FONDIMPRESA
Il valore della formazione

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.141 del 3-12-2018)

 
Avviso  istitutivo  dell'Albo  Fornitori  di  Beni   e   Servizi   di
                             Fondimpresa 
 

 
                               Art. 1 
                     Oggetto del presente avviso 
 
  Fondimpresa  e'  un  fondo  paritetico  interprofessionale  per  la
formazione continua costituito ai sensi dell'art. 118 della legge  23
dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di  finanziare  i  piani
formativi aziendali, territoriali  e  settoriali  presentati  per  la
formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al
fondo. 
  Missione, statuto, regolamento, accordo  istitutivo,  normative  di
riferimento, organi e struttura di Fondimpresa  sono  pubblicati  sul
sito  web  www.fondimpresa.it.  Nell'ambito   della   sua   attivita'
istituzionale, relativamente alla acquisizione di beni e servizi  per
il proprio  funzionamento,  si  e'  reso  necessario  istituire,  nel
rispetto della normativa  vigente,  un  «Albo  fornitori  di  beni  e
servizi» (nel prosieguo, per brevita', anche «Albo»). 
  La disciplina completa dell'Albo e' contenuta nel «Regolamento  per
la formazione e la gestione dell'albo fornitori di beni e servizi  di
Fondimpresa»  (nel  prosieguo,  per  brevita',  anche  «Regolamento»)
pubblicato presso il sito web  di  Fondimpresa  alla  sezione  «Fondo
trasparente». 
  Il ricorso all'albo e' previsto per l'approvvigionamento di beni  e
servizi fino al limite di valore previsto dalla normativa comunitaria
e/o nazionale e dalle  procedure  interne  per  le  gare  di  importo
inferiore  alla  soglia  sovranazionale  (cosiddetto  «sottosoglia»),
esclusa I.V.A. 
  Resta ferma la facolta' di Fondimpresa di invitare od  interpellare
anche altre ditte non inserite nell'Albo. 
  L'albo  fornitori  ha  durata  indeterminata  ed  e'  soggetto   ad
aggiornamento annuale. 
  L'albo fornitori e' strutturato in due sezioni: 
    sezione 1) fornitori di beni; 
    sezione 2) prestatori di servizi. 
  Ciascuna  sezione  e'  suddivisa  in  categorie   merceologiche   e
sottocategorie, elencate  e  descritte  nell'allegato  «B»  categorie
merceologiche - Albo fornitori  beni  e  servizi  -  Fondimpresa  del
regolamento. 
  Le categorie merceologiche per le quali l'impresa  potra'  chiedere
l'iscrizione devono essere coerenti con l'oggetto sociale. 
 
 
                               Art. 2. 
              Iscrizione e gestione dell'albo fornitori 
 
  L'albo di Fondimpresa verra' aggiornato a seguito della valutazione
delle domande di  iscrizione  presentate  dalle  imprese  interessate
secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
del regolamento. 
 
