IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2476 del 1999 proposto Ronzoni Luca, rappresentato e difesa dall'avv. Antonio Acone e dall'avv. Carlo Luca Coppini, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Romana n. 6; Contro il Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici e' elettivamente domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 1998/1999), nonche' di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti della causa; Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 1999 il relatore dott. Carlo Testori; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il dott. Luca Ronzoni ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato, sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione il predetto ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. Nella Camera di consiglio del 15 luglio 1999, con ordinanza n. 1840, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente. All'udienza del 25 novembre 1999 la causa e passata in decisione. D i r i t t o 1. - L'illegittimita' dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; il collegio ritiene che tra questi debba essere prioritariamente definito quello riguardante il difetto di motivazione. Cio' in quanto l'obiettivo del ricorrente e', insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle sue prove scritte; rispetto a tale obiettivo la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale non solo ai fini dell'invocato annullamento del giudizio negativo gia' formulato, ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attivita' che la p.a. sarebbe chiamata a svolgere nell'eventualita' di un accoglimento del gravame. Percio' il collegio ritiene di dover esaminare innanzitutto la predetta censura. 2. - Si sostiene in proposito che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".