P.Q.M Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, in relazione all'art. 3 della Costituzione, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, comma 1, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una a piu' delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7) e 231 c.p.m.p.; Dispone la sospensione del presente processo; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Camera e Senato. Cosi' deciso nella Spezia il giorno 11 novembre 1999. Il presidente: Rosin Il giudice estensore: Bacci 00C0261