P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestmente infondata la
  questione  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 6 e 249,
  primo  inciso,  del  d.P.R.  29  marzo  1973  n. 156 in riferimento
  all'art. 3   della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  escludono
  l'obbligo  del  risarcimento a carico della societa' Poste Italiane
  S.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma;
    Dispone  la  sospenzione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Disposizione  che  a cura della cancelleria la presente ordinanza
  venga  notificata  alle  parti  e  al  Presidente del Consiglio dei
  Ministri  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle due Camere del
  Parlamento.
        Reggio Calabria, addi' 12 ottobre 1999.
                         Il giudice: Barreca
00C0258