IL TRIBUNALE

    Letti  gli atti del procedimento penale n. 801/1998 r.g. (1995/96
  r.n.r.);

                            O s s e r v a

    A seguito di decreto di citazione Giovanni Dorigo e' stato tratto
  a  giudizio  per rispondere del reato di cui all'art. 589, c.p., ed
  in particolare per avere, come comandante primo pilota del velivolo
  Canadair  C1 215,  cagionato  con colpa la morte del secondo pilota
  Mauro Morello.
    Avvenuta  la  costituzione  di  parte  civile dei familiari della
  vittima,  il  pretore,  su richiesta della difesa dell'imputato, ha
  disposto  -  ai  sensi  dell'art. 83, c.p.p., come modificato dalla
  sentenza  della Corte costituzionale n. 112 del 1998 - la citazione
  dei  responsabili civili individuati nella SISAM S.p.a., in persona
  del suo legale rappresentante, esercente l'aeromobile coinvolto nel
  sinistro  per  cui  e'  processo,  ex  art.  878 Cod. nav., e della
  Generali   assicurazioni   S.p.a.,   in   persona  del  suo  legale
  rappresentante,   che,   ai  sensi  dell'art.  935  del  Codice  di
  navigazione,  aveva  assunto  l'obbligo  del risarcimento dei danni
  cagionati  al personale di volo durante l'espletamento del servizio
  al quale era addetto il Canadair precipitato.
    Costituendosi   in  giudizio,  la  SISAM  S.p.a.  e  la  Generali
  assicurazioni    S.p.a.,   in   persona   dei   rispettivi   legali
  rappresentanti,  eccepivano la inammissibilita' della loro chiamata
  su richiesta dell'imputato.
    In  particolare  deducevano  che tale soggetto non era tra quelli
  legittimati, ai sensi dell'art. 83, c.p.p., a chiedere la citazione
  del responsabile civile, atteso che non poteva trovare applicazione
  nella  fattispecie  in  oggetto la sentenza n. 112/1998 della Corte
  costituzionale.
    Con  separata  ordinanza  il pretore ha disposto l'esclusione dal
  giudizio  della  Generali  assicurazioni S.p.a., in persona del suo
  legale   rappresentante,  ritenendo  infondata  ed  irrilevante  la
  questione  di  legittimita'  costituzionale prospettata in giudizio
  con riferimento all'art. 935, Cod. nav.
    Tanto  premesso,  osserva  il giudicante che d'ufficio, ancorche'
  prospettata  dalla difesa con la memoria depositata all'udienza del
  24   marzo  1999,  vada  sollevata  la  questione  di  legittimita'
  costituzionale dell'art. 83, c.p.p., nella parte in cui non prevede
  la  possibilita'  per  l'imputato, ove vi sia stata costituzione di
  parte  civile,  di  chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare
  nel  processo  penale  il  responsabile  civile  ed  in particolare
  l'esercente dell'aeromobile ex art. 878, Cod. nav.
    Ed  invero  la  rilevanza della questione appare evidente, sia in
  fatto  che  in  diritto,  se si considera che e' stato l'imputato a
  chiedere  la  citazione  del  responsabile  civile e che l'art. 83,
  c.p.p.,  che  regola  la  chiamata  del  responsabile  civile,  non
  comprende  l'imputato  tra  i  soggetti  legittimati a domandare la
  citazione del responsabile civile.
    Quanto  alla non manifesta infondatezza ritiene il remittente che
  l'art.  83,  c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilita'
  per  l'imputato,  ove vi sia stata costituzione di parte civile, di
  chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare nel processo penale
  il    responsabile    civile    ed   in   particolare   l'esercente
  dell'aeromobile  ex  art. 878,  Cod.  nav.,  violi  l'art.  3 della
  Costituzione  per gli stessi motivi gia' evidenziati dalla sentenza
  della Corte costituzionale n. 112 del 1998.
    Ed  invero  in  tale  sede la Consulta, investita della questione
  nell'ambito  di  un  procedimento per omicidio colposo derivante da
  circolazione  stradale e con particolare riferimento alla posizione
  dell'assicuratore  ex  legge  n. 990 del 1969, - dopo aver permesso
  che la responsabilita' prevista da tale testo normativo rientra tra
  i  casi  di responsabilita' civile ex lege ai quali si riferisce il
  secondo  comma dell'art. 185, c.p. - ha dichiarato l'illegittimita'
  costituzionale dell'art. 83, c.p.p., nella parte in cui non prevede
  che,   nel   caso   di   responsabilita'   civile  derivante  dalla
  assicurazione  obbligatoria  prevista dalla legge 24 dicembre 1969,
  n. 990,  l'assicuratore  possa  essere citato nel processo penale a
  richiesta dell'imputato.
    Cio'  posto,  ritiene  l'odierno remittente che, atteso il chiaro
