P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione del combinato disposto degli artt. 97 comma 4, 105 comma 5 e 484 c.p.p. nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorita' giudiziaria rifiutino senza legittimo impedimento di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486 comma 5 c.p.p.; Sospende il giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Latina, addi' 20 dicembre 1999 Il giudice del dibattimento: Morgigni 00C0264