  parte
I. L'Offerente che per fondati  motivi  non  sia  piu'  in  grado  di
presentare le referenze chieste puo'  provare  la  propria  capacita'
economica  e  finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro   documento
considerato idoneo dai Soggetti Procedenti. 
  5.  Requisiti  richiesti  per  l'assegnazione   delle   concessioni
minerarie Fonte Meo e Gabinia 
  5.1 Le Concessioni verranno assentite a coloro  che  dimostrino  di
possedere - fin dal momento della  presentazione  dell'Offerta  -  la
capacità  tecnica  ed  economica  adeguata   alla   gestione   dello
sfruttamento  della  concessione  di   cui   trattasi,   così   come
specificati nella Legge Regionale n. 90/80 nonche' dall'art.  15  del
Regio Decreto n. 1143/1927. 
  5.2 In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Regio  Decreto  sopra
citato, l'assegnazione delle Concessioni sara' subordinata al  previo
accertamento, da parte della  Regione,  del  possesso  dell'idoneita'
tecnica ed economica alla conduzione dell'impresa, da evincersi sulla
base della documentazione richiesta dal presente Bando. 
  Nello specifico l'accertamento vertera' sui seguenti requisiti: 
  a) capacità tecnico-organizzativa, da  documentarsi,  in  caso  di
impresa  operante  nel  settore,  mediante  indicazione  dei   titoli
professionali dell'Offerente, delle pregresse od  attuali  esperienze
di coltivazione ed  utilizzo  di  acque  minerali,  dell'organico  di
personale dipendente dall'Offerente, con enunciazione delle  relative
mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle  relative
generalita', di cui l'Offerente si avvalga od  abbia  organizzato  di
avvalersi per l'attivita', ovvero di ogni  altro  elemento  idoneo  a
dimostrare  l'attitudine  e  la  specializzazione  a   coltivare   ed
utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione; 
  b) capacità economico-finanziaria,  secondo  quanto  previsto  nel
numero 4.2.4. del precedente sotto-paragrafo 4.2.; 
  c)  progetto  generale   di   coltivazione   del   giacimento,   da
documentarsi mediante relazione  tecnica,  completo  degli  elaborati
descrittivi del sito, delle opere e delle  attivita'  necessarie  per
una razionale coltivazione del giacimento, nonche' del dettaglio  dei
tempi relativi all'attuazione del programma stesso; 
  d) piano industriale, completo del relativo piano finanziario e  da
documentarsi mediante relazione tecnica, relativo agli interventi  di
tutela e  valorizzazione  sostenibile  della  risorsa,  nonche'  alla
promozione dello sviluppo qualificato del territorio,  alle  ricadute
economiche ed  occupazionali  ed  alla  compensazione  dell'eventuale
impatto che l'attivita' produrra' sul territorio. 
  5.3 La Regione potra' inoltre richiedere  ulteriore  documentazione
ai fini del rilascio del titolo concessorio. 
  6. Obblighi del concessionario 
  6.1 Diritto proporzionale annuo anticipato: 
  a) 135,89 euro  per  le  concessioni  relative  ad  acque  minerali
naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; 
  b) 67,95  euro  per  le  concessioni  relative  ad  acque  minerali
naturali  e  di  sorgente  che  utilizzano  meno  di  25  milioni  di
litri/anno; 
  in caso di "de minimis": 
  a) 5.662,25 euro per le concessioni di acqua minerale naturale e di
sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; 
  b) 2.831,12 euro per le concessioni di acqua minerale naturale e di
sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno; 
  6.2 Diritto annuo 
  a) in misura di 2,26 euro, per ogni metro cubo o frazione di  metro
cubo  di  acqua  minerale  naturale   e   di   sorgente   emunta   ed
imbottigliata,  compresa  quella  impiegata  nella  preparazione   di
bevande analcoliche di cui  al  D.P.R.  19  maggio  1958,  n.  719  e
successive modifiche; 
  b) in misura di 1,13 euro per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo  di  acqua  minerale  naturale  e  di   sorgente   emunta,   non
imbottigliata, comunque utilizzata; 
  c) in misura di 1,13 euro per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo di acqua minerale naturale e  di  sorgente  commercializzata  in
contenitori di vetro; 
  d) in misura di 0,68 euro per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo di acqua minerale naturale e  di  sorgente  commercializzata  in
contenitori di vetro con vuoto a rendere e per  il  quale  sia  stata
attivata la rete di raccolta. 
