P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestmente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 6 e 249, primo inciso, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono l'obbligo del risarcimento a carico della societa' Poste Italiane S.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma; Dispone la sospenzione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Disposizione che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 12 ottobre 1999. Il giudice: Barreca 00C0258