 
                               Art. 3. 
              Soggetti ammessi, requisiti di ammissione 
 
  Sono ammessi all'iscrizione all'albo fornitori: 
    a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le  societa',
anche cooperative; 
    b) i consorzi tra societa' cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge n. 422/1909 e s.m.i. e i consorzi  tra
imprese artigiane; 
    c) i consorzi stabili  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile tra imprenditori
individuali anche artigiani societa' commerciali societa' cooperative
di produzione e lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del
decreto legislativo n. 50/2016. 
  I soggetti iscrivibili  all'albo  fornitori  sono  classificati  in
categorie, ed  eventuali  sottocategorie,  secondo  l'elenco  di  cui
all'allegato B «Categorie  merceologiche  -  Albo  fornitori  beni  e
servizi - Fondimpresa» del regolamento in relazione alla tipologia di
beni e servizi oggetto della propria attivita'  al  fine  di  rendere
piu' agevole a Fondimpresa l'individuazione dei soggetti da  invitare
alle singole procedure di affidamento. 
  Le  classi  d'importo,  per  le  quali  e'   possibile   iscriversi
all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate: 
    classe 1 fino a € 39.999,99; 
    classe 2 da € 40.000,00 fino a € 100.000,00; 
    classe  3  da  €  100.000,01  fino  alle  soglie   di   rilevanza
comunitaria di cui all'art.  35,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
50/2016. 
  Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'albo devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    A) requisiti di ordine generale e di idoneita' professionale: 
      iscrizione alla camera di  commercio  per  attivita'  attinenti
alla classe merceologica di iscrizione, ovvero  essere  iscritti  nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o  presso  i
competenti uffici professionali (dove applicabile); 
      insussistenza dei motivi  di  esclusione  dalla  partecipazione
alle gare d'appalto previsti dall'art. 80 del decreto legislativo  n.
50/2016 nei confronti del concorrente e di tutti i soggetti  indicati
dall'art. 80, comma 3; 
      iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o
il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti  albi.  Nel
caso di attivita' che richiedono autorizzazioni  ai  sensi  dell'art.
83,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  possedere  le
autorizzazioni  in  corso  di  validita'  richieste  dalla  normativa
vigente. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono  essere
posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate. 
    B) Requisiti relativi alla capacita' economico-finanziaria: 
      fatturato globale  -  Il  fatturato  globale  conseguito  negli
ultimi tre  esercizi  antecedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al  100%  della  somma
delle classi merceologiche di importo (intese  come  valore  massimo)
per le iscrizioni  richieste  nelle  varie  categorie  (per  esempio:
qualora si chieda l'iscrizione per classe 2 delle categorie B/1 e F/1
il fatturato globale deve essere almeno pari a € 200.000,00). Per gli
operatori economici che abbiano iniziato l'attivita' da meno  di  tre
anni il requisito di fatturato  globale  deve  essere  rapportato  al
periodo di attivita' [(fatturato richiesto/3) x anni  di  attivita'].
In caso di partecipazione alla procedura di consorzi di cui al  comma
2, lettere b) e c) dell'art. 45, decreto legislativo n.  50/2016,  il
requisito del fatturato globale deve essere  posseduto  integralmente
dal consorzio che chiede l'iscrizione; 
      idonee referenze bancarie - Per le classi di importo 2 e  3  di
cui al precedente art. 4 sono  richieste  idonee  referenze  bancarie
comprovate con  dichiarazione  di  almeno  uno  istituto  di  credito