  6.3 Modalita' di pagamento 
  6.3.1 Il Diritto proporzionale annuo anticipato (DPAA), commisurato
agli ettari di superficie e all'acqua minerale naturale o di sorgente
utilizzata, deve  essere  corrisposto  anticipatamente  entro  il  31
dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio successivo la copia  della
quietanza di pagamento deve essere  inviata  ai  seguenti  indirizzi,
anche  a  mezzo  fax  o  PEC:  Regione  Lazio,  Direzione   Regionale
Programmazione Economica,  Bilancio,  Demanio  e  Patrimonio  -  Area
Tributi, Finanza e Federalismo, Via  Rosa  Raimondi  Garibaldi,  7  -
00145      ROMA      (RM);      Fax      0651684337      -       PEC:
federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it;   Regione   Lazio    -
Direzione  Regionale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le   Attivita'
Produttive - Area Attivita' Estrattive, Via Rosa Raimondi  Garibaldi,
7,     00145     ROMA;     Fax      06      51683480      -      PEC:
attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it. 
  6.3.2 Solo per l'annualita' relativa al 1° anno di  rilascio  della
concessione di acqua minerale naturale o di sorgente, detto pagamento
deve essere versato entro 30 giorni dalla data di  pubblicazione  del
provvedimento di rilascio  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Lazio  e   deve   essere   corrisposto   limitatamente   al   periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione e  il  31  dicembre  dello
stesso anno. 
  6.3.3  La  quietanza  di  pagamento  deve  essere  trasmessa   agli
indirizzi sopra indicati, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul
BUR Lazio. 
  6.3.4 Il Diritto annuo, commisurato alla quantita' di acqua  emunta
e utilizzata, deve essere corrisposto entro il  31  gennaio  di  ogni
anno con riferimento all'anno precedente. 
  6.3.5 La copia della quietanza dell'avvenuto pagamento deve  essere
trasmessa nei 30 giorni successivi agli indirizzi sopra indicati. 
  6.3.6 Gli importi sono determinati in  base  all'autocertificazione
presentata dai titolari delle concessioni di acqua minerale  naturale
e di sorgente dalla quale devono  risultare  le  quantita'  di  acqua
emunta, di quella imbottigliata in PET, in vetro o in vetro con vuoto
a rendere per il quale sia stata attivata la  rete  di  raccolta,  di
quella  utilizzata  per  la  preparazione  di  bevande   analcoliche.
L'autocertificazione deve essere trasmessa entro  il  31  gennaio  di
ogni anno agli indirizzi sopra citati, anche a mezzo fax o PEC. 
  6.3.7 I canoni annui devono essere versati con una  delle  seguenti
modalita': 
  1) mediante versamento su  c/c  postale  n.  63101000  intestato  a
"Regione Lazio - Tasse Concessioni Regionali - Servizio Tesoreria"  -
Via  Rosa  Raimondi  Garibaldi,  7  -  00145  Roma  -  Codice   IBAN:
IT75C0760103200000063101000  -  Causale   del   versamento:   diritto
proporzionale   annuo   anticipato/diritto   annuo   relativo    alla
concessione mineraria ____________ - annualita' __________; 
  2) mediante bonifico su c/c bancario n.  400000292  intestato  alla
Regione Lazio - c/o Unicredit Spa - filiale 30151, Via Rosa  Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Codice IBAN: IT03M0200805255000400000292,
