P.Q.M
    Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara, in relazione all'art. 3 della Costituzione, rilevante e
  non   manifestamente   infondata   la   questione  di  legittimita'
  costituzionale dell'art. 230, comma 1, c.p.m.p., nella parte in cui
  non prevede che il delitto di furto militare sia punibile a querela
  della   persona   offesa,  salvo  che  ricorra  una  a  piu'  delle
  circostanze di cui agli artt. 61 n. 7) e 231 c.p.m.p.;
    Dispone la sospensione del presente processo;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Camera e
  Senato.
    Cosi' deciso nella Spezia il giorno 11 novembre 1999.
                        Il presidente: Rosin
Il giudice estensore: Bacci
00C0261