operante negli stati membri della UE o  intermediari  autorizzati  ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.  In  caso  di
partecipazione alla procedura di consorzi di cui al comma 2,  lettere
b) e c) dell'art. 45, decreto legislativo n.  50/2016,  le  referenze
bancarie  devono  essere   possedute   dal   consorzio   che   chiede
l'iscrizione; 
    C) requisiti relativi alla capacita' tecnico-professionale: 
      servizi analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di  servizi
o di forniture per categoria merceologica analoga  a  quella  per  la
quale si richiede l'iscrizione,  effettuati  negli  ultimi  tre  anni
antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per
un importo complessivo -  IVA  esclusa  -  almeno  pari  alla  classe
d'importo (intesa come valore massimo) di  ciascuna  delle  categorie
merceologiche per la quale si richiede l'iscrizione  all'elenco  (per
esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 2 delle  categorie
B/1 e F/1 occorre dimostrare di aver  svolto  servizi  analoghi  alla
categoria B/1 per almeno € 100.000,00 e alla categoria F/1 per almeno
€ 100.000,00 euro). Per gli operatori economici che abbiano  iniziato
l'attivita' da meno di tre anni il requisito di servizi analoghi deve
essere rapportato al periodo di attivita'  [(importo  richiesto/3)  x
anni di attivita']. In  caso  di  partecipazione  alla  procedura  di
consorzi di cui al comma 2, lettere b) e  c)  dell'art.  45,  decreto
legislativo n. 50/2016, il requisito di  cui  al  presente  paragrafo
puo'  essere  posseduto  cumulativamente  dal  consorzio  che  chiede
l'iscrizione; 
      servizio di punta - Avvenuta esecuzione di un servizio o di una
fornitura analoga a quello/a descritti nella  categoria  merceologica
(servizio «di punta»), effettuato negli ultimi tre  anni  antecedenti
la data di presentazione della domanda, nella misura - IVA esclusa  -
pari a: 
      0,75 volte il valore  della  classe  di  importo  (inteso  come
valore massimo) per la quale si richiede  l'iscrizione  per  ciascuna
categoria; (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione alla classe 2
della categoria B/1 il servizio di punta deve essere pari ad almeno €
75.000,00 euro); 
ovvero, in alternativa: 
    due servizi i cui importi sommati - IVA esclusa -  sono  pari  al
valore della classe d'importo (inteso come  valore  massimo)  per  la
quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria; (per  esempio:
qualora si chieda l'iscrizione alla classe 2 della categoria  B/1  la
somma dei  due  servizi  di  punta  deve  essere  pari  ad  almeno  €
100.000,00 euro); 
ovvero, in alternativa: 
    tre servizi per un  importo  complessivo  -  IVA  esclusa  -  non
inferiore a 1,30 volte il valore della classe di importo (inteso come
valore massimo) per la quale si richiede  l'iscrizione  per  ciascuna
categoria (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione alla classe  2
della categoria B/1 la somma dei tre servizi  di  punta  deve  essere
pari ad almeno € 130.000,00). 
  In caso di consorzi,  ogni  singolo  appalto  di  cui  al  presente
paragrafo deve essere stato eseguito integralmente da  uno  qualsiasi
dei consorziati. 
  Struttura organizzativa -  organico  medio  annuo  -  Dimostrazione
dell'utilizzo negli ultimi tre anni  di  un  numero  medio  annuo  di
dipendenti  comprendente  soci  attivi,  dipendenti,  consulenti  con
contratto di collaborazione  continuativa  su  base  annua,  pari  ad
almeno: 
    1 unita' per la classe di importo 1; 
    2 unita' per la classe di importo 2; 
    4 unita' per la classe di importo 3. 
  In caso di partecipazione alla procedura  di  consorzi  di  cui  al
comma 2, lettere  b)  e  c)  dell'art.  45,  decreto  legislativo  n.
50/2016, il requisito  di  cui  al  presente  paragrafo  deve  essere
posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. 
 