causale    del    versamento:     diritto     proporzionale     annuo
anticipato/diritto  annuo   relativo   alla   concessione   mineraria
_________ - annualita' ________. 
  6.4 Obblighi Ulteriori 
  6.4.1 La Regione concedente potra' ispezionare in  ogni  momento  i
misuratori  dei  volumi  e  delle  portate,  per  la   verifica,   in
contraddittorio con il concessionario, sia della correttezza dei dati
autocertificati  sia  del  buon  funzionamento  dei  dispositivi   di
misurazione; 
  6.4.2  L'accertamento  della  mancata   corrispondenza   tra   dati
autocertificati e dati misurati,  ovvero  l'irregolare  funzionamento
dei misuratori a detrimento dell'Ente concedente, comportera', previa
contestazione dell'illecito al  concessionario,  causa  di  decadenza
dalla concessione; 
  6.4.3  Il  concessionario  dovra'  eseguire  ogni  sei  mesi,  alla
presenza di un funzionario della struttura regionale  competente,  la
misurazione della portata, della temperatura  ed  il  rilevamento  di
ogni  altro  elemento  utile  in  ordine  alle  caratteristiche   del
giacimento. 
  6.4.4  Il  concessionario  dovra'  inviare  alla  Regione  Lazio  -
Direzione Regionale Salute e Politiche sociali -  le  risultanze  dei
controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da  Laboratori  ed
istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità  in  conformita'  a
quanto disposto dalla vigente normativa. 
  6.4.5 Il concessionario dovra' effettuare ogni altra analisi, anche
diversa da quelle periodiche, eventualmente prescritta dalla Regione. 
  6.4.6 Il  concessionario  dovra'  inviare  alla  Direzione  per  lo
Sviluppo  Economico  e  Attivita'   Produttive   -   Area   Attivita'
Estrattive, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il  programma  dei
lavori che intende svolgere nell'anno successivo. 
  6.4.7 Il concessionario sara' tenuto ad attuare il progetto  ed  il
piano industriale così come proposto in sede di offerta, a  pena  di
decadenza dalla concessione. 
  7. Conoscenza dello stato  di  fatto  delle  sorgenti  e  dei  beni
oggetto di vendita. 
  7.1 I partecipanti alla gara avranno facolta' di visitare i  luoghi
sede delle Concessioni e i beni  oggetto  di  vendita  fino  a  dieci
giorni  prima  della  data  fissata  quale  termine  ultimo  per   la
presentazione delle  offerte,  previo  contatto  ed  accordo  con  il
Commissario Straordinario di Consorzio Gaia  Spa  in  Amministrazione
Straordinaria  e,  comunque,  nel  partecipare  alla  gara,  dovranno
dichiarare  di  aver  assunto  piena  conoscenza  e  contezza   delle
caratteristiche delle Concessioni e dei luoghi del giacimento e delle
sorgenti, nonche' dei beni oggetto di vendita, assumendo su  di  essi
ogni  onere  amministrativo  ed  economico  connesso   ad   eventuali
interventi di ripristino,  adeguamento,  sistemazione  o  costruzione
delle opere di  emungimento  e  captazione  delle  acque  oggetto  di
concessione,  rispetto  allo  stato  dei   luoghi   derivante   dalla
dismissione del possesso da parte del precedente concessionario,  con
totale esonero dell'Ente concedente a riguardo. 
  8. Invito agli interessati a presentare un'Offerta  per  l'acquisto
dei Beni e per l'assegnazione delle Concessioni 
  8.1 Gli interessati dovranno produrre un'Offerta per l'acquisto dei
Beni e per l'assegnazione delle  Concessioni  entro  la  data  del  9
novembre 2016. 
  8.2 L'Offerta dovra'  essere  irrevocabile  e  vincolante  per  180
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. 
