P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge n. 87/1953; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata, nella parte in cui non consente alla commissione tributaria provinciale alcun giudizio sulla congruita' delle imposte da versare su cui l'ufficio e il contribuente si sono accordati, in violazione degli artt. 97, 53 e 104 Carta costituzionale; Dispone la sospensione del giudizio di cui ai ricorsi riuniti in oggetto indicati; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che della presente ordinanza siano notiziate le parti; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Firenze, addi' 28 giugno 1999. Il presidente estensore: Bellagamba 00C0057