 
                               Art. 4. 
                        Domanda di iscrizione 
 
  L'operatore economico  puo'  chiedere,  con  la  medesima  domanda,
l'iscrizione a piu' classi merceologiche. La richiesta di  iscrizione
dovra' essere costituita da: 
    1) la domanda di iscrizione all'albo  fornitori  con  indicazione
specifica delle categorie merceologiche  di  forniture  di  beni  e/o
servizi per i quali si richiede l'iscrizione (Allegato B:  «categorie
merceologiche - albo fornitori beni e servizi  -  Fondimpresa»),  con
allegata copia del documento di identita' del  legale  rappresentante
che sottoscrive la domanda; 
    2) il regolamento siglato in ogni pagina  per  presa  visione  ed
accettazione di quanto in esso contenuto; 
    3) il certificato di iscrizione delle imprese alla C.C.I.A.A.  di
data non anteriore a sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  della
domanda di iscrizione attestante l'attivita' specifica per  la  quale
l'operatore  economico  richiede  l'iscrizione,  il  nominativo  o  i
nominativi delle persone legalmente autorizzate  a  rappresentarlo  e
impegnarlo nonche' l'ubicazione della sua sede  o  delle  sue  unita'
produttive. In alternativa potra' essere  resa  idonea  dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 riportante i
medesimi dati con allegata  copia  del  documento  di  identita'  del
legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; 
    4) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000  dal  legale
rappresentante, ovvero da altro soggetto munito di idonei  poteri,  e
corredata da fotocopia del documento di identita' del  sottoscrittore
nonche'  da   idonea   documentazione   attestante   i   poteri   del
sottoscrittore medesimo  (ove  diverso  dal  legale  rappresentante),
attestante i requisiti di cui al precedente art. 3 e dell'art. 6  del
regolamento. 
  Le domande di iscrizione all'albo sono soggette  alla  verifica  da
parte di Fondimpresa che esamina  la  completezza  e  la  correttezza
della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione e' comune
per tutti. 
  L'ammissione della domanda di iscrizione ovvero  l'inammissibilita'
della stessa per carenza dei requisiti verra' comunicata per iscritto
a ciascun operatore economico. Nel  caso  in  cui  la  documentazione
presentata fosse irregolare o incompleta potranno essere richieste le
opportune integrazioni e i termini resteranno sospesi. 
  Fondimpresa procedera' al rigetto della domanda di  iscrizione  nel
caso sia carente anche di uno solo dei requisiti richiesti. 
  Non e' consentito ad un soggetto di  presentare  contemporaneamente
per una singola categoria domanda di iscrizione in forma  individuale
ed in forma associata ovvero partecipare in due o piu'  consorzi  che
hanno presentato domanda per una singola categoria pena il rigetto di
tutte le domande presentate. 
  Fondimpresa provvede all'esame della richiesta di iscrizione  degli
operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative  domande
sono pervenute complete di tutta  la  documentazione  prescritta.  Fa
fede, a tale scopo, la data di arrivo. 
  Per  gli  operatori  che  durante  il  procedimento  di  iscrizione
segnalino una o piu' variazioni nei loro requisiti, fa fede  la  data
di arrivo dell'ultima trasmissione. 
  Fondimpresa,  entro  60  giorni  a  decorrere  dalla   data   dalla
presentazione della domanda, completa  di  tutta  la  documentazione,
comunichera' l'esito del procedimento di iscrizione, specificando  le
categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui
l'operatore economico richiedente  sia  risultato  iscritto.  Qualora
Fondimpresa  ritenga  di  non  poter  ultimare  il  procedimento   di
iscrizione entro 60 giorni dalla  data  definitiva  di  presentazione
della relativa domanda, informera' l'operatore economico  richiedente
delle ragioni della proroga del termine e la data entro la  quale  la
sua domanda sara' accolta o respinta. 
  Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa  od
esauriente, il procedimento di iscrizione  viene  interrotto,  previo
avviso agli  interessati.  Entro  10  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare chiarimenti
ed integrazioni richieste. Il termine di cui al  precedente  comma  6
riprende a decorrere dalla data di ricevimento  della  documentazione
integrativa che deve comunque  risultare  adeguata  e  conforme  alle
prescrizioni del presente regolamento o, in mancanza, dalla  scadenza
del termine di 10 giorni. 
  Qualora la  documentazione  presentata  non  soddisfi  i  requisiti
minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o
per l'importo di classifica richiesti, Fondimpresa potra'  accogliere
in modo parziale l'istanza di iscrizione. 
  Qualora la documentazione non risulti  conforme  alle  prescrizioni
del presente avviso e del regolamento, l'istanza di iscrizione verra'
respinta. 
  In  entrambi  i  casi  di  reiezione  (parziale  o  totale)  verra'
comunicato  tempestivamente   all'istante   i   motivi   che   ostano
all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. 
  Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente
ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate  da
documenti. 
  La  comunicazione  interrompe   i   termini   per   concludere   il
procedimento che  iniziano  nuovamente  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla  scadenza  del
termine di 10 giorni. 
  Gli  operatori  economici  iscritti  si  impegnano   a   comunicare
tempestivamente al Fondo qualsiasi mutamento dei requisiti  oggettivi
e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta  di  iscrizione,
pena la cancellazione dall'Albo. 
 