  8.3 Si riterranno tempestivamente presentate le Offerte  che  siano
pervenute  entro  le  ore  13,00  della  predetta  data  al  seguente
indirizzo: 
  Studio Notaio Annamaria Rastello - Via Sebino n. 16 - 00199 Roma  -
tel. 068542738 - 068549984 fax 0685356818 (di seguito, il "Notaio") 
  8.4 L'Offerta dovra' essere inviata in busta chiusa e sigillata con
il  timbro  dell'Offerente  (di  seguito  "Busta").   Ogni   prevista
dichiarazione e documentazione, dovra' essere  siglata  in  ogni  sua
pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente munito
dei  necessari  poteri,  documentati   dal   relativo   provvedimento
deliberativo dei competenti organi sociali. La Busta  dovra'  recare,
oltre al nome dell'Offerente, la seguente indicazione: 
  "Riservata - Offerta irrevocabile - Bando Fonte Meo" 
  8.5 La Busta dovra' essere recapitata a mezzo del servizio postale,
corriere o agenzia di recapito. E' altresi' facolta' dei  concorrenti
la consegna a mano dei plichi dalle ore 9,00 alle ore 13,00  e  dalle
ore 15,30 alle ore 19,00 dei giorni dal lunedi' al giovedi'  e  dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 del venerdi' presso il medesimo indirizzo. In
tale caso, verra' rilasciata agli Offerenti una  ricevuta  attestante
la data e l'ora di recapito. 
  8.6 Ove la Busta fosse sprovvista  della  dicitura  richiesta,  nel
caso di spedizione per mezzo del servizio postale, corriere o agenzie
di recapito, non potra' essere garantito il suo invio alle  strutture
preposte alla gara e pertanto i Soggetti Procedenti declinano fin  da
ora ogni responsabilita' al riguardo. 
  8.7  Le  Buste  pervenute  tardivamente  non   saranno   prese   in
considerazione. 
  8.8 La Busta dovra' contenere al suo interno - a pena di esclusione
- due distinte buste, anch'esse chiuse  e  sigillate  con  il  timbro
dell'Offerente, e recanti all'esterno la dicitura  "Busta  A"  (nella
prima) e "Busta B" (nella seconda). 
  8.9 La "Busta A" dovra' contenere al suo interno quanto segue: 
  a) nome, indirizzo ovvero ragione  sociale,  indirizzo  della  sede
legale, numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail dell'Offerente  e
del soggetto delegato ed autorizzato a corrispondere con  i  Soggetti
Procedenti; 
  b) l'indicazione delle persone cui dovranno essere  indirizzate  le
comunicazioni con specificazione dell'indirizzo, numero di telefono e
di  fax  ed  indirizzo  di  posta  elettronica,  nonche'   di   posta
elettronica certificata; 
  c) visura aggiornata dalla quale  risulti  l'Ufficio  del  Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura,  o  ente  straniero  equivalente,  presso  il  quale  è
iscritto l'Offerente, attestante la vigenza  delle  cariche  sociali,
l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi  poteri,
nonche' dei membri del collegio sindacale, ove esistente; 
  d) una dichiarazione che l'Offerente non è assoggettato  a  nessun
tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile; 
  e) la dichiarazione sulla insussistenza di cause di  esclusione  di
cui al paragrafo 4; 
  f) una dichiarazione che l'Offerta è presentata in proprio; 
  g) la documentazione prevista dal paragrafo 5; 
  h) il presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto  per
esteso in calce dal soggetto interessato (Offerente) per accettazione
integrale ed incondizionata di  tutti  i  termini  e  condizioni  ivi
indicati; 
  i) la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi,  nello  stato
di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'accesso, e di
aver ritenuto possibile l'espletamento degli  adempimenti  richiesti,
nonche' il successivo esercizio della concessione; 
  l) una garanzia autonoma a prima richiesta a favore del Commissario
Straordinario rilasciata da un primario istituto bancario  avente  la
sua sede nel territorio dell'Unione Europea o al  di  fuori  di  tale
territorio (in quest'ultimo caso, la garanzia dovra' essere  avallata
da un primario istituto bancario avente la sua  sede  nel  territorio
dell'Unione  Europea),  a  garanzia  delle   obbligazioni   derivanti
dall'Offerta per un ammontare pari al 10% del prezzo posto a base  di
gara. La garanzia (di seguito la "Garanzia") dovra' essere valida  ed
efficace sino ai venti mesi successivi  alla  data  di  presentazione
dell'Offerta. La Garanzia sara' restituita qualora l'Offerta non  sia
stata selezionata come migliore offerta  e  comunque  successivamente
alla sottoscrizione del contratto di compravendita. 
