P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  per violazione degli artt. 3, 10, 24,
  76,  77,  101 e 112 della Costituzione del combinato disposto degli
  artt. 97  comma  4, 105 comma 5 e 484 c.p.p. nella parte in cui non
  consentono   la   prosecuzione  del  dibattimento  in  assenza  del
  difensore  dell'imputato,  qualora tutti i difensori immediatamente
  reperibili  e  designati dall'autorita' giudiziaria rifiutino senza
  legittimo  impedimento  di  assumere  e  svolgere  le  funzioni  di
  sostituto  del  difensore  che  non  partecipi  al  dibattimento in
  violazione   del   provvedimento  che  ritiene  non  sussistenti  i
  requisiti di cui all'art. 486 comma 5 c.p.p.;
    Sospende il giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Latina, addi' 20 dicembre 1999
                Il giudice del dibattimento: Morgigni
00C0264