 
                               Art. 5. 
                 Trattamento dei dati e pubblicita' 
 
  La procedura disciplinata dal presente avviso e dal regolamento e i
trattamenti di dati alla stessa correlati - quali ad  esempio  quelli
del legale rappresentante o procuratore del fornitore che sottoscrive
il  contratto  in   nome   e   per   conto   di   quest'ultimo,   dei
dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attivita' di  cui
al contratto, i dati delle societa' del gruppo del fornitore  per  le
quali quest'ultimo sottoscrive il  contratto,  munito  dei  necessari
poteri di rappresentanza, nonche'  le  eventuali  altre  informazioni
necessarie  all'esecuzione  del  contratto  e/o  all'erogazione   del
servizio/i - sono condotti nel rispetto dei principi fondamentali per
la protezione e tutela dei dati personali di cui  al  Regolamento  UE
2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
  In proposito, Fondimpresa comunica che  i  dati  personali  forniti
saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate
garanzie  di  sicurezza  e  riservatezza,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. Gli operatori
economici  che  chiedono   l'iscrizione   all'Albo   autorizzano   il
trattamento  dei  dati,  che   e'   finalizzato   esclusivamente   al
perseguimento  delle  finalita'  ed  all'esecuzione  delle  procedure
previste dal presente documento. 
  Il mancato conferimento  dei  dati  determina  l'impossibilita'  di
essere iscritti all'Albo. 
  I dati forniti verranno trattati dal Fondo con  modalita'  cartacea
e/o  con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici,  in   via   strettamente
funzionale all'operativita' delle procedure. 
  Il titolare del trattamento e' Fondimpresa, via della Ferratella in
Laterano n. 33 -  Roma.  A  sua  volta  Fondimpresa  ha  nominato  il
responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD,  noto   anche   con
l'acronimo DPO - Data Protection Officer), contattabile all'indirizzo
e-mail: dpo@fondimpresa.it 
  Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati, le
finalita'  e  le  modalita'  del  loro  trattamento  rivolgendo   una
richiesta via e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it 
  L'informativa completa e' pubblicata sul sito di  Fondimpresa  alla
pagina https://www.fondimpresa.it/chi-siamo/privacy 
 
 
                               Art. 6. 
                  Pubblicita' ed entrata in vigore 
 
  Il presente avviso, cosi' come ogni sua modifica e integrazione, e'
reso pubblico su: 
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  (G.U.R.I.),  serie
speciale relativa ai contratti pubblici; 
    sito web di Fondimpresa presso la sezione «Fondo trasparente». 
  L'Albo fornitori di beni e servizi di Fondimpresa entra  in  vigore
al quindicesimo giorno dalla pubblicazione: 
    del  presente  avviso  presso  la  G.U.R.I.  e  il  sito  web  di
Fondimpresa alla sezione «Fondo trasparente»; 
    del «regolamento  per  la  formazione  e  la  gestione  dell'albo
fornitori di beni e servizi di Fondimpresa» presso  il  sito  web  di
Fondimpresa alla sezione «Fondo trasparente». 
  Tutte  le  comunicazioni   relative   all'istituzione/aggiornamento
dell'Albo saranno inoltrate agli operatori economici,  e  considerate
valide, all'indirizzo P.E.C.  indicato  dall'operatore  economico  in
sede di iscrizione. 
  Per  qualsiasi  comunicazione  e  richiesta  di  informazioni   e/o
chiarimenti ci si puo' rivolgere a: Fondimpresa, via della Ferratella
in Laterano n. 33 - 00184 Roma Ufficio  unico  acquisti  e  contratti
e-mail          albofornitori@fondimpresa.it          -           PEC
albofornitori@pec.fondimpresa.it - tel. 06/69.54.21. 

                            Il presidente 
                            Bruno Scuotto 

 
TV18BFM25486
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.