  8.10 Nel caso di Raggruppamento di imprese le dichiarazioni di  cui
alle lettere c), d), e), g), h),ed i)  devono  essere  presentate  da
ciascuno dei componenti. 
  8.11 La "Busta B" dovra' contenere al  suo  interno  l'Offerta  per
l'acquisto dei Beni, con l'indicazione del prezzo di acquisto offerto
(nel seguito, il "Prezzo"), espresso in cifre ed in lettere,  siglata
in ogni sua pagina e sottoscritta per  esteso  in  calce  da  persona
dotata di potere di firma per l'Offerente. 
  8.12 Il Prezzo posto a base  d'asta  corrisponde  al  valore  della
perizia di cui al Paragrafo 1 del presente Bando ed e' pari  ad  Euro
1.100.000 (unmilionecentomila). 
  8.13 In caso di mancanza di offerte pari o superiori, potra' essere
ammessa anche l'Offerta contenente  un  Prezzo  inferiore  alla  base
d'asta e la stessa nell'ipotesi in cui dovesse risultare la  migliore
della graduatoria sara' sottoposta ad una valutazione di congruita'. 
  8.14 Tutte le dichiarazioni  sopra  indicate  sono  rese  sotto  la
penale e civile responsabilita' del dichiarante fermo restando che la
non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione  comporta   la
decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
  8.15 I Soggetti Procedenti si riservano la facolta' di richiedere a
ciascun Offerente i chiarimenti e le  integrazioni  dell'Offerta  che
riterranno opportuni. 
  8.16 I chiarimenti saranno forniti dall'Offerente  per  iscritto  e
dovranno  essere  ricevuti  entro  i  termini  fissati  dai  Soggetti
Procedenti. 
  8.17 In caso di irregolarita' formali, non  compromettenti  la  par
condicio fra gli Offerenti, l'Offerente verra' invitato, a  mezzo  di
opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i  documenti  e/o  a
fornire i chiarimenti opportuni. 
  8.18 Qualora riscontri carenze  e/o  irregolarita'  sostanziali,  i
Soggetti Procedenti procederanno all'esclusione dell'Offerente  dalla
procedura di vendita. 
  9. Modalita' di selezione delle Offerte 
  9.1 Il Notaio provvedera' all'apertura di tutte  le  buste  con  le
modalita' che seguono: 
  a) nella prima seduta - che si svolgera' nel luogo, giorno  ed  ora
prestabiliti nell'avviso di gara - il Notaio procedera'  all'apertura
delle  sole  "Buste  A"  di  ciascuna  offerta  e   raccogliera'   la
documentazione  in  esse  contenuta,   inserendo   nel   verbale   la
descrizione dettagliata della stessa e del suo contenuto. 
  Al termine della seduta, il Notaio trasmettera' copia del verbale e
tutta la documentazione  contenuta  nelle  "Buste  A"  alla  Regione,
mentre conservera' in un plico  sigillato  tutte  le  "Buste  B"  non
ancora aperte. 
  La Regione  verifichera'  per  ciascuna  Offerta  la  presenza  dei
requisiti di gara nonche' la loro  idoneita'  all'assegnazione  delle
concessioni minerarie di Acqua  Minerale  denominate  "Fonte  Meo"  e
"Gabinia". Evidenziera',  contestualmente,  quelle  ritenute  carenti
ovvero inidonee al conseguimento delle Concessioni, che  non  saranno
ammesse alla fase successiva della gara. 
  Il provvedimento motivato con il quale la  Regione  individuera'  i
soggetti ammessi alla successiva fase  di  gara  nonche'  quelli  non
ammessi, sara' trasmesso, insieme a tutta la documentazione contenute
nelle Buste A, al Notaio. 
  b)  nella  successiva  seduta  -  la  cui  data  sara'   comunicata
all'indirizzo p.e.c. che ciascun Offerente è onerato di  indicare  -
il Notaio, alla presenza del Commissario Straordinario del  Consorzio
Gaia in Amministrazione Straordinaria, aprira'  le  "Buste  B"  delle
sole Offerte presentate  dagli  Offerenti  che  abbiano  superato  la
valutazione della Regione di cui al punto precedente e  redigera'  un
verbale in cui descrivera' la documentazione ed il suo contenuto. 
