P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, cosi' statuisce: a) solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalita' dell'art. 68, d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimita' di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorche' atti di organizzazione e non di gestione; b) sospende il giudizio; c) dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La presente ordinanza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvedera' a notificarne copia alle parti ed al Presidente del Consiglio de Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 29 ottobre 1999. Il presidente: Zingales Il relatore ed estensore: Messina 00C0150