  tenore del dispositivo - avendo la Corte costituzionale dichiarato,
  in forza della regola di diritto comune della corrispondenza tra il
  chiesto  ed  il pronunciato, l'illegittimita' dell'art. 83, c.p.p.,
  solamente  con  riferimento  alla disciplina della legge n. 990 del
  1969  -  non  si  possa  estendere  la  pronuncia  ad altri casi di
  responsabilita'.
    Come  precisato  dalla  giurisprudenza gli effetti delle pronunce
  dichiarative  dell'illegittimita'  costituzionale e di disposizioni
  di  legge  non  possono,  infatti,  essere estesi, sulla base degli
  argomenti  esposti  in  motivazione  dalla  Corte costituzionale, a
  previsioni  diverse  da  quelle  indicate  nel  dispositivo di tali
  pronunce  (Cass.,  sez.  lav.,  sent. n. 02451  del 13 aprile 1985,
  Cass., sez. lav., sent. n. 00857 del 29 gennaio 1987).
    Non  potendo  estendere la pronuncia oltre i limiti fissati dalla
  Consulta  e  ritenendo  questo  giudice  che  analoghi  profili  di
  illegittimita'   costituzionale   debbano  essere  rinvenuti  nella
  questione  in  oggetto,  va sollevata questione di legittimita' nei
  termini  sopra  specificati  (e cioe' dell'art. 83, c.p.p., laddove
  non  prevede la possibilita' per l'imputato di chiamare in giudizio
  colui il quale sia responsabile ex art. 185, comma 2, c.p., secondo
  le  leggi  civili,  ed  in  particolare l'esercente l'aeromobile ai
  sensi dell'art. 878, Cod. nav.
    Ed  invero  tale  norma  sancisce  ex  lege,  in  via diretta, la
  responsabilita'  civile  del  soggetto  che  ha assunto l'esercizio
  dell'aeromobile    ("l'esercente    e'   responsabile   dei   fatti
  dell'equipaggio  e delle obbligazioni contratte dal comandante, per
  quanto riguardo l'aeromobile e la spedizione").
    Trovando,  quindi,  anche  tale forma di responsabilita' la fonte
  nella   legge,   ritiene   il   remittente  che  debbano  ritenersi
  sussistenti  gli stessi profili di illegittimita' evidenziati dalla
  Consulta nella sentenza n. 112 del 1998.
    A parere di questo pretore, infatti, non puo' dubitarsi che anche
  nella  fattispecie  in esame, non consentendo l'art. 83, c.p.p., la
  chiamata   dell'esercente  l'aeromobile,  vi  sia  la  lesione  del
  principio di cui all'art. 3 Cost.
    Anche  in  questo  caso,  infatti,  la  posizione  del  convenuto
  chiamato  a  rispondere  del  proprio  fatto  illecito  in autonomo
  giudizio  civile  e quella dell'imputato per il quale, in relazione
  allo  stesso  tipo  di illecito, vi sia stata costituzione di parte
  civile del danneggiato sono identiche.
    Non  si capisce pero' perche' - attesa l'identita' di posizioni -
  mentre  il  danneggiante  nel  processo  civile  puo'  chiamare  il
  responsabile  civile,  analogo  potere non e' concesso all'imputato
  nel processo penale.
    Tale   riflessione   induce   a   ritenere   che   il   principio
  costituzionale  di uguaglianza deve ritenersi violato da un sistema
  come  quello  degli  artt. 83 e ss. del codice di procedura penale,
  per  effetto  del  quale  il responsabile civile (e nel caso de quo
  l'esercente  dell'aeromobile,  legalmente responsabile ex art. 878,
  Cod.  nav.)  puo'  entrare  nel  processo  penale  solo in forza di
  citazione  della  parte  civile  (o del pubblico ministero nel caso
  previsto  dall'art.  77,  n. 4)  o  in forza del proprio intervento
  volontario.
    Anche   in   tale   fattispecie  inoltre  appare  sussistente  la
  situazione  stigmatizzata  dalla Consulta e cioe' che un sistema in
  cui  il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus
  dell'estensione  soggettiva  degli  effetti  civili  della sentenza
  penale  "risulta ben poco coerente al modello prefigurato dall'art.
  651,  c.p.p.,  in  ordine  agli  effetti di natura extra penale del
  giudicato  penale,  potendo  tali effetti realizzarsi nei confronti
  del  responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato
  o sia intervenuto volontariamente nel processo".
    Infine  si  rileva  come  anche nel caso in esame sussista, cosi'
  come  gia'  affermato  dalla  Consulta,  "l'irrazionalita'  di  una
  disciplina  legislativa  che,  deviando  -  senza  alcun plausibile
  motivo  -  dallo  schema  del  rapporto  processuale  civile, priva
  l'imputato  di  ogni  possibilita'  di coinvolgere nella pretesa di
  danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile".