Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di rettifica bando di gara (L671) Il bando di gara relativo all'appalto Liceo Machiavelli Capponi nel Comune di Firenze - Interventi per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi - CUP B12B17000350003 - CIG 7333691144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - Contratti pubblici n. 149 del 29/12/2017, viene rettificato a seguito di atto n. 214 del 29/01/2018 nel punto III.2.2) come di seguito indicato. III.2.2) Capacita' economica e finanziaria. L'offerente ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validita', che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, appartenenti alle seguenti categorie e per i seguenti importi: categoria OG2, a qualificazione obbligatoria, importo € 499.407,97 classifica II o superiore; categoria OS2-A, a qualificazione obbligatoria, importo € 24.452,32 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154; categoria OS3, a qualificazione obbligatoria, importo € 113.433,54 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS25, a qualificazione obbligatoria, importo € 3.309,93 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154; categoria OS6, a qualificazione non obbligatoria, importo € 217.830,91 classifica I o superiore. Le lavorazioni relative alla categoria OS6 possono essere realizzate direttamente dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso l'importo relativo alla categoria OS6 va a sommarsi all'importo delle lavorazioni della categoria prevalente rendendo necessario il possesso della qualificazione in classifica III e certificazione di qualita' aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010. Alternativamente il concorrente ha facolta' per di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a imprese qualificate tenuto conto che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non puo' superare il 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La volonta' di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, con riferimento a ciascuna categoria prevista nel bando di gara, solamente nel caso vi sia intenzione di ricorrere al subappalto per le attivita' maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose di cui all'art 1 c. 53 Legge 190/2012. Ai sensi di quanto previsto dall'art 105 c.4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 non e' consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura. Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 50/2016 non e' consentito l'avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alle categorie OG2, OS2-A e OS25. Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie OS2-A e OS25 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016. anziche' III.2.2) Capacita' economica e finanziaria. L'offerente ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validita', che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, appartenenti alle seguenti categorie e per i seguenti importi: categoria OG2, a qualificazione obbligatoria, importo € 499.407,97 classifica II o superiore; categoria OS2-A, a qualificazione obbligatoria, importo € 24.452,32 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS3, a qualificazione obbligatoria, importo € 113.433,54 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS25, a qualificazione obbligatoria, importo € 3.309,93 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS6, a qualificazione non obbligatoria, importo € 217.830,91 classifica I o superiore. Le lavorazioni relative alla categoria OS6 possono essere realizzate direttamente dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso l'importo relativo alla categoria OS6 va a sommarsi all'importo delle lavorazioni della categoria prevalente rendendo necessario il possesso della qualificazione in classifica III e certificazione di qualita' aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010. Alternativamente il concorrente ha facolta' di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario. Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie OS2-A e OS25 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016. Per tali categorie il subappalto e' consentito, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30%. Tale limite non si computa ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice. La volonta' di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 50/2016 non e' consentito l'avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alle categorie OG2, OS2-A e OS25. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, con riferimento a ciascuna categoria prevista nel bando di gara, solamente nel caso vi sia intenzione di ricorrere al subappalto per le attivita' maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose di cui all'art 1 c. 53 Legge 190/2012. Ai sensi di quanto previsto dall'art 105 c.4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 non e' consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura. Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente dott. Otello Cini TX18BHA2039