  Nella medesima seduta, il  Commissario  -  sulla  base  del  prezzo
offerto  -  formera'  una  graduatoria   provvisoria   e   designera'
l'aggiudicatario provvisorio. 
  Il Notaio inserira' nel verbale la descrizione di queste operazioni
compiute dal Commissario e trasferira' alla  Regione  la  graduatoria
delle Offerte ricevute e l'aggiudicatario provvisorio. 
  9.2 La graduatoria diverra'  definitiva  e  l'aggiudicatario  sara'
individuato solo dopo: 
  - l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico,
sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, per  quanto  riguarda
la vendita dei beni dell'Amministrazione Straordinaria; 
  - il provvedimento della Regione di assegnazione delle  concessioni
minerarie di Acqua Minerale denominate "Fonte Meo" e "Gabinia". 
  9.3 La mancata autorizzazione - tanto da parte del Ministero  dello
Sviluppo Economico, quanto da parte della Regione - sara'  comunicata
attraverso un provvedimento motivato ai Soggetti Procedenti. 
  10. Stipula del contratto di vendita 
  10.1 Al soggetto selezionato  nei  termini  sopra  indicati  verra'
inviata una comunicazione scritta. 
  10.2 Il contratto di vendita  dei  Beni  (di  seguito  "Contratto")
sara' stipulato in conformita' a tutte le formalita' richieste  dalle
normative applicabili e dai provvedimenti di autorizzazione resi  dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio. In tal caso
il soggetto selezionato sara' tenuto a procedere alla  sottoscrizione
del Contratto nella data e nel luogo che sara' a  tal  fine  indicato
dal  Commissario  Straordinario,  e  comunque  entro  60  giorni  dal
perfezionamento di tutte le condizioni previste dal presente Bando  e
dalle  disposizioni  normative  applicabili  per  la   sottoscrizione
dell'atto   stesso;   termine   che   deve    considerarsi    fissato
nell'interesse  della  Societa'  cedente   e   della   Procedura   di
amministrazione straordinaria. 
  10.3 Il Contratto verra' stipulato per atto pubblico da  un  notaio
designato dal Commissario Straordinario. 
  10.4 Tutti i costi inerenti e/o conseguenti  al  saranno  a  carico
dell'acquirente. 
  10.5 Di seguito si fornisce una indicazione  non  esaustiva  e  non
vincolante di alcuni contenuti del Contratto: 
  a)  sara'  esclusa  qualsiasi  garanzia  del  venditore,  salvo  la
responsabilita' per evizione, nei limiti in cui sia inderogabile  per
legge; 
  b) i Beni saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto e  nelle
condizioni in cui si  troveranno  alla  data  di  sottoscrizione  del
Contratto; 
  c) il rilascio del titolo concessorio da parte della Regione  Lazio
per lo sfruttamento delle fonti di acque minerale Fonte Meo e Gabinia
fara'  carico  esclusivamente  all'acquirente,  che  sopporterà   il
rischio   collegato   all'eventuale   mancato,   non   tempestivo   o
condizionato  rilascio   dello   stesso   nonche'   delle   ulteriori
autorizzazioni richieste per il legittimo esercizio  delle  eventuali
singole attivita' di utilizzo; 
  d) il Prezzo sara' corrisposto in unica soluzione alla stipula  del
Contratto. 
  11. Rilascio delle concessioni minerarie 
  11.1 Le Concessioni saranno rilasciate con  apposito  provvedimento
del Direttore Regionale per lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attivita'
Produttive. 
  12. Accesso alla data room 
  12.1 A seguito della ricezione della richiesta di accesso alla data
room (di seguito la "Richiesta d'accesso" - allegato 1)  allegata  al
presente Bando e della sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza,
verra' consentito agli Offerenti di accedere  alla  data  room  e  di
visitare, su appuntamento, i Beni e i luoghi interessati dal presente
Bando. 
