P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della Costituzione, 23 e seguenti, legge n.
 87/1953;
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    48 del d.lgs. n. 546/1992, dichiarandola rilevante e non
 manifestamente infondata,  nella  parte  in  cui  non  consente  alla
 commissione  tributaria  provinciale  alcun giudizio sulla congruita'
 delle imposte da versare su cui l'ufficio e il contribuente  si  sono
 accordati,   in   violazione   degli   artt.   97,  53  e  104  Carta
 costituzionale;
   Dispone la sospensione del giudizio di cui ai  ricorsi  riuniti  in
 oggetto indicati;
   Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che della presente ordinanza siano notiziate le parti;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al  Presidente del Senato e della
 Camera dei deputati.
     Firenze, addi' 28 giugno 1999.
                  Il presidente estensore: Bellagamba
 00C0057