P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, cosi' statuisce:
     a) solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non  manifestamente
 infondata,  la  questione di incostituzionalita' dell'art. 68, d.lgs.
 n. 29/1993 e successive modificazioni, per contrasto con gli articoli
 3 e 24 Cost., nella parte in cui non devolve al giudice ordinario  la
 giurisdizione  in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro
 contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze  di  amministrazioni
 pubbliche,  ivi  comprese quelle concernenti le procedure concorsuali
 per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in  cui  comunque
 la  valutazione  della  legittimita'  di  un  atto  sia  connessa con
 questioni concernenti il  rapporto  di  lavoro  presso  le  pubbliche
 amministrazioni,  attribuendo al giudice ordinario un generale potere
 di  cognizione  piena  e  di  annullamento  degli  atti   presupposti
 illegittimi, ancorche' atti di organizzazione e non di gestione;
     b) sospende il giudizio;
     c)  dispone  la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale.
   La presente ordinanza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa;
 essa viene depositata in segreteria  che  provvedera'  a  notificarne
 copia  alle parti ed al Presidente del Consiglio de Ministri, nonche'
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Catania, addi' 29 ottobre 1999.
                        Il presidente: Zingales
                                     Il relatore ed estensore: Messina
 00C0150