  13. Obblighi di riservatezza 
  13.1 L'Impegno di Riservatezza (allegato 2) sottoscritto  ai  sensi
del presente Bando sara'  valido  ed  efficace  per  il  periodo  ivi
previsto. 
  14. Varie 
  14.1 Ogni determinazione  in  ordine  al  presente  Bando  ed  alla
conseguente stipulazione del Contratto è  condizionata  ed  in  ogni
caso soggetta al potere autorizzativo del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico e, per quanto attiene l'assegnazione delle Concessioni,  al
potere concessorio della Regione. 
  14.2 I Soggetti Procedenti non assumono mediante  la  pubblicazione
del presente Bando alcun obbligo o impegno di dar corso alla  vendita
dei Beni e all'assegnazione delle  Concessioni  nei  confronti  degli
Offerenti, i quali  non  avranno  alcun  diritto  di  esigere  alcuna
prestazione od attivita' da parte dei Soggetti Procedenti. I Soggetti
Procedenti  avranno  la  facolta'  di  recedere  motivatamente  dalle
trattative  in  qualsiasi  momento,  qualunque  sia   lo   stato   di
avanzamento delle  medesime,  nonche'  di  sospendere,  interrompere,
modificare le condizioni della  procedura  di  vendita,  di  assumere
impegni verso terzi e/o negoziare con terzi, senza che gli  Offerenti
possano  in  nessun  caso  avanzare  pretesa  alcuna  a   titolo   di
risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo. 
  14.3 Il presente Bando non costituisce un'offerta  al  pubblico  ai
sensi dell'art. 1336 del Codice Civile,  né  una  sollecitazione  al
pubblico risparmio ai sensi  dell'art.  94  e  seguenti  del  Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 
  14.4 Ciascun Offerente sosterra'  i  costi  indotti  dalle  proprie
ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai  propri
legali e consulenti, nonche' qualsiasi altro costo legato all'analisi
dell'operazione. 
  14.5 I dati inviati dagli Offerenti  saranno  trattati  secondo  le
previsioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Secondo
tale Decreto Legislativo, il trattamento dei  dati  sara'  effettuato
secondo i principi di legalita' e  correttezza  e  della  tutela  del
diritto degli Offerenti alla riservatezza;  i  dati  personali  degli
Offerenti  verranno   utilizzati   esclusivamente   ai   fini   della
valutazione  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla
procedura di vendita e,  in  generale,  per  assicurare  il  corretto
svolgimento della stessa. Il responsabile del  trattamento  dei  dati
sara' il dott. Franco Perasso, al quale le Parti  potranno  inoltrare
le loro richieste per l'esercizio dei diritti di  cui  all'art.  7  e
successivi del Decreto Legislativo  n.  196/2003  all'indirizzo  mail
procedura@consorziogaia.it. 
  14.6 Il presente Bando e tutti gli atti ad esso  connessi,  incluso
il  contratto  di  vendita,  sono  regolati  dalla  legge   italiana.
Qualunque controversia sull'interpretazione, esecuzione, validita' ed
efficacia della procedura di vendita dei Beni di Consorzio  Gaia  Spa
in AS o qualunque controversia su qualsiasi rapporto  precontrattuale
relativo agli stessi Beni sara' di competenza in  via  esclusiva  del
foro di Velletri. 
  14.7 Ogni controversia relativa  al  provvedimento  di  concessione
mineraria delle acque minerali denominate  "Fonte  Meo"  e  "Gabinia"
sara' di competenza del TAR Lazio, sede di Roma. 

Consorzio  Gaia  S.p.A.  in  amministrazione   straordinaria   -   Il
                      commissario straordinario 
                         dott. Andrea Lolli 
Regione Lazio - Dir. reg. per lo sviluppo economico  e  le  attivita'
                   prod. - Il direttore regionale 
                      dott.ssa Rosanna Bellotti 

 
TX16BFM11358
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.